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Ordinanza — n. 2172/2025 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeals against partial acquittal and conviction for aggravated assault and robbery in Italy.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 2172/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeals by three brothers against a partial acquittal and conviction inadmissible. The appellants argued for a new factual assessment regarding the nature of injuries and the application of mitigating circumstances, but the court found their arguments generic and lacking specificity. The court upheld the lower court's evaluation of evidence and discretion, ruling that the appeals constituted mere complaints on facts rather than legal violations.

Regesto Legislator

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Art. 612-bis cod. pen.; Art. 133 cod. pen.; Art. 616 cod. proc. pen.: Appeals challenging the appellate court's factual appreciation or the exercise of discretionary power regarding mitigating circumstances are inadmissible if they lack specific legal grounds and merely reiterate unproven facts.

Parole chiave

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inadmissible appeals factual appreciation discretionary power mitigating circumstances aggravated assault robbery conviction legal violation condono delle spese procedurali

Disposizioni normative citate

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Art. 612-bis cod. pen.
Rilevato che Francesco, Federico e Filippo Pireddu ricorrono - i primi due congiuntamente, il terzo con atto separato - avverso la sentenza della Corte di appello di Cagliari che, in parziale riforma della prima decisione, ha assolto gli imputati dal reato loro ascritto di cui all'art. 612-bis cod.
Art. 110 cod. pen.
(capo H) perché il fatto non sussiste, confermandone nel resto la condanna per i reati di cui agli art. 110, 582, 583 e 585 (capo A), 110 e 337 (capo B), 110, e 614, commi 1 e 4 (capi C e F), 110, 582 e 585 anche in relazione all'art.
Art. 582 cod. pen.
Art. 583 cod. pen.
Art. 585 cod. pen.
Art. 576 cod. pen.
110, 582, 583 e 585 (capo A), 110 e 337 (capo B), 110, e 614, commi 1 e 4 (capi C e F), 110, 582 e 585 anche in relazione all'art. 576, comma 5 bis (capo D e G) cod.
Art. 614 cod. pen.
Art. 133 cod. pen.
Art. 616 cod. proc. pen.
264020 - 01); ritenuto che, pertanto, deve essere dichiarata l'inammissibilità dei ricorsi, cui consegue ex art. 616 cod. proc. pen. la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali nonché - ravvisandosi profili di colpa in ragione dell'evidente inammissibilità dell'impugnazione (cfr.
art. 612-bis cod. pen
Rilevato che Francesco, Federico e Filippo Pireddu ricorrono - i primi due congiuntamente, il terzo con atto separato - avverso la sentenza della Corte di appello di Cagliari che, in parziale riforma della prima decisione, ha assolto gli imputati dal reato loro ascritto di cui all'art. 612-bis cod. pen.

Giurisprudenza citata

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Sez. 2, n. 23903 del 15/07/2020, Marigliano
Sez. 2, n. 23903 del 15/07/2020, Marigliano, Rv.
Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Pettinelli
279549 - 02; Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Pettinelli, Rv.
Sez. 2, n. 46288 del 28/06/2016, Musa
Sez. 2, n. 46288 del 28/06/2016, Musa, Rv.
Sez. 6, n. 8700 del 21/01/2013, Leonardo
268360 - 01; Sez. 6, n. 8700 del 21/01/2013, Leonardo, Rv.
Sez. U, n. 6402 del 30/4/1997, Dessimone
Corte cost., sent. n. 186 del 13/06/2000
Corte cost., sent. n. 186 del 13/06/2000; Sez.
Sez. 1, n. 30247 del 26/01/2016, Failla
186 del 13/06/2000; Sez. 1, n. 30247 del 26/01/2016, Failla, Rv.
Sez. 2, n. 7191 del 20/01/2016, Barranca
Sez. 2, n. 7191 del 20/01/2016, Barranca, Rv.
Sez. 3, n. 27115 del 19/02/2015, La Penna
pure Sez. 3, n. 27115 del 19/02/2015, La Penna, Rv.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: PIREDDU FEDERICO nato a CAGLIARI il 06/06/2002 PIREDDU FRANCESCO nato a QUARTU SANT'ELENA il 29/04/1976 PIREDDU FILIPPO nato a CAGLIARI il 31/07/1995 avverso la sentenza del 18/12/2023 della CORTE APPELLO di CAGLIARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIOVANNI FRANCOLINI; (

