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Sentenza — n. 39516/2025 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal against detention order citing lack of new grounds and reiteration of lower court findings.

Numero d'incarto Sentenza — n. 39516/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeal inadmissible because the sole ground raised was a repetition of arguments already rejected in the lower court's decision. The defendant argued that the trial court ignored evidence of his innocence and failed to consider his family separation, but the court held that appellate judges cannot re-evaluate factual evidence. Consequently, the appeal was dismissed, and the defendant was ordered to pay court costs.

Regesto Legislator

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Art. 310 cod. proc. pen.; Art. 616 cod. proc. pen.: The Court of Cassation lacks the power to re-evaluate factual evidence or adopt new parameters for fact-finding, limiting its review to legal errors and procedural violations.

Parole chiave

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appellate review limits factual re-evaluation prohibition inadmissible appeal grounds reiteration of lower court findings court costs liability abitazione familiare custodia di fatto membro della famiglia

Disposizioni normative citate

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Art. 310 cod. proc. pen.
Il motivo è inammissibile, in quanto le censure proposte costituiscono la mera riproposizione delle censure già dedotte nell'atto di appello ex art. 310 cod. proc. pen. e disattesa dal Tribunale di Messina con motivazione non contraddittoria, né manifestamente illogica.
Art. 616, comma 1, cod. proc. pen.
Il ricorrente deve, pertanto, essere condannato, ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., al pagamento delle spese del procedimento.
Art. 415-bis cod. proc. pen.
Nell'interrogatorio reso in data 1 aprile 2025 ex art. 415-bis cod. proc. pen. il ricorrente ha dichiarato che, a seguito della separazione dei genitori, ha deciso di restare col padre, che tuttavia gli impediva di vedere la madre; in queste condizioni il ricorrente avrebbe dovuto «sopportare» le richieste del padre.
Art. 74 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309
Il ricorrente è sottoposto a indagine e ritenuto gravemente indiziato del delitto di cui all'art. 74 d.P.R.
Corte costituzionale, n. 186 del 13 giugno 2000
art. 310 cod. proc. pen
Con l'ordinanza impugnata il Tribunale di Messina ha rigettato l'appello proposto ex art. 310 cod. proc. pen.
art. 415-bis cod. proc. pen
Nell'interrogatorio reso in data 1 aprile 2025 ex art. 415-bis cod. proc. pen.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Sez. U, n. 6402 del 2/07/1997, Dessimone
Sez. 6, n. 5456 del 4/11/2020, F.
Sez. 6, n. 47204 del 07/10/2015, Musso
280601-01; Sez. 6, n. 47204 del 07/10/2015, Musso, Rv.
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: Castellano Filippo, nato a Milazzo il 13/10/2003; avverso l'ordinanza emessa in data 16 giugno 2025 dal Tribunale di Messina; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere Fabrizio D'Arcangelo; udite le conclusioni del Sostituto Procuratore generale Nicola Lettieri, che ha chiesto di dichiarare inammissibile il ricorso; udite le conclusioni dell'avvocato Diego Lanza, che ha insistito per l'accoglimento dei motivi di ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. Con l'ordinanza impugnata il Tribunale di Messina ha rigettato l'appello proposto ex art. 310 cod. proc. pen. da Filippo Castellano avverso l'ordinanza di rigetto dell'istanza di revoca o, in subordine, di sostituzione delle misura coercitiva degli arresti domiciliari emessa dal Giudice per le indagini preliminari di Messina. Il ricorrente è sottoposto a indagine e ritenuto gravemente indiziato del delitto di cui all'art. 74 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, quale partecipe è dell'associazione finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti diretta da Salvatore Iannello (capo 31 dell'imputazione cautelare), nonché di alcuni episodi di cessione di considerevoli quantitativi di sostanza stupefacente di diversa tipologia (capi 4, 6, 12 e 13 della contestazione cautelare).

2. L'avvocato Diego Lanza, difensore di Castellano, ha proposto ricorso avverso tale ordinanza e ne ha chiesto l'annullamento. Proponendo un unico motivo di ricorso, il difensore ha dedotto l'illogicità, l'incompletezza e la contraddittorietà della motivazione dell'ordinanza impugnata. Ad avviso del difensore, il Tribunale di Messina avrebbe solo parzialmente analizzato gli atti che dimostrerebbero l'innocenza del Castellano relativamente al reato associativo. Scarsamente significativo o irrilevante sarebbe l'asserito controllo quotidiano dei borsoni contenenti la sostanza stupefacente custodita nella casa del padre Felice Castellano, in quanto il ricorrente abitava ed era domiciliato in questa casa.

Parimenti generico sarebbe ritenere comprovata la partecipazione del ricorrente alla ricezione dei borsoni contenenti sostanza stupefacente in data 25 febbraio 2023, solo perché le intercettazioni ambientali hanno captato rumori e fragori. Nell'interrogatorio reso in data 1 aprile 2025 ex art. 415-bis cod. proc. pen. il ricorrente ha dichiarato che, a seguito della separazione dei genitori, ha deciso di restare col padre, che tuttavia gli impediva di vedere la madre; in queste condizioni il ricorrente avrebbe dovuto «sopportare» le richieste del padre.

