Italian court dismisses revision appeal for non-final judgment and lack of new evidence.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the revision appeal inadmissible because it targeted a non-final judgment and relied solely on assertions without new evidence. The appellant argued that substantive grounds for revision existed despite the lack of finality, while the Public Prosecutor requested dismissal. The court rejected the claim citing procedural violations and the absence of a novum required for revision.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 613 cod. proc. pen.; Art. 500 cod. pen.: A revision appeal is inadmissible if filed against a non-final judgment or based merely on assertions without a specific novum.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
la seguente SENTENZA Sul ricorso proposto da Soriano Leone, nato il 21/11/1966 a Vibo Valentia avverso l'ordinanza in data 16/04/2025 della Corte di appello di Salerno visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere Massimo Ricciarelli; lette le conclusioni del Pubblico ministero in persona del Sostituto Procuratore generale Assunta Cocomello, che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. Con ricorso, presentato personalmente presso l'Ufficio Matricola, Leone Soriano ha proposto ricorso avverso l'ordinanza in data 16/04/2025, con cui la Corte di appello di Salerno ha dichiarato inammissibile l'istanza di revisione presentata dal predetto in relazione a sentenza di condanna pronunciata nei suoi confronti per il reato di cui all'art. 416-bis cod. pen., dalla Corte di appello di Catanzaro. Deduce che per quanto la condanna non sia irrevocabile in ragione dell'annullamento con rinvio disposto dalla Corte di cassazione, sussistono i presupposti per la revisione essendovi giudicato sostanziale e avendo il ricorrente dimostrato la sua innocenza.
2. Il P.G. ha inviato la requisitoria concludendo per l'inammissibilità del ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è inammissibile, in quanto presentato personalmente, in violazione dell'art. 613 cod. proc. pen., e in quanto l'istanza di revisione è stata presentata avverso una sentenza di condanna non ancora irrevocabile e, comunque, sulla base di mere asserzioni, in assenza della specifica prospettazione di un novum.
2. All'inammissibilità segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in ragione dei profili di colpa sottesi alla causa dell'inammissibilità, a quello della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore aella Cassa delle ammende.