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Rilevato che Francesco, Federico e Filippo Pireddu ricorrono - i primi due congiuntamente, il terzo con atto separato - avverso la sentenza della Corte di appello di Cagliari che, in parziale riforma della prima decisione, ha assolto gli imputati dal reato loro ascritto di cui all'art. 612-bis cod. pen. (capo H) perché il fatto non sussiste, confermandone nel resto la condanna per i reati di cui agli art. 110, 582, 583 e 585 (capo A), 110 e 337 (capo B), 110, e 614, commi 1 e 4 (capi C e F), 110, 582 e 585 anche in relazione all'art. 576, comma 5 bis (capo D e G) cod. pen., come a loro ascritti; considerato che l'unico motivo di ricorso di Filippo Pireddu (con cui si lamenta il vizio di motivazione in ordine alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche) è privo di specificità e manifestamente infondato, in quanto la Corte distrettuale ha dato conto in maniera congrua e logica degli elementi rientranti nel novero di quelli previsti dall'art. 133 cod. pen. che ha considerato preponderanti nell'esercizio del potere discrezionale ad essa riservato (cfr.

Sez. 2, n. 23903 del 15/07/2020, Marigliano, Rv. 279549 - 02; Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Pettinelli, Rv. 271269 - 01), richiamando l'estrema gravità del suo agire (segnatamente, la particolare violenza della condotta) e l'intensità del dolo; e tale apprezzamento non può essere utilmente censurato in questa sede per il tramite di assunti generici; considerato che, in relazione al ricorso di Francesco e Federico Pireddu: - i primi tre motivi (con cui si denunciano la violazione della legge penale e il vizio di motivazione in ordine, rispettivamente, all'affermazione della responsabilità degli imputati per il reato di cui ai capi A - cfr. pure par. 1.1. dell'atto di impugnazione B e C) sono manifestamente infondati e finiscono col perorare un diverso apprezzamento del compendio probatorio e un'alternativa ricostruzione del fatto, reiterando le allegazioni disattese dalla Corte di merito per il tramite del riferimento agli elementi sulla base dei quali ha ritenuto integrate le fattispecie di reato, ossia per il tramite di un'argomentazione congrua e logica (cfr. spec. p. 28 ss. della sentenza impugnata) che non può dirsi ritualmente censurata dall'impugnazione che non ha neppure addotto il travisamento della prova (cfr.

Sez. 2, n. 46288 del 28/06/2016, Musa, Rv. 268360 - 01; Sez. 6, n. 8700 del 21/01/2013, Leonardo, Rv. 254584 - 01); considerato, invero, che come noto, esula dai poteri della Corte di cassazione quello di una 'rilettura' degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice di merito (per tutte: Sez. U, n. 6402, del 30/4/1997, Dessimone, Rv. 207944); - il quarto, il quinto e il sesto motivo di ricorso (con cui si denunciano la violazione della legge penale e il vizio di motivazione in ordine, rispettivamente, alla dichiarazione di responsabilità di Federico Pireddu per il reato di cui al capo D, non essendo compatibili le lesioni riportate dalla persona offesa con i colpi infertigli con una mannaia, per il reato di cui al capo F. e per il reato di cui al capo G, poiché la stessa persona offesa si sarebbe provocate le lesioni riportate nel certificato medico) - non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità perché costituiti da mere doglianze in punto di fatto; - il settimo motivo di ricorso (con cui si adducono la violazione della legge penale e il vizio di motivazione in ordine alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche e si censura la determinazione del trattamento sanzionatorio) è manifestamente infondato, in quanto la Corte distrettuale ha dato conto in maniera congrua e logica degli elementi rientranti nel novero di quelli previsti dall'art. 133 cod. pen. che ha considerato preponderanti nell'esercizio del potere discrezionale ad essa riservato (cfr.

Sez. 2, n. 23903 del 15/07/2020, Marigliano, Rv. 279549 - 02; Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Pettinelli, Rv. 271269 - 01), richiamando la particolare gravità del loro agire e l'intensità del dolo; e tale apprezzamento non può essere utilmente censurato in questa sede per il tramite dell'indicazione assertiva di elementi di fatto, prospettati in maniera del tutto generica, né compiendo una comparazione tra le loro posizioni (cfr. Sez. 2, n. 7191 del 20/01/2016, Barranca, Rv. 266446 - 01; cfr. pure Sez. 3, n. 27115 del 19/02/2015, La Penna, Rv. 264020 - 01); ritenuto che, pertanto, deve essere dichiarata l'inammissibilità dei ricorsi, cui consegue ex art. 616 cod. proc. pen. la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali nonché - ravvisandosi profili di colpa in ragione dell'evidente inammissibilità dell'impugnazione (cfr.

Corte cost., sent. n. 186 del 13/06/2000; Sez. 1, n. 30247 del 26/01/2016, Failla, Rv. 267585 - 01) - al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che appare equo determinare in euro tremila; P. Q. M. Dichiara inammissibile i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della C