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Ordinanza — n. 35833/2025 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed as inadmissible due to lack of manifest error in legal qualification after settlement.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 35833/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible without formalities, ordering the appellant to pay court costs and a fine. The appellant challenged the lower court's conviction for complicity, arguing a misclassification of the facts, but the Court determined the issue concerned factual proof rather than legal qualification. Since the parties had reached a settlement, the appellant's claim of manifest error in legal qualification was rejected as it did not meet the strict criteria for admissibility under Article 448 of the Criminal Procedure Code.

Regesto Legislator

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Art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.; Art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen.: When parties have reached a settlement, a cassation appeal based on alleged error in legal qualification is admissible only if such error is manifest, immediate, and devoid of any room for opinion, a threshold not met in this instance.

Parole chiave

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manifest error in legal qualification settlement agreement admissibility Article 448 Criminal Procedure Code inadmissible cassation appeal complicity charge dismissal furto aggravato reati contro il patrimonio ricettazione

Disposizioni normative citate

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Art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.
E tanto rende inammissibile la censura, perché proposta fuori dei casi previsti dall'art. 448, comma 2-bis, del codice di procedura penale.
Art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen.
2); - che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile e che tale causa di inammissibilità va dichiarata senza formalità di procedura, ai sensi dell'art. 610 comma 5-bis cod.

Giurisprudenza citata

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Sez. 4, n. 13749 del 23/03/2022, Rv. 283023
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da Matic Dejan nato in Francia il 5 luglio 1993; avverso la sentenza del 18 luglio 2025 del Tribunale di Firenze; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere Michele Cuoco;

RITENUTO IN FATTO

e

CONSIDERATO IN DIRITTO

- che il Tribunale di Firenze ha accolto la richiesta di applicazione della pena formulata da Dejan Matic in ordine al reato di cui agli artt. 624-bis, 625 nn. 2 e 5 cod. pen., a lui ascritto in rubrica; - che avverso detta sentenza ricorre l'imputato articolando un unico motivo di censura, a mezzo del quale denuncia violazione di legge in ordine alla qualificazione dei fatti (invocata in termini di ricettazione); - che la questione sottoposta alla valutazione di questa Corte non attiene all'esatta qualificazione del fatto oggetto dell'imputazione, ma alla prova della concreta sussistenza della fattispecie consumata.

E tanto rende inammissibile la censura, perché proposta fuori dei casi previsti dall'art. 448, comma 2-bis, del codice di procedura penale. Ratificato l'accordo intervenuto tra le parti, infatti, la possibilità di ricorrere per cassazione deducendo, ai sensi dell'art. 448, comma 2- bis, cod. proc. pen., l'erronea qualificazione giuridica del fatto contenuto in sentenza è limitata ai soli casi di errore manifesto, configurabile quando tale qualificazione risulti, con indiscussa immediatezza e senza margini di opinabilità, palesemente eccentrica rispetto al contenuto del capo di imputazione (Sez. 4, n. 13749 del 23/03/2022, Rv. 283023), circostanza in concreto insussistente (anche alla luce dell'analitica motivazione offerta a pag. 2); - che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile e che tale causa di inammissibilità va dichiarata senza formalità di procedura, ai sensi dell'art. 610 comma 5-bis cod. proc. pen., per cui consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara il ricorso inammissibile e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa del