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Sentenza — n. 39411/2025 — snpen Generato dall'IA

Cassation annuls PIP order for returning seized items due to functional incompetence and procedural violation.

Numero d'incarto Sentenza — n. 39411/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation annulled the preliminary investigation judge's order rejecting the request to return seized items without remand. The defense argued the judge lacked functional competence because the Public Prosecutor must first issue a ruling, which can only be opposed to the judge. The court held that directly addressing the judge during the investigation phase violates the mandatory procedure, rendering the order void.

Regesto Legislator

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Art. 263, commi 4 e 5, cod. proc. pen.; In proceedings for the return of seized items during the preliminary investigation phase, the public prosecutor is the sole competent authority to decide on the request, and any direct petition to the judge constitutes absolute nullity due to functional incompetence.

Parole chiave

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sequestro probatorio restituzione beni incompetenza funzionale nullità assoluta indagini preliminari procedura penale ordinanza annullata restituzione di beni nazionalizzati

Disposizioni normative citate

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Art. 263, commi 4 e 5, cod. proc. pen.
Il difensore, deducendo un unico motivo, ha censurato l'inosservanza dell'art. 263, commi 4 e 5, cod. proc. pen., e la carenza di motivazione del provvedimento impugnato.
art. 348 cod. proc. pen
art. 263 cod. proc. pen
Il difensore, deducendo un unico motivo, ha censurato l'inosservanza dell'art. 263, commi 4 e 5, cod.
art. 127 cod. proc. pen
sancisce, inoltre, che contro il decreto è ammessa opposizione al giudice che procede (e, quindi, al giudice per le indagini preliminari), il quale decide col rito camerale a norma dell'art. 127 cod. proc. pen.

Giurisprudenza citata

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Sez. 2, n. 6976 del 06/10/2022, Papalia
Sez. 3, n. 9986 del 19/12/2019, Mesori
Sez. 2, n. 43700 del 27/9/2016, De Lorenzo
278532; Sez. 2, n. 43700 del 27/9/2016, De Lorenzo, Rv.
Sez. 6, n. 2544 del 5/7/1999, Inchingolo e altro
268449; Sez. 6, n. 2544 del 5/7/1999, Inchingolo e altro, Rv.
Sez. 3, n. 1026 del 12/3/1999, Rutigliani
214530; Sez. 3, n. 1026 del 12/3/1999, Rutigliani, Rv.
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da Liotta Gaetano, nato a Favara il 25/02/1960; avverso l'ordinanza emessa il 24/05/2025 dal Giudice per le indagini preliminari di Agrigento visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione del Consigliere Fabrizio D'Arcangelo; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Mariella De Masellis, che ha chiesto l'annullamento con rinvio del provvedimento impugnato;

RITENUTO IN FATTO

1. Con il provvedimento impugnato il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Agrigento, previa acquisizione del parere contrario del Pubblico Ministero, ha rigettato la richiesta di restituzione delle cose sequestrate proposta durante la fase delle indagini preliminari da Gaetano Liotta, sottoposto a indagine per il reato di cui all'art. 348 cod. proc. pen. per l'asserito esercizio abusivo dell'attività di osteopata.

2. L'avvocato Salvatore Virgone, difensore di Gaetano Liotta, ha proposto ricorso avverso tale ordinanza e ne ha chiesto l'annullamento. Il difensore, deducendo un unico motivo, ha censurato l'inosservanza dell'art. 263, commi 4 e 5, cod. proc. pen., e la carenza di motivazione del provvedimento impugnato. Il difensore ha premesso di aver proposto istanza di restituzione dei beni sottoposti a sequestro probatorio al Pubblico Ministero e ha rilevato che questo, dopo aver espresso parere negativo, ha trasmesso l'istanza al Giudice per le indagini preliminari, che l'ha rigettata.

Il difensore eccepisce, tuttavia, che, secondo il costante orientamento della giurisprudenza di legittimità, in tema di sequestro probatorio, il provvedimento emesso dal giudice per le indagini preliminari, previo parere del pubblico ministero, sull'istanza di restituzione delle cose sequestrate proposta durante la fase delle indagini preliminari è affetto da nullità assoluta per incompetenza funzionale e inosservanza della procedura prevista dagli artt. 263, commi 4 e 5, cod. proc. pen. Il provvedimento impugnato sarebbe, peraltro, privo di motivazione, in quanto non avrebbe considerato gli elementi probatori offerti a sostegno dell'istanza e le censure proposte in relazione al difetto di pertinenzialità dei beni sequestrati rispetto al reato contestato.

3. Con la requisitoria e le conclusioni scritte depositate in data 28 ottobre 2025, il Procuratore generale Francesca Ceroni, ha chiesto di annullare con rinvio il provvedimento impugnato.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso deve essere accolto.

2. Il difensore, proponendo un unico motivo di ricorso, ha censurato l'inosservanza dell'art. 263, commi 4 e 5, cod. proc. pen., e la carenza di motivazione del provvedimento impugnato.

3. Il motivo è infondato. L'art. 263, comma 4, cod. proc. pen., nel disciplinare il procedimento per la restituzione delle cose sottoposte a sequestro probatorio, stabilisce che, nel corso delle indagini preliminari, competente a decidere sulla richiesta di restituzione dei beni sottoposti a sequestro è il pubblico ministero, che provvede con decreto motivato; il quinto comma dell'art. 263 cod. proc. pen. sancisce, inoltre, che contro il decreto è ammessa opposizione al giudice che procede (e, quindi, al giudice per le indagini preliminari), il quale decide col rito camerale a norma dell'art. 127 cod. proc. pen.

Secondo la giurisprudenza di legittimità, pertanto, in tema di sequestro probatorio, la restituzione delle cose sequestrate può essere richiesta, durante la fase delle indagini preliminari, al solo pubblico ministero procedente da parte dell'interessato, che potrà rivolgersi al giudice per le indagini preliminari solo in sede di opposizione avverso l'eventuale decreto reiettivo, sicché se l'interessato, nella medesima fase, adisce direttamente il giudice per le indagini preliminari il provvedimento che questi emette, previo parere del pubblico ministero, deve ritenersi affetto da nullità assoluta per incompetenza funzionale (Sez. 2, n. 6976 del 06/10/2022, (dep. 2023), Papalia, Rv. 284183 - 01;

Sez. 3, n. 9986 del 19/12/2019, dep. 2020, Mesori, Rv. 278532; Sez. 2, n. 43700 del 27/9/2016, De Lorenzo, Rv. 268449; Sez. 6, n. 2544 del 5/7/1999, Inchingolo e altro, Rv. 214530; Sez. 3, n. 1026 del 12/3/1999, Rutigliani, Rv. 214060).

4. Alla stregua di tali rilievi, l'ordinanza impugnata deve essere annullata senza rinvio, con trasmissione degli atti al Pubblico ministero del Tribunale di Agrigento, competente a decidere sull'istanza di restituzione.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio l'ordinanza impugnata e dispone la trasmissione degli atti alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Agrigento per l'ulteriore corso