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Sentenza — n. 22370/2025 — snpen Generato dall'IA

Cassation annuls appeal judgment for lack of motivation regarding timing of threats and specific intent in public official resistance charges.

Numero d'incarto Sentenza — n. 22370/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Parzialmente accolto (Partially Allowed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation annulled the Court of Appeal's judgment and ordered a remand for a new trial. The appellant argued the lower court failed to adequately address the timing of alleged threats and the specific intent required for the crime of resisting a public official. The court found the appellate decision's reasoning insufficient and generic, violating procedural requirements for complete and decisive motivation.

Regesto Legislator

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Art. 606, comma primo, lett. e), c.p.p.; The appeal judgment must be annulled if the court fails to provide complete and decisive motivation regarding specific grievances raised by the appellant, particularly concerning the timing of criminal acts and the existence of specific intent.

Parole chiave

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lack of motivation resistance to public official specific intent timing of criminal acts remand for new trial procedural defect appellate judgment annulment minaccia contro le autorità

Disposizioni normative citate

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Art. 606, comma primo, lett. e), c.p.p.
Secondo il costante orientamento della giurisprudenza di legittimità, sussiste il vizio di mancanza di motivazione, ex art. 606, comma primo, lett.
art. 341-bis cod. pen
Il Pubblico Ministero del Tribunale di Ivrea ha esercitato l'azione penale nei confronti di Giovanni Leandro per il delitto di cui all'art. 341-bis cod. pen., commesso in Rivarolo Canavese in data 29 luglio 2018 (capo A), per il delitto di cui all'art.
art. 612 cod. pen
pen., commesso in Rivarolo Canavese in data 29 luglio 2018 (capo A), per il delitto di cui all'art. 612 cod. pen., commesso in Rivarolo Canavese in data 29 luglio 2018 (capo B), per il delitto di cui all'art.
art. 336 cod. pen
pen., commesso in Rivarolo Canavese in data 29 luglio 2018 (capo B), per il delitto di cui all'art. 336 cod. pen., commesso in Colleretto Giacosa il 16 novembre 2018 (capo D), e per il delitto di cui all'art.

Giurisprudenza citata

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Sez. 2, n. 36119 del 04/07/2017, Agati
pen., quando le argomentazioni addotte dal giudice a fondamento dell'affermazione di responsabilità dell'imputato sono prive di completezza in relazione a specifiche doglianze formulate con i motivi di appello e dotate del requisito della decisività (ex plurimis: Sez. 2, n. 36119 del 04/07/2017, Agati, Rv.
Sez. 5, n. 2916 del 13/12/2013, Dall'Agnola
27801-02; Sez. 5, n. 2916 del 13/12/2013, Dall'Agnola, Rv.
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da Leandro Giovanni, nato a Torino il 27/12/1968; avverso la sentenza emessa in data 6/11/2024 dalla Corte di appello di Torino visti gli atti, la sentenza impugnata e il ricorso; udita la relazione del Consigliere Fabrizio D'Arcangelo; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore eji generale Nicola LettieriVha chiesto di dichiarare inammissibile il ricorso; lette le conclusioni depositate in data 18 aprile 2025'avvocato Silvia Rossetto ha insistito per l'accoglimento dei motivi di ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. Il Pubblico Ministero del Tribunale di Ivrea ha esercitato l'azione penale nei confronti di Giovanni Leandro per il delitto di cui all'art. 341-bis cod. pen., commesso in Rivarolo Canavese in data 29 luglio 2018 (capo A), per il delitto di cui all'art. 612 cod. pen., commesso in Rivarolo Canavese in data 29 luglio 2018 (capo B), per il delitto di cui all'art. 336 cod. pen., commesso in Colleretto Giacosa il 16 novembre 2018 (capo D), e per il delitto di cui all'art. 336 cod. pen., commesso in Favria e Rivarolo Canavese il 27 e 28 gennaio 2019 (capo D); delitti aggravati dalla recidiva reiterata e infraquinquennale.

2. Il Tribunale di Ivrea, con sentenza emessa in data 18 dicembre 2020, ha dichiarato non doversi procedere nei confronti dell'imputato in ordine al reato a lui ascritto al capo B) per mancanza della condizione di procedibilità; ha dichiarato l'imputato responsabile dei residui delitti di cui ai capi A), C) e D), questi ultimi due riqualificati in resistenza a pubblico ufficiale, e, ritenuta la continuazione, lo ha condannato alla pena di nove mesi di reclusione oltre al pagamento delle spese processuali e al risarcimento dei danni cagionati alle parti civili.

