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Ordinanza — n. 686/2025 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed as inadmissible due to manifest lack of foundation regarding sentencing discretion.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 686/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the cassation appeal filed by Melki Davide inadmissible. The appellant challenged the appellate court's determination of the penalty increase for continued offenses, arguing a defect in reasoning. The court rejected this claim, ruling that the specific quantum of the penalty increase falls within the discretion of the trial judge, provided the reasoning is succinctly explained in the original judgment.

Regesto Legislator

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Art. 81 c.p.; The determination of the penalty increase for continued offenses is a matter of judicial discretion, and cassation review is barred unless the reasoning is manifestly unfounded or lacks the required succinctness.

Parole chiave

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continued offenses penalty increase judicial discretion cassation inadmissibility manifest lack of foundation tentato furto recidiva nell'infrazione indagine per furto

Disposizioni normative citate

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Art. 81 c.p.
- che il motivo di ricorso, con il quale si censura il vizio di motivazione in punto di determinazione dell'aumento applicato a titolo di continuazione (ex art. 81 cpv.

Giurisprudenza citata

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Sez. 2, n. 1641 del 29/10/1984
pen.) per il reato di cui al capo 1), è manifestamente infondato, posto che la determinazione dell'aumento di pena dovuto per la continuazione è rimessa alla discrezionalità del giudice di merito (Sez. 2, n. 1641 del 29/10/1984, dep.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MELKI DAVIDE nato a TEMPIO PAUSANIA il 21/05/1991 avverso la sentenza del 25/01/2024 della CORTE APPELLO SEZ.DIST. di SASSARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere IRENE SCORDAMAGLIA;

RITENUTO IN FATTO

- che MELKI DAVIDE ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello di Cagliari — Sezione distaccata di Sassari - in data 25 gennaio 2024, che ha parzialmente riformato la sentenza di condanna nei suoi confronti pronunciata per i delitti di cui agli artt. 56, 81 cpv. 624-bis e 625, comma 1, n. 2 (capo 1) e 81 cpv., 624-bis e 625, comma 1, n. 2 cod. pen. (capo 2), aggravati dalla recidiva specifica e reiterata ex art. 99, comma 4, cod. pen., riqualificando quest'ultima come recidiva specifica ed infraquinquennale ex art. 99, comma 2, cod. pen. (fatti commessi in Ossi e Sassari il 7 marzo 2020); - che l'atto di impugnativa consta di un solo motivo;

CONSIDERATO IN DIRITTO

- che il motivo di ricorso, con il quale si censura il vizio di motivazione in punto di determinazione dell'aumento applicato a titolo di continuazione (ex art. 81 cpv. cod. pen.) per il reato di cui al capo 1), è manifestamente infondato, posto che la determinazione dell'aumento di pena dovuto per la continuazione è rimessa alla discrezionalità del giudice di merito (Sez. 2, n. 1641 del 29/10/1984, dep. 1985, Rv. 167950), di modo che ove la relativa motivazione dia conto del quantum di esso e succintamente delle ragioni atte a giustificarlo, come nel caso di specie (vedasi pag. 12 della sentenza impugnata), non ne è consentito lo scrutinio in questa sede; - ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende;

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 4 dicembre 2024 Il consigliere estensore Il Preside