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Ordinanza — n. 20235/2025 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed as inadmissible due to waived grounds and non-appealable sentencing adjustments under concordato procedure.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 20235/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the sole ground concerned a sentencing adjustment that the appellant had explicitly waived. The appellant had agreed to a settlement under Article 599-bis of the Code of Criminal Procedure, which precludes challenging specific sentencing modifications in cassation. Consequently, the court ruled that the appeal must be rejected without formalities and ordered the appellant to pay procedural costs.

Regesto Legislator

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Art. 599-bis c.p.p.; Art. 129 c.p.p.: In appeal concordato proceedings, cassation appeals are inadmissible for waived grounds or challenges to sentencing adjustments not constituting illegality, as such matters fall outside the scope of reviewable issues.

Parole chiave

Generato dall'IA
concordato in appello inammissibilità ricorso rinuncia motivi determinazione pena art 599-bis c.p.p. procedura penale pentito pene condizionali

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 599-bis cod. proc. pen.
Considerato che - «in tema di concordato in appello è ammissibile il ricorso in cassazione avverso la sentenza emessa ex art. 599 bis cod.
Art. 129 cod. proc. pen.
Art. 610 comma 5-bis cod. proc. pen.
pen., non è ricorribile in cassazione per i motivi dedotti; -che tale causa di inammissibilità va dichiarata senza formalità di procedura, ai sensi dell'art. 610 comma 5-bis cod.
art. 599-bis cod. proc. pen
Considerato che - «in tema di concordato in appello è ammissibile il ricorso in cassazione avverso la sentenza emessa ex art. 599 bis cod.
art. 129 cod. proc. pen

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Sez. 2, n. 22002 del 10/04/2019, Mariniello, Rv. 276102
Sez. 2, n. 22002 del 10/04/2019, Mariniello, Rv. 276102 - 01).
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CONDORELLI ORAZIO nato a CATANIA il 10/06/1978 avverso la sentenza del 17/12/2024 della CORTE APPELLO di CATANIAudita la relazione svolta dal Consigliere DANIELA BIFULCO Ritenuto in fatto e considerato in diritto Rilevato che: - Orazio Condorelli ricorre, per il tramite del proprio difensore, avverso la sentenza pronunciata nei suoi confronti, a seguito di concordato ai sensi dell'art. 599-bis cod. proc. pen., dalla Corte di appello di Catania per il concorso nel reato di tentato furto; - il giudice d'appello ha rideterminato il trattamento sanzionatorio in anni uno, mesi due, giorni venti di reclusione ed euro 300,00 di multa; - l'imputato aveva rinunciato a tutti i motivi di gravame diversi da quello concernente la ridefinizione del trattamento sanzionatorio, nella misura anzidetta, come chiarito nell'impugnata sentenza; - la condanna inflitta al ricorrente con la decisione impugnata è conforme a quanto concordato dalle parti; - con l'unico motivo di ricorso, viene contestata la mancata valutazione delle condizioni di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen.

Considerato che - «in tema di concordato in appello è ammissibile il ricorso in cassazione avverso la sentenza emessa ex art. 599 bis cod. proc. pen. che deduca motivi relativi alla formazione della volontà della parte di accedere al concordato, al consenso del pubblico ministero sulla richiesta ed al contenuto difforme della pronuncia del giudice, mentre sono inammissibili le doglianze relative a motivi rinunciati, alla mancata valutazione delle condizioni di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen. e, altresì, a vizi attinenti alla determinazione della pena che non si siano trasfusi nella illegalità della sanzione inflitta, in quanto non rientrante nei limiti edittali ovvero diversa dalla quella prevista dalla legge»:

Sez. 2, n. 22002 del 10/04/2019, Mariniello, Rv. 276102 - 01). -il ricorso deve, pertanto, ritenersi inammissibile, giacché la sentenza impugnata, pronunciata ai sensi dell'art. 599 bis cod. proc. pen., non è ricorribile in cassazione per i motivi dedotti; -che tale causa di inammissibilità va dichiarata senza formalità di procedura, ai sensi dell'art. 610 comma 5-bis cod. proc. pen.; - il ricorrente va condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 17/04/2025