Il Tribunale di Messina, tuttavia, avrebbe integralmente obliterato la «vicenda dolorosa costituita dalla separazione dei genitori» e non avrebbe considerato alcuni elementi emersi dalle dichiarazioni di Salvatore Iannello, divenuto medio tempore collaboratore di giustizia. In particolare, il collaboratore ha riferito di non aver mai avuto rapporti diretti con Filippo Castellano, che Felice Castellano non gli ha mai detto che suo figlio Filippo spacciava per lui, mentre lo ha confermato per il cugino Giuseppe Castellano. Il collaboratore di giustizia, inoltre, non ha detto che intratteneva rapporti diretti con Filippo Castellano, ma con Felice Castellano, sia per la custodia che per lo spaccio della sostanza stupefacente.

Non vi sarebbero dunque, neppure sulla base delle dichiarazioni del collaboratore di giustizia, evidenze che possono giustificare l'assunto della partecipazione di Filippo Castellano al sodalizio criminoso.Non sarebbe, inoltre, emerso che il ricorrente avesse piena conoscenza delle dinamiche associative, né che si fosse adoperato nell'interesse dell'associazione; non sarebbe emerso il suo ruolo di custode, di pusher. Le dichiarazioni di Salvatore Iannello, pur promanando da un soggetto a piena conoscenza delle vicende del sodalizio criminoso, in quanto aveva svolto il ruolo di promotore e capo dell'associazione dedita al traffico di sostanze stupefacenti sarebbero, dunque, rimaste prive di riscontro.

Il ricorrente, inoltre, non si sarebbe premurato di cercare la sostanza stupefacente scomparsa, in occasione dello smarrimento dei borsoni che contenevano sessanta chili di sostanza stupefacente in data 6 aprile 2023, in quanto si sarebbe limitato ad aiutare il padre, solo per tranquillizzarlo, facendo un controllo superficiale nei campi limitrofi alla loro abitazione.

3. Con la requisitoria e le conclusioni scritte depositate in data 29 ottobre 2025, il Procuratore generale Nicola Lettieri, ha chiesto di dichiarare inammissibile il ricorso.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, in quanto il motivo proposto è diverso da quelli consentiti dalla legge e, comunque, manifestamente infondato.

2. Con unico motivo di ricorso, il difensore ha dedotto l'illogicità, l'incompletezza e la contraddittorietà della motivazione dell'ordinanza impugnata.

3. Il motivo è inammissibile, in quanto le censure proposte costituiscono la mera riproposizione delle censure già dedotte nell'atto di appello ex art. 310 cod. proc. pen. e disattesa dal Tribunale di Messina con motivazione non contraddittoria, né manifestamente illogica. Il ricorrente propone, del resto, una diversa lettura dei dati processuali, non consentita nel giudizio di legittimità. Esule, infatti, dai poteri della Corte di cassazione quello di una diversa lettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è riservata in via esclusiva al giudice di merito senza che possa integrare vizio di legittimità la mera prospettazione di una diversa valutazione delle risultanze processuali ritenute dal ricorrente più adeguate (Sez.

U, n. 6402 del 2/07/1997, Dessimone, Rv. 207944).Sono precluse al giudice di legittimità la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione impugnata e l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, indicati dal ricorrente come maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa rispetto a quelli adottati dal giudice del merito (Sez. 6, n. 5456 del 4/11/2020, F., Rv. 280601-01; Sez. 6, n. 47204 del 07/10/2015, Musso, Rv. 265482). Il Tribunale di Messina ha non illogicamente ritenuto sussistente la gravità indiziaria del delitto di cui all'art. 74 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, in quanto il ricorrente ha coadiuvato quotidianamente il padre Felice Castellano nella custodia, nell'occultamento e nella successiva cessione della sostanza stupefacente di cui il gruppo degli Iannello si approvvigionava.

Dalle conversazioni intercettate è, inoltre, emersa la partecipazione consapevole del ricorrente alle attività illecite dell'associazione dedita al narcotraffico diretta dai germani Iannello, come risulta anche dal significativo episodio della ricerca dei sessanta chilogrammi di sostanza stupefacente custoditi da lui e dal padre nell'interesse del sodalizio e dispersi in data 6 aprile 2023 (in realtà sequestrati dagli inquirenti in un territorio limitrofo all'abitazione dei Castellano).

4. Alla stregua di tali rilievi, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. Il ricorrente deve, pertanto, essere condannato, ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., al pagamento delle spese del procedimento. In virtù delle statuizioni della sentenza della Corte costituzionale del 13 giugno 2000, n. 186, e considerato che non vi è ragione di ritenere che il ricorso siano stato presentato senza «versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», deve, altresì, disporsi che il ricorrente versi la somma, determinata in via equitativa, di tremila euro in favore della cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della so