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Ordinanza — n. 38414/2025 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal against plea bargain dismissed as inadmissible due to lack of statutory grounds under Art. 448.2-bis. Appeal concerns identity verification warnings and non-punishment. Court rejects arguments citing Constitutional Court precedent.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 38414/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the cassation appeal against a plea bargain inadmissible without formalities. The appellant argued that the trial judge failed to adequately scrutinize his responsibility and did not provide required identity verification warnings, citing a Constitutional Court ruling that excludes punishability for this offense. The court rejected these claims, noting that the appeal did not fall within the specific grounds permitted by Article 448, paragraph 2-bis of the Code of Criminal Procedure, which limits challenges to plea agreements to issues regarding the defendant's will, legal qualification, or legality of the sentence.

Regesto Legislator

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Art. 448, comma 2-bis c.p.p.; Art. 610, comma 5-bis c.p.p. - Appeals against plea bargain sentences are inadmissible unless they concern the expression of the defendant's will, legal qualification, or legality of the penalty, excluding challenges based on procedural warnings or general lack of scrutiny.

Parole chiave

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plea bargain appeal inadmissible cassation Art. 448.2-bis c.p.p. identity verification warnings non-punishment exclusion motivi di revisione motivazione inadeguata delle censure costituzionali impugnazione della cancellazione

Disposizioni normative citate

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Art. 495 cod. pen.
111 del 5 giugno 2023 che,in tal caso,esclude la punibilità per violazione dell’art. 495 cod. pen.
Art. 129 cod. proc. pen.
Ha proposto ricorso per cassazione l’imputato, con il ministero del difensore di fiducia e procuratore speciale,avvocato Leonardo Tammaro, che si affida a un unico motivo, denunciando violazione dell’art. 129 cod. proc. pen. e carenza di motivazione in merito alla sussistenza di cause di non punibilità.
Art. 64 cod. proc. pen.
Art. 448, comma 2-bis cod. proc. pen.
Ritenuto che il ricorso va dichiarato inammissibile, giacché proposto al di fuori dei casi previsti dall’art. 448, comma 2-bis, cod.
Art. 444 cod. proc. pen.
pen., aveva affermato che, in caso di patteggiamento ai sensi dell'art. 444 cod.
Art. 27 Cost.
per escludere la ricorrenza di alcuna delle ipotesi ivi previste, con la verifica della congruità della pena patteggiata ai fini e nei limiti di cui all'art. 27 Cost. (Sez.
Art. 610, comma 5-bis cod. proc. pen.
234824), come accaduto nell’ipotesi al vaglio; 5.Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, senza formalità di procedura, ai sensi dell’art. 610 comma 5-bis cod.
Legge n. 103 del 2017
art. 129 cod. proc. pen
Ha proposto ricorso per cassazione l’imputato, con il ministero del difensore di fiducia e procuratore speciale,avvocato Leonardo Tammaro, che si affida a un unico motivo, denunciando violazione dell’art. 129 cod. proc. pen.
art. 64 cod. proc. pen

Giurisprudenza citata

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Sez. 4, n. 34494 del 13/07/2006, P.G. in proc. Koumya, Rv. 234824
Corte costituzionale n. 111 del 5 giugno 2023
pen., in spregio al dictum della sentenza della Corte costituzionale n. 111 del 5 giugno 2023 che,in tal caso,esclude la punibilità per violazione dell’art.
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Testo completo

pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: RIVAS FLAVIO (CUI 05GUE7E) nato il 08/09/1997 avverso la sentenza del 15/05/2025 del GIUDICE UDIENZA PRELIMINARE di VERCELLIudita la relazione svolta dal Consigliere MARIA TERESA BELMONTE;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

1.Con la sentenza impugnata, il Giudice dell’udienza preliminare presso il Tribunale di Vercelli ha applicato, nei confronti di Flavio Rivas, la pena concordata in relazione al delitto di cui all’art.495 cod. pen.

2. Ha proposto ricorso per cassazione l’imputato, con il ministero del difensore di fiducia e procuratore speciale,avvocato Leonardo Tammaro, che si affida a un unico motivo, denunciando violazione dell’art. 129 cod. proc. pen. e carenza di motivazione in merito alla sussistenza di cause di non punibilità. In particolare, si sostiene che il giudice a quonon avrebbe offerto un adeguato scrutinio della responsabilità del ricorrente, che avrebbe dovuto essere, invece, prosciolto, segnalandosi come,in occasione del fermo, in sede di verifica della identità personale, l’imputato non abbia ricevuto gli avvertimenti di cui all’art. 64 cod. proc. pen., in spregio al dictum della sentenza della Corte costituzionale n. 111 del 5 giugno 2023 che,in tal caso,esclude la punibilità per violazione dell’art. 495 cod. pen.

3. Ritenuto che il ricorso va dichiarato inammissibile, giacché proposto al di fuori dei casi previsti dall’art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., come introdotto dalla legge n. 103 del 2017, che consente il ricorso avverso la sentenza di patteggiamento solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza.

4. Considerato che questa Corte, già prima dell’introduzione (con l'art. 1, comma 50, della legge 23 giugno 2017, n. 103) dell’art. art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., aveva affermato che, in caso di patteggiamento ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen., l'accordo intervenuto tra le parti esonera l'accusa dall'onere della prova e comporta che la sentenza che lo recepisce sia da considerare sufficientemente motivata con una succinta descrizione del fatto (deducibile dal capo d'imputazione), con l'affermazione della correttezza della qualificazione giuridica di esso, con il richiamo all'art. 129 cod. proc. pen. per escludere la ricorrenza di alcuna delle ipotesi ivi previste, con la verifica della congruità della pena patteggiata ai fini e nei limiti di cui all'art. 27 Cost. (Sez. 4, n. 34494 del 13/07/2006, P.G. in proc.

Koumya, Rv. 234824), come accaduto nell’ipotesi al vaglio; 5.Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, senza formalità di procedura, ai sensi dell’art. 610 comma 5-bis cod. proc. pen., e che a tale declaratoria consegue, ex lege, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 4000,00 in favore della Cassa delle Ammende.

Così deciso in Roma, il 23 ottobre 2025 Il Consigliere es