Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Sentenza — n. 36896/2025 — snpen Generato dall'IA

Cassation annuls appeal dismissal due to application of repealed procedural law regarding domicile declaration.

Numero d'incarto Sentenza — n. 36896/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Accolto (Allowed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation annulled the Milan Court of Appeal's order dismissing Anuar Azzodine's appeal on procedural grounds. The appellant argued that the lower court incorrectly applied current rules instead of the repealed Article 581, paragraph 1-ter of the Code of Criminal Procedure, which governed the appeal's filing date. The court ruled that the repealed provision continued to apply to appeals filed before its abrogation and found the appellant had properly submitted the required domicile declaration via a special power of attorney.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 581, comma 1-ter, cod. proc. pen.; The repealed provision regarding domicile declaration in appeals continues to apply to filings made prior to its abrogation, requiring only a specific reference to the declaration's existence and location within the case file.

Parole chiave

Generato dall'IA
procedural law abrogation tempus regit actum principle domicile declaration requirement appeal admissibility special power of attorney judgment by default shortened procedure sentenza contumaciale

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 581, comma 1-ter, cod. proc. pen.
L'art. 581, comma 1-ter, cod. proc. pen. è stato abrogato dalla legge 9 agosto 2024, n.
legge 9 agosto 2024, n. 114
è stato abrogato dalla legge 9 agosto 2024, n. 114, in vigore dal 25 agosto 2024.
Art. 420, comma 2-ter, cod. proc. pen.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Sentenza delle Sezioni Unite della Corte di cassazione del 24 ottobre 2024
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da Anuar Azzodine, nato il 12/12/1989 in Marocco avverso la sentenza del 28/05/2025 della Corte di appello di Milano; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dalla Consigliera Paola Di Nicola Travaglini; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona della Sostituta Procuratrice generale Perla Lori, che ha concluso per l'annullamento senza rinvio dell'ordinanza impugnata.

RITENUTO IN FATTO

1. Con l'ordinanza in epigrafe indicata, la Corte di appello di Milano ha dichiarato l'inammissibilità dell'appello proposto dal difensore di Anuar Azzodine avverso la sentenza di condanna emessa dal Tribunale di Como in data 18 marzo Th 2024, all'esito di un giudizio abbreviato svoltosi in assenza dell'imputato, per reati in materia di droga. La ragione dell'inammissibilità è stata fondata dalla Corte distrettuale sul mancato deposito, unitamente all'atto di appello, dell'allegazione della dichiarazione o dell'elezione di domicilio dell'imputato.

2. Avverso tale ordinanza ha proposto ricorso Anuar Azzodine, tramite proprio difensore, deducendo la violazione di legge in quanto nel caso di specie doveva essere applicato l'art. 581, comma 1-ter, cod. proc. pen., ora abrogato, in virtù del principio tempus regit actum in forza del quale con l'atto di appello era imposto il deposito della dichiarazione o elezione di domicilio a pena di inammissibilità, regolarmente avvenuto. La pronuncia impugnata, invece, ha applicato la disciplina vigente e ha erroneamente ritenuto che l'imputato fosse stato giudicato in assenza, senza considerare che, in primo grado, il processo si fosse svolto con il rito abbreviato in forza di procura speciale rilasciata al precedente difensore il 31 maggio 2023, così non potendosi ritenere assente alla luce del principio enunciato dall'art. 420, comma 2-ter, cod. proc. pen.

3. Il processo è stato trattato per iscritto.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è fondato.

2. L'art. 581, comma 1-ter, cod. proc. pen. è stato abrogato dalla legge 9 agosto 2024, n. 114, in vigore dal 25 agosto 2024. Le Sezioni Unite della Corte di cassazione con sentenza del 24 ottobre 2024 hanno affermato i seguenti principi di diritto: — «la disciplina contenuta nell'art. 581, comma 1-ter, cod. proc. pen. — abrogata dalla legge 9 agosto 2024, n. 114, in vigore dal 25 agosto 2024 — continua ad applicarsi alle impugnazioni proposte sino al 24 agosto 2024»; — «la previsione ai sensi dell'art. 581, comma 1-ter, cod. proc. pen. deve essere interpretata nel senso che è sufficiente che l'impugnazione contenga il richiamo espresso e specifico ad una precedente dichiarazione o elezione di domicilio e alla sua collocazione nel fascicolo processuale, tale da consentire l'immediata: e inequivoca individuazione del luogo in cui eseguire la notificazione».3.

Nel caso di specie, previo esame del fascicolo derivante dalla natura dell'eccezione formulata, risulta che: - il primo grado si era svolto in assenza dell'imputato nelle forme del giudizio abbreviato previo rilascio della procura speciale al difensore di fiducia con elezione di domicilio presso il suo studio datata 31 maggio 2023; - l'atto di appello è stato depositato il 1° luglio 2024, dunque nella vigenza della norma abrogata, e ad esso era allegata la menzionata procura speciale con elezione di domicilio. Ne consegue che, erroneamente, il provvedimento della Corte di appello ha dichiarato inammissibile l'impugnazione dando atto che il ricorrente non avesse allegato a questa una dichiarazione o elezione di domicilio (pag. 7), che invece risulta.

4. Alla luce degli argomenti che precedono la sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio con trasmissione degli atti alla Corte di appello di Milano per il giudizio.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata e dispone la trasmissione degli atti alla Corte di appello di Milano per il giudizio. Così deciso il 23 ottobre 2025