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Sentenza — n. 17685/2025 — snpen Generato dall'IA

Cassation dismissed appeals against a procedural transmission order as non-impugnable under the principle of taxativity of remedies.

Numero d'incarto Sentenza — n. 17685/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeals inadmissible, ruling that the contested order was merely a procedural transmission of files rather than a substantive decision. The applicants argued the initial April 2024 request was a revocation plea, but the lower courts correctly identified it as an execution incident, leading to the transfer of the case to Brescia. The Court emphasized that because the transmission order lacks independent legal effect and falls outside the statutory list of impugnable acts, it cannot be challenged via cassation.

Regesto Legislator

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Art. 36 c.p.p.; Art. 606 c.p.p.: The principle of taxativity of remedies precludes the impugnation of procedural orders such as the transmission of files, as they lack independent legal effect and do not constitute a final decision subject to appeal.

Parole chiave

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principle of taxativity of remedies procedural transmission order inadmissibility of cassation appeal execution incident revocation plea qualification non-impugnable acts Cassa delle ammende impugnabilità della decisione di rinvio

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 36 c.p.p.
Art. 606 c.p.p.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Sez. 1, n. 27 del 12/01/1983, Marzolla, Rv. 157420 - 01
Sez. 1, n. 27 del 12/01/1983, Marzolla, Rv. 157420 - 01).
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Testo completo

la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da 1. Aliu Aurei, nato in Albania il 19/1/1990 2. Aliu Agustin, nato in Albania il 28/8/1992 avverso l'ordinanza emessa il 3 ottobre 2024 dalla Corte di appello di Brescia visti gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorsi; udita la relazione svolta dal Consigliere Giuseppina Anna Rosaria Pacilli; letta la requisitoria del Sostituto Procuratore Generale Tomaso Epidendio, che ha chiesto di dichiarare l'inammissibilità dei ricorsi,

RITENUTO IN FATTO

1. Con ordinanza del 3 ottobre 2024 la Corte di appello di Brescia ha dichiarato non luogo a provvedere sulla istanza presentata da Aurei Aliu e Agustin Aliu, qualificata come "atto di impugnazione del decreto" emesso dal Tribunale di Milano il 21 aprile 2024, che aveva dichiarato la propria incompetenza e disposto la trasmissione alla Corte di appello di Brescia dell'istanza del 17 aprile 2024, presentata dagli stessi Aurei Aliu e Agustin Aliu.

2. Avverso l'ordinanza del 3 ottobre 2024 ha proposto ricorsi per cassazione il difensore di Aurei e Agustin Aliu, che ha dedotto l'erroneità della qualificazione dell'originaria istanza del 17 aprile 2024 come richiesta di revocazione.

3. Con memoria del 24 gennaio 2025 i ricorrenti hanno insistito nell'accoglimento dei ricorsi, reiterando il rilievo secondo cui sarebbe erronea la qualificazione dell'istanza del 17 aprile 2024 come richiesta di revocazione anziché come incidente di esecuzione.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. I ricorsi sono inammissibili.

2. Giova ripercorrere sinteticamente le vicende processuali concernenti l'istanza presentata da Aurei Aliu e Agustin Aliu il 17 aprile 2024 dinanzi al Tribunale di Milano. Il menzionato Tribunale, 1'11 luglio 2019, aveva disposto la confisca dell'immobile sito in Villa Cortese, via Alberto da Giussano n. 3, riconducibile alla titolarità del padre dei due instanti, ritenuto socialmente pericoloso. Il 17 aprile 2024 Aurei Aliu e Agustin Aliu hanno presentato una istanza, qualificata come incidente di esecuzione, al Tribunale di Milano, che, ritenuto che si trattasse di una richiesta di revocazione del decreto di confisca dell'anzidetto immobile, il 21 aprile 2024 ha disposto la trasmissione degli atti alla Corte di appello di Brescia, che, con ordinanza del 6 maggio 2024 ha rigettato l'istanza, condividendone la qualificazione giuridica operata dall'Autorità giudiziaria milanese.

Avverso l'ordinanza del 6 maggio 2024 Aurei Aliu e Agustin Aliu hanno , proposto ricorsi per cassazione, dichiarati inammissibile_ con sentenza del 30 ottobre 2024. I ricorrenti, inoltre, hanno impugnato il decreto con cui il 21 aprile 2024 il Tribunale di Milano ha disposto la trasmissione degli atti alla Corte di appello di Brescia. Quest'ultima, a cui gli atti sono stati trasmessi dal Tribunale di Milano il 12 settembre 2024, il 3 ottobre successivo ha dichiarato non luogo a procedere, avendo osservato che sull'originaria istanza del 17 aprile 2024 si era già pronunciata la stessa Corte, che aveva ritenuto che si trattasse effettivamente di un'istanza di revocazione.

Avverso l'anzidetta pronuncia del 3 ottobre 2024 i ricorrenti hanno proposto i ricorsi per cassazione, oggetto di disamina da parte di questo Collegio.

3. Alla luce di quanto precede è evidente che i ricorsi in esame sono stati proposti avverso il decreto di trasmissione degli atti, emesso il 21 aprile 2024 dal Tribunale di Milano. Tale decreto, però, ha natura meramente processuale e, in considerazione del principio di tassatività dei mezzi di impugnazione, non è un provvedimento impugnabile.

4. Va precisato che l'inammissibilità, originaria o sopravvenuta, dell'impugnazione inficia alla radice l'impugnazione stessa, senza possibilità di sanatoria alcuna, e, quindi deve essere dichiarata in cassazione anche di ufficio, ancorché non rilevata dal giudice di merito (v. Sez. 1, n. 27 del 12/01/1983, Marzolla, Rv. 157420 - 01).

5. Alla declaratoria di inammissibilità dei ricorsi consegue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 4 aprile 202