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Ordinanza — n. 1418/2025 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal as inadmissible due to generic grounds regarding sentencing determination.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 1418/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassazione declared the appeal filed by Hassan El Tayeb inadmissible and ordered him to pay legal costs. The court found the appeal's grounds regarding the punitive treatment determination were too generic, despite the lower court's sufficient reasoning. Consequently, the appellant was condemned to pay the procedural expenses and a fine to the penalty fund.

Regesto Legislator

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Art. 367 c.p.p.; Art. 368 c.p.p.: An appeal is inadmissible if it relies on generic grounds regarding the determination of punitive treatment, even if the lower court's decision is well-motivated and adequately examines the defense arguments.

Parole chiave

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generic appeal grounds punitive treatment determination inadmissibility of appeal procedural costs Cassazione ordinanza modalità di calcolo dell'ammenda gravità della pena attenuazione della pena

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 367 c.p.p.
Art. 368 c.p.p.
Corte cost. n. 186 del 2000

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Corte cost. n. 186 del 2000
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: EL TAYEB HASSAN (CUI 0330Q5U) nato il 01/01/1989 avverso la sentenza del 08/04/2024 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere DEBORA TRIPICCIONE; letto il ricorso proposto nell'interesse di Hassan El Tayeb avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorso è inammissibile perché deduce un motivo generico, afferente alla determinazione del trattamento punitivo, benché la sentenza impugnata sia sorretta da sufficiente e non illogica motivazione e da adeguato esame delle deduzioni difensive sul punto ritenuto che all'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila da versare in favore della cassa delle ammende, non potendosi ritenere che lo stesso abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost. n. 186 del 2000).

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 29 novembre 2024.