Italian Court dismisses appeal as inadmissible due to manifestly unfounded and generic grounds regarding minor offense threshold.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the appeal by Antonino Di Fatta inadmissible, ordering him to pay procedural costs and a fine. The court found the appellant's arguments regarding the lack of a minor offense threshold to be manifestly unfounded and generic, noting the lower court had adequately reasoned this point. Consequently, the appeal was rejected without merit, and the appellant was condemned to bear the financial burden of the proceedings.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 366 c.p.p.; Art. 377 c.p.p.: An appeal is inadmissible if the grounds are manifestly unfounded and generic, requiring the appellate court to have adequately argued the non-existence of the legal presumption of minor offense.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
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Generato dall'IATesto completo
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DI FATTA ANTONINO nato a PALERMO il 27/05/1998 avverso la sentenza del 20/02/2024 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere DEBORA TRIPICCIONE; letto il ricorso proposto nell'interesse di Antonino Di Fatta avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorso è inammissibile perché deduce un motivo manifestamente infondato e generico, avendo la Corte territoriale adeguatamente argomentato, con motivazione immune da vizi logici o giuridici, in merito alla insussistenza del presupposto della tenuità del fatto (cfr. le pagine 2 e 3 della sentenza impugnata); ritenuto che all'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila da versare in favore della cassa delle ammende, non potendosi ritenere che lo stesso abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost. n. 186 del 2000).
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 29 novembre 2024.