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Sentenza — n. 22336/2025 — snpen Generato dall'IA

Cassation annuls appeal court denial of suspended sentence due to incorrect calculation of prior monetary penalty.

Numero d'incarto Sentenza — n. 22336/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Parzialmente accolto (Partially Allowed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation annulled the appeal court's decision denying the conditional suspension of sentence, ruling that a prior monetary penalty does not count toward the two-year limit. The appellant argued that the lower court incorrectly included a suspended fine from a previous contravention in the cumulative sentence calculation. The court held that prevailing jurisprudence excludes monetary penalties from the total when assessing eligibility for a second suspension, thereby overturning the denial.

Regesto Legislator

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Art. 163, comma 1, cod. pen.; Art. 164, comma 1, n. 1, cod. pen.: For the purpose of granting a second conditional suspension, monetary penalties from prior convictions are not included in the cumulative calculation of the sentence limit.

Parole chiave

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conditional suspension of sentence cumulative sentence calculation monetary penalty exclusion second suspension eligibility prior conviction bar pena pecuniaria reclusion limit sanzioni pecuniarie

Disposizioni normative citate

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Art. 163, comma 1, cod. pen.
Ne discende che la sentenza impugnata deve essere annullata, limitatamente alla sospensione condizionale della pena, con rinvio per nuovo esame alla Corte d'appello di Perugia, che verificherà se - in assenza di una condanna ostativa - sussistano o meno i presupposti (ai sensi dell'art. 163, comma 1, cod.
Art. 164, comma 1, n. 1, cod. pen.
Secondo il ricorrente in tal modo la sentenza impugnata avrebbe violato l'art. 164, comma 1, n.
Art. 164, ultimo comma, cod. pen.
Secondo il ricorrente in tal modo la sentenza impugnata avrebbe violato l'art. 164, comma 1, n.
articolo 164 c.p
Secondo il ricorrente in tal modo la sentenza impugnata avrebbe violato l'art. 164, comma 1, n.

Giurisprudenza citata

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Sez. 5, n. 42640 del 20/09/2024, Massone
pen., anche della pena pecuniaria inflitta e dichiarata sospesa nella prima condanna, ragguagliata a quella detentiva (Sez. 5, n. 42640 del 20/09/2024, Massone, Rv.
Sez. 5, n. 29643 del 03/05/2024
287237 - 01; Sez. 5, n. 29643 del 03/05/2024, Rv.
Sez. 5, n. 32803 del 22/04/2022
Sez. 5, n. 32803 del 22/04/2022, Rv.
Sez. 5, n. 17797 del 22/03/2019, Mazzei
283568 - 01; Sez. 5, n. 17797 del 22/03/2019, Mazzei, Rv.
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: FORTE VITTORIO nato a AVEZZANO il 03/09/1959 avverso la sentenza del 19/09/2024 della CORTE D'APPELLO DI L'AQUILA Visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA ELENA MELE; udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore GIUSEPPE RICCARDI, che ha concluso chiedendo l'annullamento della sentenza impugnata relativamente al diniego della sospensione condizionale con rinvio per nuovo esame sul punto. Udito l'avvocato MAURIZIO CANFORA, che insistito per l'accoglimento del ricorso Ritenuto in fatto 1. Con sentenza in data 19 settembre 2024, la Corte d'appello di L'Aquila, in parziale riforma della decisione del Tribunale di Avezzano, ha dichiarato Vittorio Forte colpevole del reato di bancarotta patrimoniale dístrattiva e documentale, condannandolo alla pena di due anni di reclusione, oltre alla pena accessoria per la durata di tre anni.

2. Avverso tale sentenza Vittorio Forte ha proposto ricorso per cassazione deducendo un'unica censura con cui lamenta vizio di violazione di legge processuale e vizio di motivazione in relazione alla mancata concessione del beneficio della sospensione condizionale della pena. La Corte territoriale avrebbe erroneamente ritenuto ostativa la precedente condanna a pena pecuniaria condizionalmente sospesa, il cui ragguaglio avrebbe determinato il superamento del limite di due anni. Secondo il ricorrente in tal modo la sentenza impugnata avrebbe violato l'art. 164, comma 1, n. 1 cod. pen. a mente del quale, ai fini della concessione della sospensione condizionale della pena, rileva soltanto la precedente condanna a pena detentiva per delitto, non dovendosi perciò tener conto della pena pecuniaria.

