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Ordinanza — n. 425/2025 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeals against drug trafficking conviction for genericity and lack of merit.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 425/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassazione declared the appeals filed by Rinaldi and Papi inadmissible, ordering them to pay legal costs. The court found the arguments regarding criminal liability and mitigating circumstances were merely repetitive of issues already thoroughly addressed and rejected in the lower court's judgment. Consequently, the original conviction for drug trafficking was upheld without modification.

Regesto Legislator

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Art. 74, comma 6, d.P.R. 309/90; Art. 360, n. 1, lett. a) c.p.p.: Appeals are inadmissible when they merely repeat grounds already examined and dismissed with sufficient reasoning in the prior judgment.

Parole chiave

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drug trafficking conviction inadmissible appeal genericity of grounds manifestly unfounded repetitive arguments mitigating circumstances Corte di Cassazione favoreggiamento

Disposizioni normative citate

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Art. 74, comma 6, d.P.R. 309/90
Art. 360, n. 1, lett. a) c.p.p.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: RINALDI GIUSEPPE nato a NAPOLI il 07/01/1987 PAPI ELIO nato a NAPOLI il 26/01/1988 avverso la sentenza del 03/04/2023 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANNA CRISCUOLO; OSSERVA ritenuto che i motivi di ricorso proposti nell'interesse di Rinaldi Giuseppe e Papi Elio, con i quali si contesta l'affermazione di responsabilità per il reato di cui all'art. 74, comma 6, d.P.R. 309/90 e il mancato riconoscimento delle attenuanti generiche, sono inammissibili per genericità e manifesta infondatezza, in quanto meramente reiterativi di profili di censura esaminati e disattesi in sentenza con congrua motivazione; considerato, infatti, che la esistenza dell'associazione finalizzata alla cessione di cocaina e crak risulta sorretta da ampia e puntuale motivazione (pag. da 7 a 10), che dà conto delle risultanze delle intercettazioni, dei servizi di osservazione, dei sequestri e dell'ammissione degli imputati nonché della continuità dei rapporti, della frequenza dei contatti, dell'organizzazione svelata dalle indagini, del ruolo direttivo del Rinaldi e di stabile fornitore del Papi, che tollerava ritardi nei pagamenti e consegnava la sostanza stupefacente ai pusher del Rinalcli nella consapevolezza dell'esistenza di un gruppo destinato ad operare durevolmente nel settore; rilevato che anche il secondo motivo del Papi è inammissibile a fronte della completa motivazione resa per giustificare il diniego delle attenuanti generiche, attribuendo rilievo alla gravità dei fatti, alla pluralità di cessioni e al contributo essenziale fornito alla sopravvivenza dell'associazione(pag.16); ritenuto, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili con conseguente condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle mmende. Così deciso il 29 novembre 2024 Il consigliere stensore Il lres