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Sentenza — n. 12134/2025 — snpen Generato dall'IA

Italian court dismisses appeal grounds lacking argumentation but allows request for probation due to omitted evaluation.

Numero d'incarto Sentenza — n. 12134/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Parzialmente accolto (Partially Allowed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared four of the five appeal grounds inadmissible for failing to provide specific legal and factual arguments against the lower court's reasoning. Conversely, the court found the first ground valid because the appellate judgment completely omitted the evaluation of the defendant's request for probation under Article 20 bis of the Penal Code. Consequently, the judgment was annulled regarding the probation request and remanded for a new trial, while the remaining appeal grounds were rejected.

Regesto Legislator

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Art. 20 bis cod. pen.; Art. 581, 591 cod. proc. pen. The Court of Cassation holds that appeal grounds must contain specific legal and factual arguments to be admissible, and a complete omission of the evaluation of a request for probation constitutes a violation of law warranting annulment.

Parole chiave

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Italian Criminal Procedure Article 20 bis Penal Code Probation Substitution Inadmissible Appeal Grounds Violation of Law Remand for New Trial Specific Argumentation Requirement aiuto all'evasione di detenuti

Disposizioni normative citate

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Art. 20 bis cod. pen.
Il tema attiene alla omessa valutazione della richiesta, avanzata in sede di impugnazione, di sostituzione della pena detentiva ex art. 20 bis cod.
Art. 581 cod. proc. pen.
Art. 591 cod. proc. pen.
Art. 129 cod. proc. pen.
Con il quinto motivo si deduce violazione di legge in relazione alla mancata pronuncia di una sentenza di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen.
art. 20 bis cod. pen
Il tema attiene alla omessa valutazione della richiesta, avanzata in sede di impugnazione, di sostituzione della pena detentiva ex art. 20 bis cod.
art. 129 cod. proc. pen
Con il quinto motivo si deduce violazione di legge in relazione alla mancata pronuncia di una sentenza di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen.
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da Marigliano Alex, nato a Salerno il 04/06/2003 avverso la sentenza emessa il 17/05/2024 dalla Corte di appello di Salerno; udita la relazione svolta dal Consigliere, Pietro Silvestri; lette le conclusioni del Sostituto Procuratore Generale, dott.ssa Flavia Alemi, che ha chiesto l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata limitatamente al primo motivo di ricorso;

RITENUTO IN FATTO

1 La Corte di appello di Salerno ha confermato la sentenza con cui Marigliano Alex è stato condannato per il reato di evasione. L'imputato si sarebbe allontanato senza autorizzazione dal luogo presso il quale era ristretto agli arresti domiciliari.

2. Ha proposto ricorso per cassazione l'imputato articolando cinque motivi. 2.1. Con il primo si deduce violazione di legge. Il tema attiene alla omessa valutazione della richiesta, avanzata in sede di impugnazione, di sostituzione della pena detentiva ex art. 20 bis cod. pen.Con il secondo e il terzo motivo si deduce violazione di legge e vizio di motivazione quanto al mancato riconoscimento della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto. 2.3. Con il quarto motivo si deduce violazione di legge quanto alla sussistenza del dolo del reato contestato. 2.4. Con il quinto motivo si deduce violazione di legge in relazione alla mancata pronuncia di una sentenza di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1.11 ricorso è fondato limitatamente al primo motivo.

2. Il secondo, il terzo, il quarto e il quinto motivo sono inammissibili. Rispetto ad una adeguata trama motivazionale, nulla di specifico è stato dedotto. La Corte di cassazione ha costantemente affermato che la funzione tipica dell'impugnazione è quella della critica argomentata avverso il provvedimento cui si riferisce. Tale critica argomentata si esplica attraverso la presentazione di motivi che, a pena di inammissibilità (artt. 581 e 591 cod. proc. pen.), devono indicare specificamente le ragioni di diritto e gli elementi di fatto che sorreggono ogni richiesta.

Contenuto essenziale dell'atto di impugnazione è infatti il confronto puntuale (cioè con specifica indicazione delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto che fondano il dissenso) con le argomentazioni del provvedimento il cui dispositivo si contesta. Ne consegue che se il motivo di ricorso si limita ad affermazioni generiche, esso non è conforme alla funzione per la quale è previsto e ammesso, cioè la critica argomentata al provvedimento, posto che con siffatta mera riproduzione il provvedimento formalmente "attaccato", lungi dall'essere destinatario di specifica critica argomentata, è di fatto del tutto ignorato.

3. È invece fondato il primo motivo di ricorso. Dalla lettura della sentenza impugnata emerge che l'imputato avesse chiesto con l'atto di appello la sostituzione della pena detentiva. Sul punto, la motivazione è stata del tutto ()messa.

4. Ne consegue che la sentenza imp nata dev es e nnullata con rinvio per nuovo giudizio.A2 0.9", ft P. Q. M. Annulla la sentenza impugnata limitatamente alla sostituzione della pena ai sensi dell'art. 20 bis cod. goos, pen. Dichiara inammissibile il ricorso nel resto. Così deciso in Romall 7 n