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Sentenza — n. 24669/2025 — snpen Generato dall'IA

Cassation annuls appeal judgment for omitting non-punishment cause evaluation under Art. 131-bis Penal Code.

Numero d'incarto Sentenza — n. 24669/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Parzialmente accolto (Partially Allowed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation annulled the appeal judgment regarding the non-punishment cause under Article 131-bis of the Penal Code and remanded the case for a new trial. The defendant argued that his brief, minor departure from home arrest did not warrant criminal liability, while the lower court rejected this by citing prior convictions for a brawl and a tax violation. The supreme court found the lower court's reasoning flawed because it applied a rigid rule without assessing the specific circumstances of the offense, such as the mode of conduct and social harm, as required by established case law.

Regesto Legislator

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Art. 131-bis cod. pen.; The judge must provide adequate motivation for excluding the cause of non-punishment by evaluating all specific features of the concrete case, including the mode of conduct, degree of culpability, and extent of harm or danger, rather than applying a rigid presumption based solely on the charge title.

Parole chiave

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non-punishment cause home arrest violation tenuity of offense adequate motivation Art. 131-bis Penal Code remand for new trial evading arrest recidiva nell'infrazione

Disposizioni normative citate

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Art. 131-bis cod. pen.
Annulla la sentenza impugnata limitatamente alla causa di esclusione della punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen. e rinvia per nuovo giudizio sul punto ad altra sezione della Corte di appello di Napoli.
Art. 133, first paragraph, cod. pen.
DPR 309/90, Art. 73, paragraph 4
"presentando l'imputato un precedente per rissa e uno per violazione dell'art. 73, comma 4, DPR 309/90".
art. 131-bis cod. pen
pen., perché arbitrariamente si allontanava dal luogo ove era ristretto in regime di arresti domiciliari (seppure di pochi metri e per un breve lasso di tempo), escludendo altresì che il fatto potesse qualificarsi di particolare tenuità ex art. 131-bis cod. pen.
art. 385 cod. pen
Con il provvedimento in epigrafe, la Corte di appello di Napoli ha confermato la sentenza di primo grado con cui Vincenzo Castaldo era stato condannato, concesse le attenuanti generiche, alla pena di mesi otto di reclusione per il reato di cui all'art. 385 cod.

Giurisprudenza citata

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Sez. U, n. 13681 del 25/02/2016, Tushaj
Sez. 6, n. 35195 del 03/05/2022, Grigore
Principi, questi, declinati anche con riferimento allo specifico reato di evasione, qualora la fattispecie concreta, all'esito della suddetta valutazione, risulti caratterizzata da un'offensività minima (Sez. 6, n. 35195 del 03/05/2022, Grigore, Rv.
Sez. 6, n. 18332 del 29/03/2022, Vasile
Sez. 6, n. 21514 del 02/07/2020, Molino
18332 del 29/03/2022, Vasile; Sez. 6, n. 21514 del 02/07/2020, Molino, Rv.
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Testo completo

seguente SENTENZA sul ricorso proposto da Castaldo Vincenzo, nato il 24/05/1985 a Napoli avverso la sentenza del 13/03/2024 della Corte d'appello di Napoli. Visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere Maria Silvia Giorgi; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Cristina Marzagalli, che ha concluso per l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata, limitatamente al mancato riconoscimento della causa di non punibilità prevista dall'art. 131-bis cod. pen.

RITENUTO IN FATTO

1. Con il provvedimento in epigrafe, la Corte di appello di Napoli ha confermato la sentenza di primo grado con cui Vincenzo Castaldo era stato condannato, concesse le attenuanti generiche, alla pena di mesi otto di reclusione per il reato di cui all'art. 385 cod. pen., perché arbitrariamente si allontanava dal luogo ove era ristretto in regime di arresti domiciliari (seppure di pochi metri e per un breve lasso di tempo), escludendo altresì che il fatto potesse qualificarsi di particolare tenuità ex art. 131-bis cod. pen. "presentando l'imputato un precedente per rissa e uno per violazione dell'art. 73, comma 4, DPR 309/90".

2. Il difensore dell'imputato ha presentato ricorso per cassazione avverso la citata sentenza e ne ha chiesto l'annullamento, censurandone la violazione di legge e il vizio di motivazione per il duplice profilo dell'omessa valutazione delle ragioni dedotte dall'appellante (egli si sarebbe allontanato di pochi metri dall'abitazione e per il tempo limitato di circa dieci minuti) e della mancata applicazione della causa dì non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen. per lo scarso allarme sociale della condotta. Con "conclusioni" in data 7 maggio 2025, il difensore ha illustrato e ribadito entrambi i motivi di ricorso.

3. Il ricorso è stato trattato in forma cartolare.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il primo motivo di ricorso, attingendo al merito della ricostruzione fattuale della condotta criminosa come esposta da entrambi i giudici di primo e di secondo grado in termini fattualí conformi e logicamente congrui, si palesa inammissibile in quanto proposto per ragioni diverse da quelle consentite dalla legge.

2. Il secondo motivo di ricorso è, viceversa, fondato. La Corte dì merito, pur ribadendo l'apprezzamento favorevole al riconoscimento delle attenuanti generiche, ha escluso la possibilità di ravvisare la causa di non punibilità per tenuità del fatto sulla base del seguente, conclusivo rilievo: "... presentando l'imputato un precedente per rissa e uno per violazione dell'art. 73, comma 4, DPR 309/90". Orbene, tale giudizio appare viziato da motivazione apparente e manifesta illogicità perché si sostanzia in una pretesa e apodittica natura ostativa della violazione degli obblighi fiduciari, che sarebbe così implicita, sulla base del mero titolo del reato, in ogni ipotesi di allontanamento dagli arresti domiciliari.

La Corte del merito ha in effetti omesso di operare una valutazione congiunta degli elementi rilevanti ai fini dell'applicazione della causa di non punibilità, mentre, secondo la giurisprudenza di legittimità, il giudice chiamato a pronunziarsi sulla relativa richiesta è tenuto a fornire adeguata motivazione del suo convincimento, frutto della valutazione complessa di tutte le peculiarità della fattispecie concreta, compiuta utilizzando/ quali parametri di riferimento/ i criteri previsti dall'art. 133, primo comma, cod. pen. - modalità della condotta, grado di colpevolezza da esse desumibile ed entità del danno o del pericolo - e, specificamente, indicando quelli ritenuti all'uopo rilevanti (Sez.

U, n. 13681 del 25/02/2016, Tushaj, Rv. 266590). Principi, questi, declinati anche con riferimento allo specifico reato di evasione, qualora la fattispecie concreta, all'esito della suddetta valutazione, risulti caratterizzata da un'offensività minima (Sez. 6, n. 35195 del 03/05/2022, Grigore, Rv. 283731; n. 18332 del 29/03/2022, Vasile; Sez. 6, n. 21514 del 02/07/2020, Molino, Rv. 279311).

3. La sentenza impugnata va pertanto annullata con rinvio ad altra sezione della medesima Corte di appello per nuovo giudizio sul punto.

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata limitatamente alla causa di esclusione della punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen. e rinvia per nuovo giudizio sul punto ad altra sezione della Corte di appello di Napoli. Rig