Italian Court dismisses appeal against penalty request due to non-allowed grounds under Art. 448 CPP.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the appeal against a sentence of penalty application inadmissible. The appellant, Ponarosa Valentino, raised violations of Article 133 of the Penal Code, which fall outside the limited grounds permitted for such appeals. The court ruled that only specific issues regarding the defendant's will, correlation between request and sentence, legal qualification, or penalty illegality are admissible.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.; Appeals against penalty application requests are strictly limited to grounds concerning the defendant's will, correlation between request and sentence, legal qualification, or penalty illegality, rendering other grievances inadmissible.
Parole chiave
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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PONAROSA VALENTINO nato a BARI il 20/07/2000 avverso la sentenza del 10/08/2024 del TRIBUNALE di BARI40110-93~,-6144~44-; udita la relazione svolta dal Consigliere EMANUELA GAI; Il ricorso di Ponarosa Valentino avverso sentenza emessa ai sensi dell'art. 444 cpp (da trattarsi ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis cod. proc. pen.) è inammissibile. Deve invero rammentarsi che, secondo quanto previsto dall'art. 448, comma 2- bis, cod. proc. pen. - disposizione introdotta con la legge 23 giugno 2017, n. 103 -, il pubblico ministero e l'imputato possono ricorrere per cassazione contro la sentenza di applicazione della pena su richiesta solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato stesso, al difetto di correlazione tra richiesta e sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza.
Nel caso in esame il ricorrente ha allegato la violazione dell'art. 133 cod.pen. In definitiva, quindi, il ricorrente non ha posto a sostegno del suo ricorso alcuna della ipotesi per le quali è attualmente consentito il ricorso per cassazione avverso sentenze di applicazione della pena su richiesta, non avendo sollevato questioni attinenti all'espressione della volontà dell'imputato stesso, al difetto di correlazione tra richiesta e sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza.
Si tratta di doglianze non consentite, nel giudizio di legittimità avverso sentenze di applicazione della pena su richiesta. Rilevato che pertanto che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della Cassa delle Ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di C 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 06/12/2024 Il Consigl' estensore Il Presi