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Ordinanza — n. 1149/2025 — snpen Generato dall'IA

Italian Supreme Court dismisses appeal claiming sentencing discretion violation due to lack of arbitrariness.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 1149/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Italian Supreme Court declared Giovanni Chillino's appeal against the Court of Appeal's sentencing decision inadmissible. Chillino argued that the court violated the law and committed a defect in reasoning regarding Article 133 of the Penal Code. The court rejected this claim because the determination of the sanction is inherently discretionary and was not arbitrary or manifestly illogical.

Regesto Legislator

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Art. 133 cod. pen.; The determination of the sanction is subject to judicial discretion and is inadmissible for violation of law unless it results from arbitrariness or is supported by manifestly illogical reasoning.

Parole chiave

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sentencing discretion penal code violation defect in reasoning inadmissible appeal arbitrariness standard menomazione psichica perizia psichiatrica insufficiente cura psichiatrica

Disposizioni normative citate

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Art. 133 cod. pen.
Ritenuto che il motivo sollevato (Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all'art. 133 cod. pen.) è inammissibile perché è incensurabile la determinazione del trattamento sanzionatorio, naturalmente rimessa alla discrezionalità del giudice di merito, qualora, come nel caso di specie (si veda la p.
art. 133 cod. pen
Ritenuto che il motivo sollevato (Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all'art. 133 cod. pen.) è inammissibile perché è incensurabile la determinazione del trattamento sanzionatorio, naturalmente rimessa alla discrezionalità del giudice di merito, qualora, come nel caso di specie (si veda la p.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CHILLINO GIOVANNI nato a REGGIO CALABRIA il 10/06/1963 avverso la sentenza del 26/09/2023 della CORTE APPELLO di REGGIO CALABRIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere DANIELA DAWAN;

MOTIVI DELLA DECISIONE

Chillino Giovanni ricorre avverso la sentenza, in epigrafe indicata, della Corte di appello di Reggio Calabria che, in parziale riforma della pronuncia del locale Tribunale, ha rideterminato la pena allo stesso inflitta per il reato di cui all'art. 95 d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115. Ritenuto che il motivo sollevato (Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all'art. 133 cod. pen.) è inammissibile perché è incensurabile la determinazione del trattamento sanzionatorio, naturalmente rimessa alla discrezionalità del giudice di merito, qualora, come nel caso di specie (si veda la p. 3 sent. app.), non sia frutto di arbitrio o sia assistita da motivazione manifestamente illogica. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 17 settembre 2024 Il Consiglie