Italian Court dismisses appeal as sentencing discretion falls to trial judges under Penal Code.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the appeal inadmissible because the applicant challenged the sentencing discretion exercised by the Court of Appeal. The applicant argued for a new evaluation of the penalty's appropriateness regarding specific criminal acts, but the court noted this issue was already addressed and rejected by the lower court. The decision rests on the principle that sentencing falls within the trial judge's discretion under the Penal Code, making such complaints inadmissible in the Court of Cassazione unless arbitrary or illogical.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 132, 133 cod. pen.: Sentencing discretion belongs to the trial judge; complaints regarding the appropriateness of the penalty are inadmissible in the Court of Cassazione unless the determination is arbitrary or illogical.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DE MARIA REMIGIO nato a CIRCELLO il 31/08/1961 avverso la sentenza del 30/05/2023 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere IRENE SCORDAMAGLIA;
RITENUTO IN FATTO
- che con l'impugnata sentenza la Corte di Appello di Firenze ha parzialmente riformato la sentenza di condanna pronunciata nei confronti di DE MARIA REMIGIO per il delitto di cui agli artt. 216, comma 2, e 223 L.F., riqualificando tutte le condotte ascrittegli ai sensi dell'art. 217 L.F. e confermando il giudizio di responsabilità limitatamente alle condotte dal 2013 al 2015, con conseguente rideterminazione della pena (In Arezzo fallimento dichiarato il 5 marzo 2016); - che il ricorso per cassazione nell'interesse dell'imputato consta di due motivi;
CONSIDERATO IN DIRITTO
- che entrambi i motivi di ricorso, protesi a censurare l'operata graduazione della pena, oltre che replicare senza alcun elemento di effettiva novità i rilievi articolati con i motivi di gravame, pur se correttamente e congruamente disattesi dal giudice di appello, prospettano questioni non consentite nel giudizio di legittimità e, comunque, manifestamente infondate, posto che la graduazione della pena rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che la esercita in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen., con la conseguenza che è inammissibile la doglianza che in Cassazione miri ad una nuova valutazione della sua congruità ove la relativa determinazione non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e sia sorretta da sufficiente motivazione (Sez. 5, n. 5582 del 30/09/2013 - dep. 04/02/2014, Rv. 259142;
Sez. 3, n. 1182 del 17/10/2007 - dep. 11/01/2008, Rv. 238851), come nel caso di specie (vedasi pag. 6 della sentenza impugnata); - rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 4 dicembre 2024 Il Consigliere estensore Il Presi