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Ordinanza — n. 35003/2025 — snpen Generato dall'IA

Criminal appeal dismissed because the defendant personally filed the cassation petition without a qualified lawyer.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 35003/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the criminal appeal inadmissible de plano because the defendant, Federico Luigi, personally submitted the petition without a qualified lawyer. The lower court had reduced his sentence to ten months, but the appeal violated Article 613 of the Code of Criminal Procedure, which mandates that such petitions must be signed by a registered defense attorney. Consequently, the court dismissed the case and ordered the defendant to pay the procedural costs and a fine.

Regesto Legislator

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Art. 613, comma 1, cod. proc. pen.; Art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen.; Art. 616, cod. proc. pen.: A criminal appeal must be signed by a qualified defense attorney; failure to comply renders the petition inadmissible de plano without procedural formalities.

Parole chiave

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criminal appeal inadmissibility personal filing by defendant qualified defense attorney requirement de plano dismissal procedural costs allocation condono delle spese procedurali spese secondo la LStrl diritto a un difensore

Disposizioni normative citate

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Art. 606, comma 1, lett. b), d) ed e), cod. proc. pen.
Federico ha proposto personalmente ricorso per cassazione deducendo, ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett.
Art. 613, comma 1, cod. proc. pen.
Il ricorso avverso la sentenza indicata è inammissibile, perché proposto personalmente dall’imputato, in violazione dell’art. 613, comma 1, cod.
Art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen.
Sulla base delle considerazioni che precedono, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, de plano, senza formalità di procedura a norma dell’art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen. Alla luce della sentenza 13 giugno 2000, n.
Art. 616, cod. proc. pen.
186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell’inammissibilità medesima consegue, a norma dell’art. 616 cod.
art. 616 cod. proc. pen
186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell’inammissibilità medesima consegue, a norma dell’art. 616 cod.

Giurisprudenza citata

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Sez. 3, n. 11126 del 25/01/2021, Marrazzo, Rv. 281475 - 01
Sez. 3, n. 11126 del 25/01/2021, Marrazzo, Rv. 281475 - 01) .
Sentenza 13 giugno 2000, n. 186, Corte costituzionale
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Testo completo

nciato la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: FEDERICO LUIGI nato a SUSA il 04/01/1992 avverso la sentenza del 18/06/2025 della CORTE APPELLO di MILANOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere CARLO RENOLDI;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Con sentenza in data 18giugno 2025 la Corte di appello di Milano , in parziale riformadella sentenze del Tribunale di Milano in data 17 aprile 2024 e 2 3 maggio 2024 ha rideterminato la pena, nei confronti di Luigi Federico , in 10 mes i di reclusione.

2. Federico ha proposto personalmente ricorso per cassazione deducendo, ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. b), d) ed e ), cod. proc. pen., la inosservanza o erronea applicazione della legge penale, il vizio di motivazione e la mancata assunzione di una prova decisiva.

3. Il ricorso avverso la sentenza indicata è inammissibile, perché proposto personalmente dall’imputato, in violazione dell’art. 613, comma 1, cod. proc. pen., a norma del quale l’atto di ricorso deve essere sottoscritto, a pena di inammissibilità, da difensori iscritti nell’albo speciale della Corte di cassazione(v. Sez. 3, n. 11126 del 25/01/2021, Marrazzo, Rv. 281475 - 01) . Ne consegue che la mancata instaurazione del rapporto processuale non consente di valutare le censurededotta con l’odierno ricorso.

4. Sulla base delle considerazioni che precedono, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, de plano, senza formalità di procedura a norma dell’art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen. Alla luce della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell’inammissibilità medesima consegue, a norma dell’art. 616 cod. proc. pen., l’onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in 4.000,00 euro. P.Q.M Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della c assa delle ammende. Così deciso in data 11 settembre2025 Il Consigliere es