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Sentenza — n. 20644/2025 — snpen Generato dall'IA

Italian Supreme Court dismisses appeal due to client's waiver and loss of interest from immediate bail release.

Numero d'incarto Sentenza — n. 20644/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the client waived the proceedings and lost the interest to continue. Although the defense argued a violation of electronic monitoring rules, the client's lawyer submitted a waiver after the lower court ordered immediate home detention without the electronic bracelet. The court ruled that since the loss of interest stemmed from a cause not attributable to the client, no costs or fines were imposed.

Regesto Legislator

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Art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.; Art. 310 cod. proc. pen.: An appeal is inadmissible if the appellant waives the proceedings and the interest to pursue it ceases due to a subsequent judicial order, provided the loss of interest is not attributable to the appellant.

Parole chiave

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inadmissibility waiver of appeal loss of interest home detention electronic monitoring procedural waiver Cassazione braccialetto elettronico

Disposizioni normative citate

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Art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.
Il difensore del Tallarico ha proposto ricorso per cassazione avverso il provvedimento di seconda istanza, adducendo con un unico motivo (di seguito enunciato, nei limiti di cui all'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.) la violazione dell’art.
Art. 310 cod. proc. pen.
Con ordinanza in data 11 marzo 2025 il Tribunale di Catanzaro a seguito dell’appello interposto ai sensi dell’art. 310 cod. proc. pen. da Carlo Mario Tallarico, ha sostituito la misura della custodia cautelare in carcere – applicata a quest’ultimo dal G.i.p.
Art. 299 cod. proc. pen.
del Tribunale di Catanzaro, a seguito di istanza ex art. 299 cod. proc. pen., con ordinanza del 24 marzo 2025, ha disposto l’immediata esecuzione degli arresti domiciliari anche nelle more dell'applicazione del braccialetto elettronico; e che, pertanto, è venuto meno l’interesse a ricorrere del Tallarico (cfr.
art. 310 cod. proc. pen
Con ordinanza in data 11 marzo 2025 il Tribunale di Catanzaro a seguito dell’appello interposto ai sensi dell’art. 310 cod. proc. pen.
art. 299 cod. proc. pen
del Tribunale di Catanzaro, a seguito di istanza ex art. 299 cod. proc. pen., con ordinanza del 24 marzo 2025, ha disposto l’immediata esecuzione degli arresti domiciliari anche nelle more dell'applicazione del braccialetto elettronico; e che, pertanto, è venuto meno l’interesse a ricorrere del Tallarico (cfr.

Giurisprudenza citata

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Sez. 5, n. 23636 del 21/03/2018, Horvat, Rv. 273325 – 01
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Testo completo

PDFBox: 1 REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE QUINTA SEZIONE PENALE Composta da Maria Teresa Belmonte - Presidente - Sent. n. sez. 761/2025 Renata Sessa CC - 21/05/2025 Paola Borrelli R.G.N. 12218/2025 Giovanni Francolini - Relatore - Rosaria Giordano ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: Tallarico Carlo Mario nato a Cosenza il 10/03/1951 avverso la sentenza del 11/03/2025 del TRIBUNALE DI CATANZAROudita la relazione svolta dal Consigliere Giovanni Francolini; letta la requisitoria scritta presentata dal Sostituto Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte di cassazione Antonio Balsamo, che ha chiesto di dichiarare l’inammissibilità del ricorso;

RITENUTO IN FATTO

1. Con ordinanza in data 11 marzo 2025 il Tribunale di Catanzaro a seguito dell’appello interposto ai sensi dell’art. 310 cod. proc. pen. da Carlo Mario Tallarico, ha sostituito la misura della custodia cautelare in carcere – applicata a quest’ultimo dal G.i.p. del medesimo Tribunale – con gli arresti domiciliari con strumento di controllo elettronico, differendone la liberazione al momento di effettiva applicazione di esso.

2. Il difensore del Tallarico ha proposto ricorso per cassazione avverso il provvedimento di seconda istanza, adducendo con un unico motivo (di seguito enunciato, nei limiti di cui all'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.) la violazione dell’art. 275, comma 4, cod. proc. pen., segnatamente nella parte in cui ha subordinato la scarcerazione del ricorrente alla disponibilità e all’applicazione del c.d. braccialetto elettronico, in contrasto con quanto chiarito dalla giurisprudenza di legittimità (anzitutto, delle Sezioni Unite). CORTE SUPREMA DI CASSAZIONEQUINTA SEZIONE PENALEDepositata in Cancelleria oggi Numero di raccolta generale 20644/2025 Roma, lì, 03/06/2025 3.

Lo stesso difensore ha fatto pervenire dichiarazione di rinuncia al ricorso, rappresentando che il G.i.p. del Tribunale di Catanzaro, a seguito di istanza ex art. 299 cod. proc. pen., con ordinanza del 24 marzo 2025, ha disposto l’immediata esecuzione degli arresti domiciliari anche nelle more dell'applicazione del braccialetto elettronico; e che, pertanto, è venuto meno l’interesse a ricorrere del Tallarico (cfr. dichiarazione di rinuncia in data 28 aprile 2025 e relativa procura speciale).

4. Il Sostituto Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte di cassazione Antonio Balsamo ha chiesto di dichiarare l’inammissibilità del ricorso in ragione della sopravvenuta rinuncia.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. Al di là dell’evidente refuso contenuto nella procura speciale compiegata all’atto di rinuncia – che indica come soggetto che l’ha conferita il medesimo difensore, pur recando la sottoscrizione autenticata di Carlo Mario Tallarico – è in effetti sopravvenuta la carenza di interesse a ricorrere, constando che il 24 marzo 2025 G.i.p. del Tribunale di Catanzaro ha disposto la sottoposizione del ricorrente agli arresti domiciliari anche nelle more dell’applicazione del braccialetto elettronico.

Non deve disporsi la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria a favore della cassa delle ammende poiché la sopravvenuta carenza di interesse a coltivarlo deriva da una causa a lui non imputabile (Sez. 5, n. 23636 del 21/03/2018, Horvat, Rv. 273325 – 01), dato che l’ordinanza del G.i.p. è stata emessa dopo la proposizione del ricorso (in data 21 marzo 2025). P.Q.M Dichiara inammissibile il ricorso. Nulla per le spese e Cassa ammende. Così deciso il 21/05/2025. Il Consigliere estensore Il Presidente Giovanni Francolini Maria Teresa Belmonte