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Sentenza — n. 19095/2025 — snpen Generato dall'IA

Cassation court annuls appeal judgment for improper application of theft aggravating circumstance regarding public service utility. Verdict: partially_allowed

Numero d'incarto Sentenza — n. 19095/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Parzialmente accolto (Partially Allowed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation annulled the Salerno Court of Appeal's decision dismissing the prosecution due to a lack of private complaint, remanding the case for a new trial. The appellate court incorrectly excluded the aggravating circumstance of theft on goods destined for public service, reasoning it applied to the meter rather than the electricity itself. The court held that the prosecution's charge clearly targeted the electricity as the public service good, making the aggravating circumstance applicable and the first-instance conviction valid.

Regesto Legislator

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Art. 625, comma 1, n. 7, cod. pen.; Art. 569, comma 4, cod. proc. pen.: The aggravating circumstance of theft on goods destined for public service applies to the stolen utility (e.g., electricity) rather than the measuring device, as the object of the crime is the utility itself.

Parole chiave

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theft aggravating circumstance public service utility procedural requirement private complaint remand for new trial sottrazione di energia danneggiamento d'impianti elettrici pubblica utilità

Disposizioni normative citate

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Art. 625, comma 1, n. 7, cod. pen.
Con un unico motivo, deduce i vizi di motivazione e di erronea applicazione della legge penale, in relazione all'art. 625, comma 1, n.
Art. 569, comma 4, cod. proc. pen.
Ne segue che la sentenza impugnata deve essere annullata, con rinvio, ai sensi dell'art. 569, comma 4, cod. proc. pen., alla Corte di appello di Napoli, per un nuovo giudizio.

Giurisprudenza citata

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Sez. 5, n. 1094 del 03/11/2021, Mondino, Rv. 282543
Sez. 5, n. 1094 del 03/11/2021, Mondino, Rv. 282543;
Sez. 4, n. 48529 del 07/11/2023, Marcì, Rv. 285422
Sez. 4, n. 48529 del 07/11/2023, Marcì, Rv. 285422).
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Testo completo

o la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: PROCURATORE GENERALE PRESSO CORTE DI APPELLO DI SALERNOnel procedimento a carico di: EULOGIO LUIGI nato a NOCERA INFERIORE il 23/11/1969 avverso la sentenza del 11/10/2024 della CORTE APPELLO di SALERNOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere PIERANGELO CIRILLO; letta la requisitoria a firma del Sostituto Procuratore Generale ANTONIO BALSAMO, che ha chiesto di annullare con rinvio la sentenza impugnata.

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza emessa il 10 aprile 2024, il Tribunale di Salerno aveva condannato Eulogio Luigi per il reato di cui agli artt. 624 e 625, comma 1, nn. 2 e 7, cod. pen., per essersi illegittimamente impossessato di energia elettrica pari a 15.568,60 kWh. Con le aggravanti di avere commesso il fatto con violenza sulle cose e su cose destinate a pubblico servizio o a pubblica utilità. Con sentenza emessa 1'11 ottobre 2024, la Corte di appello di Salerno ha riformato la pronuncia di primo grado, dichiarando il non doversi procedere nei confronti dell'imputato, in ordine al reato a lui ascritto, per difetto di querela, previa esclusione dell'aggravante di avere commesso il fatto su cose destinate a pubblico servizio o a pubblica utilità. Il Giudice di secondo grado ha escluso l'aggravante in questione (la cui sussistenza è necessaria al fine di rendere il reato procedibile d'ufficio), in quanto essa sarebbe stata riferita al misuratore del consumo di energia elettrica, che non costituirebbe un bene destinato a un pubblico servizio.

2. Avverso la sentenza della Corte di appello, il Procuratore generale presso la Corte di appello di Salerno ha proposto ricorso per cassazione. 2.1. Con un unico motivo, deduce i vizi di motivazione e di erronea applicazione della legge penale, in relazione all'art. 625, comma 1, n. 7, cod. pen. Sostiene che la Corte di appello avrebbe errato nel ritenere che l'aggravante della destinazione della cosa a pubblico servizio fosse riferita al misuratore e non all'energia elettrica sottratta. Così ragionando, infatti, il giudice di secondo grado avrebbe finito per ritenere che oggetto del furto fosse stato il misuratore e non l'energia elettrica. Secondo il ricorrente l'aggravante sarebbe stata correttamente contestata, con riferimento all'energia elettrica, che pacificamente costituirebbe un bene destinato a pubblico servizio. Il reato, pertanto, dovrebbe essere considerato procedibile d'ufficio.

3. Il Procuratore generale, nelle sue conclusioni scritte, ha chiesto di annullare con rinvio la sentenza impugnata.

4. L'avv. Giovanni Fava, per l'imputato, ha presentato una memoria difensiva, con la quale ha chiesto che il ricorso venga dichiarato inammissibile o rigettato.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso deve accolto. 1.1. L'unico motivo di ricorso è fondato. Il Tribunale, infatti, prima ancora che in diritto, ha errato nella ricostruzione dell'imputazione, ritenendo l'aggravante di cui all'art. 625, comma 1, n. 7, cod. pen. riferita al "contatore" e non all'energia elettrica.Nell'imputazione, non è specificato quale sia la "cosa destinata a pubblico servizio o a pubblica utilità", ma la chiara descrizione del reato non lascia dubbi al riguardo. Il reato contestato è quello di furto e ha ad oggetto l'energia elettrica. Rispetto a tale reato, il pubblico ministero ha contestato l'aggravante di avere commesso il fatto su cosa destinata a pubblico servizio, che sussiste qualora la cosa sottratta sia caratterizzata da un nesso funzionale all'erogazione di un pubblico servizio.

A fronte di tale imputazione, risulta davvero difficile sostenere che il pubblico ministero abbia riferito l'aggravante in questione al "contatore" e non all'energia elettrica. Invero, se viene contestata un'aggravante che sussiste quando l'oggetto del reato è una cosa destinata a pubblico servizio, in mancanza di altre specificazioni, risulta logico riferire l'aggravante all'oggetto del reato e, dunque, all'energia elettrica. Alcun particolare rilievo, in relazione al tema in questione, appare assumere il riferimento contenuto nell'imputazione al misuratore dei consumi.

Nell'imputazione, invero, l'unico riferimento al misuratore dei consumi è fatto al solo fine di descrivere l'ingiusto profitto conseguito dell'imputato (e il correlativo danno procurato alla persona offesa), derivante dall'alterazione della registrazione dei consumi. Tale profilo non assume rilevanza, né nella specifica imputazione né in termini generali, rispetto alla configurabilità dell'aggravante, che è legata alla destinazione finale del bene sottratto a un pubblico servizio (o a una pubblica utilità), dal quale viene distolto (cfr. Sez. 5, n. 1094 del 03/11/2021, Mondino, Rv. 282543;

Sez. 4, n. 48529 del 07/11/2023, Marcì, Rv. 285422). Ne segue che la sentenza impugnata deve essere annullata, con rinvio, ai sensi dell'art. 569, comma 4, cod. proc. pen., alla Corte di appello di Napoli, per un nuovo giudizio.

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio alla Corte di ap