3. Con la sentenza impugnata, la Corte di appello di Torino ha confermato la sentenza di primo grado, condannando l'imputato appellante al pagamento delle spese del grado.

4. L'avvocato Silvia Rossetto, difensore di Leandro, ricorre avverso tale sentenza e ne chiede l'annullamento, deducendo due motivi. 4.1. Con il primo motivo di ricorso, il difensore difesa censura, con riferimento ai delitti contestati ai capi C) e D), la manifesta illogicità della motivazione. In entrambe le occasioni, infatti, le condotte minatorie contestate all'imputato sarebbero tenute non già «nel bel mezzo della compilazione degli atti di rito», come sostenuto dalla Corte di appello, ma successivamente alla stessa, come ritenuto dallo stesso giudice di primo grado.

D'altra parte le imputazioni fanno riferimento alla sola redazione dell'identificazione dell'imputato e non già ad altri atti. La sentenza impugnata sarebbe, dunque, contraddittoria con quanto accertato dalla sentenza di primo grado e con quanto dichiarato dalle persone offese. 4.2. Con il secondo motivo, il difensore lamenta la mancanza di motivazione con riferimento all'elemento soggettivo del reato. La Corte di appello non avrebbe, infatti, motivato sulla censura, proposta nell'atto di appello, relativa al difetto del dolo specifico costituito dalla volontà di porre in essere la minaccia per contrastare il compimento di un atto del pubblico ufficiale.

5. Con la requisitoria e le conclusioni scritte depositate in data 8 aprile 2025, il Procuratore generale, Nicola Lettieri, ha chiesto di dichiarare inammissibile il ricorso. Con note di replica depositate in data 18 aprile 2025 l'avvocato Rossetto ha insistito per l'accoglimento dei motivi di ricorso.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso deve essere accolto nei limiti che di seguito si precisano.

2. Con il primo motivo di ricorso, il difensore censura, con riferimento ai delitti contestati ai capi C) e D), la manifesta illogicità della motivazione. Con il secondo motivo, il difensore eccepisce la mancanza di motivazione con riferimento all'elemento soggettivo del reato.

3. Entrambi i motivi sono fondati. Secondo il costante orientamento della giurisprudenza di legittimità, sussiste il vizio di mancanza di motivazione, ex art. 606, comma primo, lett. e), cod. proc. pen., quando le argomentazioni addotte dal giudice a fondamento dell'affermazione di responsabilità dell'imputato sono prive di completezza in relazione a specifiche doglianze formulate con i motivi di appello e dotate del requisito della decisività (ex plurimis: Sez. 2, n. 36119 del 04/07/2017, Agati, Rv. 27801-02; Sez. 5, n. 2916 del 13/12/2013, Dall'Agnola, Rv. 257967).

Nell'atto di appello il difensore dell'imputato ha specificamente contestato la collocazione temporale dell>tcondotte oppositive del ricorrente, rilevando come le stesse siano state tenute solo successivamente al compimento degli atti di ufficio da parte degli agenti operanti. Questa deduzione assume, peraltro, il carattere della decisività, in quanto, ove accolta, consentirebbe di escludere la qualificazione delle condotte contestate in termini di resistenza a pubblico ufficiale. Il difensore ha, inoltre, contestato la sussistenza del dolo del delitto di resistenza a pubblico ufficiale.

I giudici di appello hanno, tuttavia, affermato, in modo apodittico, che «dall'analisi del compendio processuale e delle testimonianze assunte appare invero evidente come le parole e il contegno del Leandro siano intervenute nel bel mezzo della compilazione degli atti di rito (vd. trascrizioni udienza 21.2.2020, pp. 18 e 24-25)». Il rilievo dell'autoevidenza del dato probatorio e il richiamo a un passo, non esplicato, dell'incarto processuale integrano, tuttavia, una motivazione puramente apparente. La Corte di appello non ha, inoltre, motivato sulla censura proposta nell'atto di appello relativamente alla sussistenza del dolo del reato di resistenza a pubblico ufficiale, ritenendo apoditticamente generico il motivo di ricorso svolto sul punto.

4. Alla stregua di tali rilievi, la sentenza impugnata deve essere annullata e deve essere disposto il rinvio per nuovo giudizio sul punto alla Corte di appello di Torino, che dovrà nuovamente motivare sui predetti motivi di appello proposti dall'imputato, uniformandosi ai principi stabiliti da questa Suprema Corte.

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio ad altra sezione della Co