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Ordinanza — n. 40730/2025 — snpen Generato dall'IA

Extraordinary appeal dismissed for lack of special counsel and failure to specify factual errors under Italian criminal procedure law.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 40730/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The court declared the extraordinary appeal inadmissible because it was filed personally without a special power of attorney and failed to identify specific factual errors within the cassation judge's purview. The appellant argued the lower decision contained inaccuracies, but the court emphasized that factual errors must be perceptual mistakes affecting the court's will, not mere disagreements. Consequently, the appeal was rejected, and the appellant was ordered to pay procedural costs and a fine to the Cassa delle ammende.

Regesto Legislator

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Art. 625-bis, comma 4; Art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen.: An extraordinary appeal is inadmissible if filed without a special power of attorney or if it fails to specify factual errors attributable to the cassation judge's cognizance.

Parole chiave

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extraordinary appeal inadmissibility special power of attorney requirement factual error definition cassation judge cognizance procedural costs and fine allegazioni insufficientemente motivate motivi di cassazione cognizione del ricorso per cassazione

Disposizioni normative citate

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Art. 625-bis, comma 4, cod. proc. pen.
276039) e in quanto privo della specifica individuazione di errori di fatto ascrivibili all'ambito di cognizione del giudice di legittimità, secondo il consolidato insegnamento giurisprudenziale («l'errore di fatto verificatosi nel giudizio di legittimità e oggetto del rimedio previsto dall'art. 625-bis cod.
Art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen.
art. 625-bis cod. proc. pen
276039) e in quanto privo della specifica individuazione di errori di fatto ascrivibili all'ambito di cognizione del giudice di legittimità, secondo il consolidato insegnamento giurisprudenziale («l'errore di fatto verificatosi nel giudizio di legittimità e oggetto del rimedio previsto dall'art. 625-bis cod.

Giurisprudenza citata

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Sez. 5, n. 18325 del 25/03/2019, Manfreda
Sez. U, n. 16103 del 27/03/2002, Basile
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso straordinario proposto da Terranova Raimondo Maria, nato il 03/07/1966 a Torino Avverso la sentenza n. 3990/25, pronunciata in data 02/04/2025 dalla Corte di Cassazione, Seconda Sezione visti gli atti, la sentenza impugnata e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere Massimo Ricciarelli

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Con atto inviato alla Procura Generale e poi inoltrato alla Corte di cassazione Raimondo Terranova ha proposto ricorso straordinario avverso la sentenza della Corte di cassazione, Sezione Seconda, n. 15250/25 del 2 aprile 2025, adducendo che detta sentenza era contrassegnata da troppe inesattezze e da troppe incongruenze nell'apprezzamento dei fatti.

2. Il ricorso è inammissibile, in quanto presentato personalmente dall'interessato e non da difensore munito di procura speciale (Sez. 5, n. n. 18325 del 25/03/2019, Manfreda, Rv. 276039) e in quanto privo della specifica individuazione di errori di fatto ascrivibili all'ambito di cognizione del giudice di legittimità, secondo il consolidato insegnamento giurisprudenziale («l'errore di fatto verificatosi nel giudizio di legittimità e oggetto del rimedio previsto dall'art. 625-bis cod. proc. pen. consiste in un errore percettivo causato da una svista o da un equivoco in cui la Corte di cassazione sia incorsa nella lettura degli atti interni al giudizio stesso e connotato dall'influenza esercitata sul processo formativo della volontà, viziato dall'inesatta percezione delle risultanze processuali che abbia condotto a una decisione diversa da quella che sarebbe stata adottata senza di esso» (Sez. U, n. 16103 del 27/03/2002, Basile, Rv. 221280 - 01).

3. All'inammissibilità, rilevabile de plano ai sensi degli artt. 625-bis, comma 4, e 610, comma 5-bis, cod. proc. pen., segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in ragione dei profili di colpa sottesi alla causa dell'inammissibilità, a quello della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 19 novembre 2025 Il Consigliere estensore Il