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Sentenza — n. 26701/2025 — snpen Generato dall'IA

Italian Supreme Court dismisses appeal claiming nullity due to judge's illegible signature on criminal judgment.

Numero d'incarto Sentenza — n. 26701/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Italian Supreme Court declared the appeal inadmissible, rejecting the claim that the appellate court's judgment was null due to the judge's illegible signature. The court found that the document clearly identified the signing judge as the 'presiding extensor' in the header, making the signature valid despite its poor legibility. Consequently, the appellant was ordered to pay procedural costs and a fine.

Regesto Legislator

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Art. 606, comma 1, lett. c) cod. proc. pen.; A criminal judgment remains valid if the author is identified by name and title in the header, even if the signature is merely an illegible monogram.

Parole chiave

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criminal procedure nullity judicial signature validity illegible signature defense identification by title appellate judgment review requisito della firma revoca della sospensione condizionale remissione della pena

Disposizioni normative citate

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Art. 606, comma 1, lett. c) cod. proc. pen.
Contrariamente a quanto dedotto, dalla diretta disamina degli atti, cui questa Corte di cassazione ha accesso vertendosi di error in procedendo ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett.
Art. 616 cod. proc. pen.
Dalla inammissibilità del ricorso deriva, ex art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché al pagamento a favore della cassa delle ammende della somma che risulta congruo determinare in euro 3000.
art. 599-bis cod. proc. pen
Con la sentenza impugnata la Corte di appello di Napoli in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Napoli del 7 giugno 2022 ai sensi dell’art. 599-bis cod. proc. pen.
art. 616 cod. proc. pen
Dalla inammissibilità del ricorso deriva, ex art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché al pagamento a favore della cassa delle ammende della somma che risulta congruo determinare in euro 3000.

Giurisprudenza citata

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Sez. 2, n. 2495 del 06/10/1969, Bonavita
Sez. 1, n. 6535 del 05/04/1991, Cirillo
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Testo completo

PDFBox: REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SESTA SEZIONE PENALE Composta da ANGELO COSTANZO - Presidente - Sent. n. sez. 828/2025 RICCARDO AMOROSO - Relatore - UP - 24/06/2025 PAOLA DI NICOLA TRAVAGLINI R.G.N. 3526/2025 PAOLO DI GERONIMO STEFANIA RICCIO ha pronunciato la seguente SENTENZA Sul ricorso proposto da: Serrapiglia Ciro nato a NAPOLI il 09/03/1972 avverso la sentenza del 11/09/2024 della Corte d'appello di Napoli visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere Riccardo Amoroso; letta la requisitoria scritta del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Cristina Marzagalli che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. Con la sentenza impugnata la Corte di appello di Napoli in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Napoli del 7 giugno 2022 ai sensi dell’art. 599-bis cod. proc. pen. ha applicato nei confronti di Ciro Serrapiglia la pena concordata tra le parti di anni dodici di reclusione.

2. Con il ricorso presentato dal suo difensore, si chiede che sia dichiarata la nullità della sentenza per mancanza di sottoscrizione del giudice.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è inammissibile. Contrariamente a quanto dedotto, dalla diretta disamina degli atti, cui questa Corte di cassazione ha accesso vertendosi di error in procedendo ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., si evince che la sentenza impugnata reca la sottoscrizione mediante sigla del presidente estensore. Si deve ribadire che la sottoscrizione in calce, dopo la data e l'indicazione della qualità dell'autore dell'atto (presidente, giudice, cancelliere, ecc.), mediante sigla piu o meno leggibile, anzichè con l'enunciazione per esteso del nome e cognome, non da luogo ad alcuna ragionevole incertezza in ordine alla provenienza dell'atto, che deve, pertanto, ritenersi valido.

Per la firma di sottoscrizione deve intendersi valido un segno grafico (iniziali o sigla) che pur se non agevolmente decifrabile, sia idoneo, anche con il concorso di altri elementi desumibili dall'atto stesso, ad identificare il soggetto che era tenuto ad apporre la propria CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SESTA SEZIONE PENALE Depositata in Cancelleria oggi Numero di raccolta generale 26701/2025 Roma, lì, 21/07/2025 firma. Si tratta di un principio affermato sotto la vigenza del vecchio codice (Sez. 2,n. 2495 del 06/10/1969, Bonavita, Rv. 113323), ma che conserva la sua validità anche nella vigenza del codice di procedura penale del 1988 (Sez. 1, n. 6535 del05/04/1991, Cirillo, Rv.187634).

Nel caso in esame nell’intestazione della sentenza sono indicati nome e cognome del presidente relatore-estensore (dr. Luisa Toscano), sicchè non vi può essere dubbio che la sigla in calce allo spazio dedicato alla sottoscrizione della sentenza, con l’indicazione della qualità di presidente estensore, sia ad esso riferibile.

2. Dalla inammissibilità del ricorso deriva, ex art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché al pagamento a favore della cassa delle ammende della somma che risulta congruo determinare in euro 3000. P.Q.M Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così è deciso, 24/06/2025 Il Consigliere estensore Il Presidente RICCARDO AMOROSO ANGELO COSTANZO