Deduce, inoltre, che il precedente da cui risulta gravato il ricorrente è una contravvenzione in materia edilizia punita con la sola pena dell'ammenda, la quale nella specie doveva comunque ritenersi estinta, in quanto la sentenza di condanna aveva disposto la sospensione condizionale e l'imputato non aveva commesso nuovi reati della stessa indole nei due anni successivi alla concessione del beneficio.

3. Il Procuratore generale ha concluso per l'annullamento con rinvio limitatamente alla sospensione condizionale della pena.

4. Con memoria in data 12 marzo 2025, il ricorrente ha insistito per l'accoglimento del ricorso. Considerato in diritto 1. Il ricorso è fondato nei termini di seguito precisati.

2. La Corte di appello, nel riformare la decisione di primo grado, ha irrogato all'imputato la pena di anni due di reclusione ed ha negato la sospensione in quanto, avendo riportato precedente condanna a pena pecuniaria pari a 1.000 euro, il suo ragguaglio determinava il superamento del tetto di due anni di pena, precludendo la concessione del beneficio. Dalla documentazione prodotta dalla difesa consta che, con sentenza del Tribunale di Avezzano in data 26.11.2012, il Forte ha riportato condanna alla pena dell'ammenda pari ad euro 1.000, per il reato di cui all'art. 95, d.P.R. n. 380 del 2001.

Tale condanna a pena pecuniaria per una contravvenzione non è di per sé ostativa alla concessione del beneficio dal momento che l'art. 164, comma 2, n. 1), cod. pen. esclude la concessione della sospensione condizionale «a chi haii 2 /° riportato una precedente condanna a pena detentiva per delitto». Inoltre, alla luce del combinato disposto degli artt. 163, comma 1, e 164, ultimo comma, cod. pen., tenuto conto che la durata della reclusione inflitta al Forte nel presente procedimento è pari a due anni, la stessa pena detentiva ben potrebbe essere sospesa.

Infatti, secondo l'orientamento prevalente della giurisprudenza di legittimità, cui il Collegio intende dare seguito, ai fini della seconda concessione del beneficio della sospensione condizionale della pena, non deve tenersi conto, nel computo della pena complessiva rilevante ai sensi dell'art. 163, comma primo, ultima parte, cod. pen., anche della pena pecuniaria inflitta e dichiarata sospesa nella prima condanna, ragguagliata a quella detentiva (Sez. 5, n. 42640 del 20/09/2024, Massone, Rv. 287237 - 01; Sez. 5, n. 29643 del 03/05/2024, Rv. 286624 - 01;

Sez. 5, n. 32803 del 22/04/2022, Rv. 283568 - 01; Sez. 5, n. 17797 del 22/03/2019, Mazzei, Rv. 276765 - 01). Tale conclusione, che è aderente alla lettera della novella e tiene conto della ratio che l'ha ispirata, ricostruisce in maniera condivisibile i rapporti tra l'art. 164, ultimo comma, e l'art. 163 citt., allorché ha evidenziato come il rimando contemplato dalla prima norma testé citata (che individua nei «limiti stabiliti dall'articolo 163» la soglia massima della seconda sospensione condizionale) costituisca un rinvio al contenuto (sopra indicato) della seconda norma; e ha rimarcato come «non vi sarebbe alcuna logica ragione per tenere conto di due limiti diversi, uno nel caso di unica condanna e l'altro più restrittivo per il caso del cumulo di pene richiesto dall'articolo 164 c.p.», traendone che «anche in caso di cumulo ex articolo 164 c.p. ai fini della determinazione dei due anni non si terrà conto delle pene pecuniarie inflitte», senza che possa peraltro, in forza degli artt. 163 e 164 cit. possa ravvisarsi alcune «differenza tra pene originariamente pecuniarie e pene che siano divenute tali per effetto di sostituzione» (Sez. 5, n. 32803 del 22/04/2022, cit.).

3. Ne discende che la sentenza impugnata deve essere annullata, limitatamente alla sospensione condizionale della pena, con rinvio per nuovo esame alla Corte d'appello di Perugia, che verificherà se - in assenza di una condanna ostativa - sussistano o meno i presupposti (ai sensi dell'art. 163, comma 1, cod. pen.) per concedere il beneficio.

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata limitatamente alla sospensione condizionale della pena con rinvio per nuovo giudizio sul punto alla Corte di appello di Perugia.Così è deciso, 01/04/2025 Il Consigliere estensore Il Presidente Maria Elena e