Cassation court annuls lower court's denial of non-punishment due to lack of social alarm in home arrest evasion case.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Cassation Court annulled the Appellate Court's decision denying the cause of non-punishment under Article 131-bis of the Penal Code. The appellant argued that his conduct lacked social alarm because he claimed he was taking a shower during a police check, while the lower court rejected this based on his prior convictions. The Court found the lower court's reasoning flawed for failing to conduct a comprehensive assessment of the specific circumstances and the degree of social harm involved.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 131-bis cod. pen.; The judge must provide adequate motivation for denying non-punishment by evaluating the specific conduct, culpability, and social harm, rather than applying a rigid presumption of offense based solely on the violation of trust obligations.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
seguente SENTENZA sul ricorso proposto da Loddo Cristian, nato il 28/08/1988 a Carbonia avverso la sentenza del 22/04/2024 della Corte d'appello di Cagliari. Visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere Maria Silvia Giorgi; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Roberto Aniello, che ha concluso chiedendo dichiararsi l'inammissibilità del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. Con il provvedimento in epigrafe, la Corte di appello di Cagliari ha confermato la sentenza di primo grado con cui Cristian Loddo era stato condannato, concesse le attenuanti generiche equivalenti alla recidiva contestata, alla pena di anni 1 di reclusione per il reato di cui all'art. 385 cod. 512f- pen., perché arbitrariamente si allontanava dal luogo ove era ristretto in regime di arresti domiciliari, escludendo altresì che il fatto potesse qualificarsi di particolare tenuità ex art. 131-bis cod. pen. "ravvisandosi una lesione non trascurabile del bene giuridico protetto, anche alla luce delle reiterate condanne ... riportate dall'appellante".
2. Il difensore dell'imputato ha presentato ricorso per cassazione avverso la citata sentenza e ne ha chiesto l'annullamento, censurandone la violazione di legge e il vizio di motivazione per il duplice profilo dell'omessa valutazione delle ragioni dedotte dall'appellante (egli non avrebbe sentito suonare il campanello dell'abitazione - in occasione del controllo di polizia - "poiché intento a fare la doccia") e della mancata applicazione della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen. per lo scarso allarme sociale della condotta. Successivamente, il difensore dell'imputato ha depositato decreto di ammissione al patrocinio a spese dello Stato e, in data 10 aprile 2025, conclusioni scritte con le quali, confutando le conclusioni del P.G., ribadisce i motivi di ricorso.
3. Il ricorso è stato trattato in forma cartolare.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il primo motivo di ricorso, attingendo al merito della ricostruzione fattuale della condotta criminosa come esposta da entrambi i giudici di primo e di secondo grado in termini conformi e logicamente congrui, si palesa inammissibile in quanto proposto per ragioni diverse da quelle consentite dalla legge.
2. Il secondo motivo di ricorso è, viceversa, fondato. La Corte di merito, pur ribadendo l'apprezzamento favorevole al riconoscimento delle attenuanti generiche, ha escluso la possibilità di ravvisare la causa di non punibilità per tenuità del fatto sulla base del seguente, conclusivo rilievo: "... ravvisandosi una lesione non trascurabile del bene giuridico protetto, anche alla luce delle reiterate condanne ... riportate dall'appellante". Orbene, tale giudizio appare viziato da motivazione apparente e manifesta illogicità perché si sostanzia in una pretesa e apodittica natura ostativa della violazione degli obblighi fiduciari, che sarebbe così implicita, sulla base del mero titolo del reato, in ogni ipotesi di allontanamento dagli arresti domiciliari.La Corte dei merito ha in effetti omesso di operare una valutazione congiunta degli elementi rilevanti ai fini dell'applicazione della causa di non punibilità, mentre, secondo la giurisprudenza di legittimità, il giudice chiamato a pronunziarsi sulla relativa richiesta è tenuto a fornire adeguata motivazione del suo convincimento, frutto della valutazione complessa di tutte le peculiarità della fattispecie concreta, compiuta utilizzando quali parametri di riferimento i criteri previsti dall'art. 133, primo comma, cod. pen. - modalità della condotta, grado di colpevolezza da esse desumibile ed entità del danno o del pericolo - e, specificamente, indicando quelli ritenuti all'uopo rilevanti (Sez.
U, n. 13681 del 25/02/2016, Tushaj, Rv. 266590). Principi, questi, declinati anche con riferimento allo specifico reato di evasione, qualora la fattispecie concreta, all'esito della suddetta valutazione, risulti caratterizzata da un'offensività minima (Sez. 6, n. 35195 del 03/05/2022, Grigore, Rv. 283731; n. 18332 del 29/03/2022, Vasile; Sez. 6, n. 21514 del 02/07/2020, Molino, Rv. 279311).
3. La sentenza impugnata va pertanto annullata con rinvio ad altra sezione della medesima Corte di appello per nuovo giudizio sul punto.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata limitatamente al diniego della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen. con rinvio per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte di