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Ordinanza — n. 1980/2025 — snpen Generato dall'IA

Criminal appeal dismissed for inadmissibility due to mere complaints and lack of specific argumentation against the lower court's decision.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 1980/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassazione declared the joint appeals by Norrito, Milotta, and Mancuso inadmissible. The appellants argued against the conviction for specific crimes but failed to provide specific, argumentative criticism of the appellate court's reasoning, offering only repetitive factual complaints. The court rejected the claim regarding the denial of suspended sentence as the lower court provided logical arguments based on the defendant's criminal record and subjective personality assessment, which are matters of merit not subject to abstract review.

Regesto Legislator

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Art. 360 c.p.; Art. 600 c.p.: Appeals must contain specific, argumentative criticism of the lower court's decision; mere complaints or repetitive arguments without substantive analysis render the appeal inadmissible.

Parole chiave

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criminal appeal inadmissibility lack of specific argumentation mere factual complaints suspended sentence denial subjective personality assessment doppia punibilità partecipazione al reato concorso materiale di reati

Disposizioni normative citate

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Art. 360 c.p.
Art. 600 c.p.
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: NORRITO ATTILIO nato a PALERMO il 29/04/1947 MILOTTA GIUSEPPE nato a ALCAMO il 13/10/1972 MANCUSO SALVATORE nato a ALCAMO il 13/07/1972 avverso la sentenza del 28/03/2024 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere EGLE PILLA; Rilevato che Norrito Attilio, Milotta Giuseppe e Mancuso Salvatore ricorrono congiuntamente avverso la sentenza della Corte di Appello di Palermo che ha confermato la pronunzia di condanna di primo grado per il reato di cui agli artt. 110,624 e 625 nn.2 e 7 cod. pen.

Considerato che il primo motivo comune con il quale i ricorrenti contestano la correttezza della motivazione posta a base della dichiarazione di responsabilità in relazione al reato è costituito da mere doglianze in punto di fatto, nonché fondato su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla corte di merito, dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso.

Rilevato che il secondo e ultimo motivo proposto solo nell'interesse di Norrito Attilio con il quale si deduce violazione di legge e vizio di motivazione per l'omessa concessione della sospensione condizionale della pena, è manifestamente infondato atteso che la sentenza impugnata (si veda, in particolare, pag.

2) ha posto a base del rigetto della richiesta di applicazione del beneficio argomentazioni logiche e ineccepibili (un precedente presente nel casellario ostativo al beneficio) esprimendo un giudizio di prognosi sfavorevole sulla non reiterazione futura di reati, secondo un giudizio tipicamente di merito che non scade nell'illogicità quando, come nel caso in esame, la valutazione del giudice non si esaurisca nel giudizio di astratta gravità del reato, ma esamini l'incidenza dell'illecito sulla capacità a delinquere dell'imputato e, quindi, evidenzi aspetti soggettivi della personalità dell'imputato che ne hanno orientato la decisione. Ritenuto, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P. Q. M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 4 dicembre 2024 Il consi e e