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Ordinanza — n. 2882/2025 — snpen Generato dall'IA

Italian Supreme Court dismisses appeal against robbery conviction for lack of admissibility regarding recidiva argument.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 2882/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Italian Supreme Court declared the appeal inadmissible, upholding the lower court's conviction for robbery. The appellant argued for a new trial based on alleged errors in applying criminal law and insufficient reasoning regarding recidivism. The court rejected this, noting the appellate court correctly identified the deceptive nature of the crime and the defendant's prior criminal record as sufficient grounds for the sentence.

Regesto Legislator

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Art. 606, comma 1, lett. b) ed e) c.p.p.; Art. 625, comma 1, n. 4 e n. 8-ter c.p.; The appeal is inadmissible if the lower court has adequately argued the specific circumstances of the crime and the continuity of the criminal process without needing a new trial.

Parole chiave

Generato dall'IA
criminal appeal inadmissibility robbery conviction upheld recidivism reasoning Italian Supreme Court deceptive conduct immissioni foniche nesso di causalità naturale allegazioni fattuali non credibili

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 606, comma 1, lett. b) ed e) c.p.p.
L'imputato, a mezzo del proprio difensore, ricorre per Cassazione avverso la sentenza della Corte di appello lamentando, a norma dell'art. 606, comma 1 lett.
Art. 625, comma 1, n. 4 e n. 8-ter c.p.
Con la sentenza in epigrafe, la Corte d'appello di Bologna ha confermato la decisione del Tribunale di Parma del 20 febbraio 2020 che aveva condannato Nocera Alfonso alla pena di mesi 8 di reclusione ed euro 180 di multa, per il reato di cui all'art. 625, comma 1 n.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Sez. U, n. 35738 del 27/05/2010, Rv. 247838
Sez. U, n. 32318 del 30/03/2023, Rv. 284878
247838; Sez. U, n. 32318 del 30/03/2023, Rv. 284878).
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: NOCERA ALFONSO nato a PARMA il 15/11/1972 avverso la sentenza del 10/05/2024 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere LOREDANA MICCICHE';

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Con la sentenza in epigrafe, la Corte d'appello di Bologna ha confermato la decisione del Tribunale di Parma del 20 febbraio 2020 che aveva condannato Nocera Alfonso alla pena di mesi 8 di reclusione ed euro 180 di multa, per il reato di cui all'art. 625, comma 1 n. 4 e n. 8-ter cod. pen. Fatto commesso il 05.01.2018 in Parma.

2. L'imputato, a mezzo del proprio difensore, ricorre per Cassazione avverso la sentenza della Corte di appello lamentando, a norma dell'art. 606, comma 1 lett.

b) ed e), cod. proc. pen., la erronea applicazione della legge penale e la mancanza di idonea motivazione in relazione all'applicazione della recidiva.

3. Il ricorso è inammissibile.

4. La Corte territoriale, facendo corretta applicazione della consolidata giurisprudenza di questa Corte di legittimità, ha adeguatamente ed esaustivamente argomentato sul punto richiamando le modalità particolarmente insidiose della condotta illecita ( nella specie l'imputato si era avvicinato in maniera subdola alla persona offesa che aveva appena prelevato dal bancomat la somma di euro 100,00 in contanti, inducendola con comportamento ingannevole ad abbassare la soglia di attenzione tanto che riusciva con particolare abilità a prelevare dalla sua tasca la somma di denaro). La Corte d'appello, con giudizio di merito insindacabile, ha ritenuto pertanto che la condotta particolarmente insidiosa fosse elemento sintomatico sia della pericolosità sociale dell'imputato che della prosecuzione, da parte di quest'ultimo, del processo delinquenziale già avviato, come documentato dai numerosi precedenti penali da cui il ricorrente risulta gravato (Sez. U, n. 35738 del 27/05/2010, Rv. 247838; Sez. U, n. 32318 del 30/03/2023, Rv. 284878).

5. Alla inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma ulteriore in favore della Cassa delle ammende, non emergendo ragioni di esonero.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla Cassa delle Ammende. Così deciso in Roma il 12 dicem