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Ordinanza — n. 6244/2025 — snpen Generato dall'IA

Italian court rejects stay of execution due to lack of exceptional gravity and unproven factual error.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 6244/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The court rejected the incidental request to suspend the execution of a criminal sentence pending a extraordinary appeal against a cassation ruling. The applicant argued the cassation judges made a factual error regarding the timing of a jurisdictional objection, but the court found no conclusive evidence of such an error at this preliminary stage. Consequently, the request for suspension was denied because the applicant failed to demonstrate the 'exceptional gravity' required by law to halt the enforcement of the penalty.

Regesto Legislator

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Art. 625, comma 2, cod. proc. pen.; Art. 625 bis cod. proc. pen.: The incidental request for suspension of execution requires exceptional gravity based on a prima facie probability of success in the main appeal, without allowing a full examination of the merits.

Parole chiave

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exceptional gravity suspension of execution extraordinary appeal factual error incidental procedure criminal penalty jurisdictional objection differimento dell'esecuzione della pena

Disposizioni normative citate

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Art. 625, comma 2, cod. proc. pen.
Avverso tale sentenza il Faraci ha proposto ricorso straordinario ex art. 625 bis cod.
Art. 625 bis cod. proc. pen.
Avverso tale sentenza il Faraci ha proposto ricorso straordinario ex art. 625 bis cod.
art. 648 bis cod.pen
art. 625 bis cod. proc. pen
Avverso tale sentenza il Faraci ha proposto ricorso straordinario ex art. 625 bis cod.

Giurisprudenza citata

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Sez. 1, n. 33533 del 07/07/2010, Esti
Sez. 1, n. 33533 del 07/07/2010, Esti, Rv.
Sez. 4, n. 21907 del 21/02/2017
24797601; Sez. 4, n. 21907 del 21/02/2017, Rv.
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Testo completo

eguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: Faraci Rocco, nato a Mazzarino (CL) il 28/07/1965 avverso la sentenza dell'11/07/2024 della Corte di cassazione visti gli atti, l'ordinanza impugnata e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere Mariella Ianniciello

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Con sentenza pronunciata 1'11 luglio 2024 la Corte di Cassazione, Sezione seconda penale, ha dichiarato inammissibile il ricorso proposto da Rocco Faraci avverso la sentenza emessa dalla Corte di appello di Caltanisetta il 5 dicembre 2023 con cui veniva confermata la condanna per i reati di riciclaggio ex art. 648 bis cod.pen. e di falso ex artt. 48 e 479 cod. pen.

2. Avverso tale sentenza il Faraci ha proposto ricorso straordinario ex art. 625 bis cod. proc. pen., deducendo l'errore di fatto in cui sarebbe incorsa la Corte di cassazione: i Giudici di legittimità sarebbero incorsi in un evidente errore di lettura del verbale di udienza del 24 gennaio 2024 e per tale ragione avevano ritenuto manifestamente infondata l'eccezione di incompetenza per territorio. Ha, nello specifico, osservato il ricorrente di avere eccepito l'incompetenza per territorio nel corso della udienza preliminare e, a seguito del provvedimento di rigetto, di averla reiterata dopo l'ammissione al rito abbreviato sia nel corso del giudizio di primo grado che in sede di appello. La Corte di cassazione, ad avviso del ricorrente, avrebbe invece ritenuto che l'eccezione di incompetenza fosse stata formulata solo dopo l'ammissione al rito abbreviato contrariamente a quanto sarebbe emerso dagli atti processuali.

3. Nel medesimo ricorso il Faraci, nel frattempo soggetto all'esecuzione della pena inflittagli, ha presentato istanza di sospensione dell'esecuzione della pena stessa, ai sensi dell'art. 625, comma 2, cod. proc. pen., lamentando il grave pregiudizio connesso alla esecutività del titolo, che - ove non sospeso- ne determinerebbe la privazione della libertà personale oltre la data del 3 marzo 2025.

4. La presente procedura, incidentale de libertate rispetto a quella principale ex art. 625 bis cod. proc. pen., consente di pervenire all'esito di sospendere l'esecuzione della pena, fisiologica conseguenza della definitività della sentenza di condanna, solo «nei casi di eccezionale gravità», come testualmente prevede il secondo periodo del comma secondo della citata norma. E' ius receptum che per valutare la fondatezza dell'istanza occorra dunque determinare la soglia richiesta alla legge e l'ambito di valutazione consentito. Si è al tal riguardo precisato come, con l'utilizzo della ampia dicitura «casi», il legislatore abbia inteso riferirsi non già e non solo alle condizioni soggettive del condannato in esecuzione, ma al complesso della vicenda processuale, e dunque a tutti i suoi rilevanti aspetti.

In primo luogo, si impone quindi una valutazione che tenga conto principalmente, in via pregiudiziale, del fumus boni iuris rispetto alla domanda principale avanzata ex art. 625 bis, c.p.p. : sotto questo profilo , la fase incidentale della procedura, non consente di andare oltre la sommaria cognizione che riveli, già prima facie, la particolarissima evidenza dell'anzidetto fumus, al fine di evitare quel pregiudizio irreversibile, non suscettibile di restitutio in integrum, che deriverebbe dal successivo eventuale accoglimento del ricorso straordinario ex art.625 bis, c.p.p. D'altro canto è del pari evidente come non si possa, in questa fase, procedere ad un vaglio approfondito della domanda principale, il che costituirebbe un'inammissibile anticipazione del giudizio.

Si deve trattare, in sostanza, di una qualificata probabilità di successo del ricorso straordinario, di pressoché immediata evidenza già in base a valutazione sommaria, allo stato degli atti, che si possa riconoscere nella locuzione «eccezionale gravità» (cfr. Sez. 1, n. 33533 del 07/07/2010, Esti, Rv. 24797601; Sez. 4, n. 21907 del 21/02/2017, Rv. 270097).

5. Esaminati gli atti, il Collegio ritiene che - allo stato e in questa fase di delibazione sommaria- non sia riscontrabile l'ipotesi di eccezionale gravità, cui la norma in questione subordina la sospensione dell'esecuzione. Non emerge ictu °culi e con assoluta certezza che la Corte di cassazione abbia fondato le proprie valutazioni su un errore percettivo e di lettura del verbale di udienza. Ogni incertezza al riguardo potrà essere sciolta attraverso una ponderata ed attenta valutazione, da svolgere in sede di decisione del proposto ricorso straordinario, del contenuto della documentazione prodotta dal Faraci, che, nella prospettiva difensiva, dimostrerebbe la "svista" della Corte di cassazione nella lettura degli atti processuali. Impregiudicato, dunque, il giudizio sul ricorso straordinario, com'è nei suddetti limiti della presente decisione incidentale, l'istanza di sospensione deve essere rigettata.

P.Q.M.

Rigett