Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 178/2025 — snpen Generato dall'IA

Criminal appeal dismissed for inadmissibility due to failure to raise compensation claim in appeal and lack of legal grounds.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 178/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassazione declared the appeal by Anastasi Marco inadmissible and ordered him to pay costs. The appellant failed to properly raise the compensation claim in the appeal stage as required by law, and his argument regarding the subjective element of the crime was deemed unsupported by the lower court's reasoning. Consequently, the court rejected the request for requalification and dismissed the procedural defects that rendered the appeal invalid.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 606 comma 3 cod. proc. pen.; Art. 648 cod. pen.; The appeal is inadmissible if a compensation claim was not previously raised in the appeal stage, and the court rejects arguments lacking legal foundation or contradicting established jurisprudence on attempted intent.

Parole chiave

Generato dall'IA
criminal appeal inadmissibility compensation claim timing subjective element of crime requalification of offense procedural defects appeal circostanze attenuanti difetto di motivazione motivi di cassazione

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 606 comma 3 cod. proc. pen.
considerato che la doglianza che lamenta l'entità del risarcimento del danno non è consentita in sede di legittimità perché la censura non risulta essere stata previamente dedotta come motivo di appello secondo quanto è prescritto a pena di inammissibilità dall'art. 606 comma 3 cod.
Art. 648 cod. pen.
Art. 712 cod. pen.
pen., lamentando, in particolare, l'insussistenza dell'elemento soggettivo e la mancata riqualificazione nel reato di cui all'art. 712 cod. pen.
art. 648 cod. pen
art. 712 cod. pen
pen., lamentando, in particolare, l'insussistenza dell'elemento soggettivo e la mancata riqualificazione nel reato di cui all'art. 712 cod. pen.
art. 606 comma 3 cod. proc. pen
considerato che la doglianza che lamenta l'entità del risarcimento del danno non è consentita in sede di legittimità perché la censura non risulta essere stata previamente dedotta come motivo di appello secondo quanto è prescritto a pena di inammissibilità dall'art. 606 comma 3 cod.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Sez. 2, n. 41002 del 20/09/2013, Moscato
Sez. 2, n. 41002 del 20/09/2013, Moscato, Rv.
Sez. 1, n. 33951 del 19/05/2021, Avallone
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ANASTASI MARCO nato a MESSINA il 08/01/1991 avverso la sentenza del 26/02/2024 della CORTE APPELLO di MESSINAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere IGNAZIO PARDO; CONSIDERATO IN FATTO E IN DIRITTO Letto il ricorso di Anastasi Marco; osservato che l'unico motivo del ricorso in esame, che deduce il vizio di violazione di legge in ordine all'affermazione di responsabilità per il delitto di cui all'art. 648 cod. pen., lamentando, in particolare, l'insussistenza dell'elemento soggettivo e la mancata riqualificazione nel reato di cui all'art. 712 cod. pen.

è manifestamente infondato a fronte di una coerente e logica motivazione, contenuta a pag. 5 della sentenza impugnata, che correttamente esplica le ragioni per cui ritenere sussistente il dolo di ricettazione e, in particolare, affermando che l'odierno ricorrente 'fosse nelle condizioni di comprendere la provenienza illecita del denaro; che il giudice di appello ha correttamente applicato i principi affermati dalla consolidata giurisprudenza di legittimità secondo cui «in tema di ricettazione, ricorre il dolo nella forma eventuale quando l'agente ha consapevolmente accettato il rischio che la cosa acquistata o ricevuta fosse di illecita provenienza, non limitandosi ad una semplice mancanza di diligenza nel verificare la provenienza della cosa, che invece connota l'ipotesi contravvenzionale dell'acquisto di cose di sospetta provenienza» (ex multis:

Sez. 2, n. 41002 del 20/09/2013, Moscato, Rv. 257237 - 01); ritenuto che la doglianza relativa alla mancata applicazione delle circostanze attenuanti generiche è manifestamente infondata in quanto il giudice di appello non è tenuto a motivare il diniego delle circostanze attenuanti generiche sia quando nei motivi di impugnazione si ripropongano, ai fini del riconoscimento, gli stessi elementi già sottoposti all'attenzione del giudice di primo grado e da quest'ultimo disattesi, sia quando si insista per quel riconoscimento senza addurre alcuna particolare ragione (Sez. 1, n. 33951 del 19/05/2021, Avallone, Rv. 281999). considerato che la doglianza che lamenta l'entità del risarcimento del danno non è consentita in sede di legittimità perché la censura non risulta essere stata previamente dedotta come motivo di appello secondo quanto è prescritto a pena di inammissibilità dall'art. 606 comma 3 cod. proc. pen., come si evince dal riepilogo dei motivi di gravame riportato nella sentenza impugnata (si veda pag. 4), che l'odierno ricorrente avrebbe dovuto contestare specificamente nell'odierno ricorso, se incompleto o comunque non corretto; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, i