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Ordinanza — n. 877/2025 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal regarding excessive sentence increase due to crime continuation under Italian Penal Code.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 877/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal by Aymen El Mansouri inadmissible, rejecting his claim of excessive sentencing for continued crimes. The court held that sentencing discretion regarding aggravating factors and crime continuation falls within the trial judge's authority under Articles 132 and 133 of the Penal Code. Consequently, the cassation court cannot re-evaluate the proportionality of the sentence as long as the reasoning is not arbitrary or illogical.

Regesto Legislator

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Art. 81, Art. 132, Art. 133 cod. pen.: In cases of continued crimes, the sentencing judge possesses discretionary power to determine the base penalty and apply increases without a specific obligation to detail every single increment, provided the overall sentence respects legal limits and proportionality.

Parole chiave

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crime continuation sentencing discretion Italian Penal Code proportionality principle cassation inadmissibility aggravating circumstances judicial reasoning incapacità lavorativa attestata

Disposizioni normative citate

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Art. 81 cod. pen.
Art. 132 cod. pen.
Art. 133 cod. pen.

Giurisprudenza citata

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Sez. 5, n. 32511 del 14/10/2020, Radosavljevic
pen., in considerazione della misura contenuta degli aumenti di pena irrogati, e i reati posti in continuazione siano integrati da condotte criminose seriali ed omogenee» (ex plurimis, Sez. 5, n. 32511 del 14/10/2020, Radosavljevic, Ftv.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: EL MANSOURI AYMEN, nato il 26/01/2002 avverso la sentenza del 29/04/2024 della Corte d'appello di Roma dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE NICASTRO.

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letto il ricorso di Aymen El Mansouri; considerato che l'unico motivo di ricorso, con cui si contesta violazione di legge e vizio di motivazione in relazione agli artt. 81 e 133 cod. pen., per l'eccessivo aumento di pena determinato in virtù del riconosciuto vincolo di continuazione tra i reati ascritti al ricorrente, è manifestamente infondato, poiché, secondo l'indirizzo consolidato della giurisprudenza di legittimità, la graduazione del trattamento sanzionatorio, anche in relazione agli aumenti e alle diminuzioni previsti per le circostanze aggravanti e attenuanti e a titolo di continuazione, oltre che per fissare la pena base, rientra nel potere discrezionale del giudice di merito, che lo esercita in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen., cosicché nel giudizio di cassazione non è comunque consentita la censura che miri a una nuova valutazione della congruità della pena, la cui determinazione - come nel caso di specie - non sia frutto di arbitrio o di ragionamento illogico; che, in riferimento alla determinazione dell'aumento della pena in virtù del riconoscimento del vincolo di continuazione tra i reati ascritti al ricorrente, deve ribadirsi che il grado di impegno motivazionale richiesto in ordine ai singoli aumenti di pena è correlato all'entità degli stessi e deve essere tale da consentire di verificare che sia stato rispettato il rapporto di proporzione tra le pene, anche in relazione agli altri illeciti accertati, che risultino rispettati i limiti previsti dall'art.81 cod. pen. e che non si sia operato surrettiziamente un cumulo materiale di pene; che, nel caso di specie, tale onere argomentativo è stato, pertanto, implicitamente ma evidentemente assolto (si veda, in particolare, la pag. 2 della sentenza impugnata), venendo in considerazione reati omogenei e l'impossibilità di affermare l'esattezza di una pena secondo criteri matematici, attraverso l'obiettivo minimo aumento di pena praticato in relazione alla misura della pena base e per la fattispecie criminosa per la quale si è proceduto nel presente procedimento; che, infatti, a tale proposito, deve ribadirsi che, «[i]n tema di determinazione della pena nel reato continuato, non sussiste obbligo di specifica motivazione per ogni singolo aumento, essendo sufficiente indicare le ragioni a sostegno della quantificazione della pena-base, vieppiù quando non è possibile dubitare del rispetto del limite legale del triplo della pena base ex art. 81, comma primo, cod. pen., in considerazione della misura contenuta degli aumenti di pena irrogati, e i reati posti in continuazione siano integrati da condotte criminose seriali ed omogenee» (ex plurimis, Sez. 5, n. 32511 del 14/10/2020, Radosavljevic, Ftv. 279770-01); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma,