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Ordinanza — n. 253/2025 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal as inadmissible due to lack of new arguments and procedural errors regarding defense delay.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 253/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The court declared the appeal by Burrafato Maria inadmissible, ordering her to pay court costs and a fine. The appellant argued for a retrial due to the defense attorney's delay and requested reclassification of the crime and mitigating circumstances. The court rejected these claims as they merely repeated arguments already dismissed at the appellate level without providing new evidence or reasoning.

Regesto Legislator

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Art. 420 ter cod. proc. pen.; Art. 360 cod. proc. pen.: An appeal is inadmissible if it consists solely of a pedissequa repetition of arguments already rejected by the court of first instance or appeal without presenting new facts or legal grounds.

Parole chiave

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inadmissible appeal repetition of arguments defense delay crime reclassification mitigating circumstances procedural error court costs rapina qualificata

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 420 ter cod. proc. pen.
Letto il ricorso di Burrafato Maria, Ritenuto che il primo motivo di ricorso, con il quale si denuncia la violazione dell'art. 420 ter cod.
Art. 628 cod. pen.
b) l'applicazione delle attenuanti generiche con giudizio di prevalenza sulla contestata aggravante è preclusa dal fatto che quest'ultima risulta sottratta al bilanciamento ai sensi dell'art. 628 co.
Art. 624 bis cod. pen.
nella fattispecie prevista dall'art. 624 bis cod. pen., il diniego delle circostanze attenuanti di cui all'art.
Art. 62 n. 4 e 6 cod. pen.
b) l'applicazione delle attenuanti generiche con giudizio di prevalenza sulla contestata aggravante è preclusa dal fatto che quest'ultima risulta sottratta al bilanciamento ai sensi dell'art. 628 co.
Art. 628 co. 5 cod. pen.
b) l'applicazione delle attenuanti generiche con giudizio di prevalenza sulla contestata aggravante è preclusa dal fatto che quest'ultima risulta sottratta al bilanciamento ai sensi dell'art. 628 co. 5 cod. pen.;
art. 420 ter cod. proc. pen
Letto il ricorso di Burrafato Maria, Ritenuto che il primo motivo di ricorso, con il quale si denuncia la violazione dell'art. 420 ter cod. proc. pen.
art. 628 cod. pen
b) l'applicazione delle attenuanti generiche con giudizio di prevalenza sulla contestata aggravante è preclusa dal fatto che quest'ultima risulta sottratta al bilanciamento ai sensi dell'art. 628 co.
art. 624 bis cod. pen
nella fattispecie prevista dall'art. 624 bis cod. pen., il diniego delle circostanze attenuanti di cui all'art.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BURRAFATO MARIA nato a COMISO il 13/11/1974 avverso la sentenza del 09/04/2024 della CORTE APPELLO di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere LUIGI AGOSTINACCHIO;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letto il ricorso di Burrafato Maria, Ritenuto che il primo motivo di ricorso, con il quale si denuncia la violazione dell'art. 420 ter cod. proc. pen. e, in particolare, l'omessa valutazione dell'istanza di rinvio dell'udienza per legittimo impedimento del difensore, è manifestamente infondato in quanto dagli atti processuali risulta che:

a) il giudice ha concesso un rinvio ad horas per la produzione della documentazione a supporto dell'istanza di rinvio, la quale non era stata versata in atti;

b) una volta ripreso il processo, il sostituto processuale del difensore si limitava a depositare un'attestazione di avvenuto inoltro a mezzo pec dell'istanza di rinvio la quale, tuttavia, risultava inoltrata ad un indirizzo pec errato, ossia a quello della cancelleria dell'ufficio del dibattimento del Tribunale di Caltagirone, piuttosto che a quello della cancelleria dell'ufficio Gip;

c) il giudice, preso atto della non reperibilità della documentazione comprovante il legittimo impedimento, rigettava la richiesta di rinvio, nonché la richiesta di abbreviato condizionato per assenza dei requisiti per procedere a perizia medico-legale sull'imputata; che il secondo e il terzo motivo di ricorso, con i quali si contestano la mancata riqualificazione del reato di cui all'art. 628 cod. pen. nella fattispecie prevista dall'art. 624 bis cod. pen., il diniego delle circostanze attenuanti di cui all'art. 62 n. 4 e 6 cod. pen. e la mancata applicazione delle circostanze attenuanti generiche con giudizio di prevalenza sulla contestata aggravante, sono indeducibili perché fondati su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla corte di merito, nella parte in cui evidenzia che:

a) dalle dichiarazioni della persona offesa risulta che l'imputata ha esercitato una forma di violenza fisica nei confronti della vittima del reato, consistita nello spingerla su una poltrona e nel cingerle il volto e il collo con una sciarpa, al fine di renderla inoffensiva e comodamente sottrarle il denaro;

b) l'applicazione delle attenuanti generiche con giudizio di prevalenza sulla contestata aggravante è preclusa dal fatto che quest'ultima risulta sottratta al bilanciamento ai sensi dell'art. 628 co. 5 cod. pen.;

c) osta al riconoscimento delle attenuanti di cui all'art. 62 n.4 e 6 cod. pen. la circostanza che, nel caso di specie, il danno non può intendersi limitato all'importo sottratto di 28 euro, avendo la condotta cagionato uno stato di timore non irrisorio alla persona offesa, anche in considerazione della sua età; che, per tale ragione, gli stessi devono considerarsi non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in data 3 dicembre 2024 Il Consigliere estens