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Ordinanza — n. 19059/2025 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed as inadmissible due to waived grounds and lack of legal challenge to the imposed sentence.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 19059/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the cassation appeal inadmissible, ordering the appellant to pay court costs and a fine. The appellant argued that the lower court failed to properly address grounds for acquittal under Article 129 and lacked sufficient reasoning for the sentence increase under Article 81. The court ruled that appeals regarding a plea bargain can only challenge the formation of the party's will, the prosecutor's consent, or the content of the ruling, excluding complaints about waived acquittal grounds or the reasoning behind the specific sentence calculation.

Regesto Legislator

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Art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen.; Art. 81 cod. pen.; In appeals concerning a plea bargain, only grounds regarding the formation of the party's will, the prosecutor's consent, or the content of the ruling are admissible, while complaints about waived acquittal grounds or the reasoning for the sentence are inadmissible.

Parole chiave

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cassation appeal inadmissibility plea bargain appeal grounds waived acquittal grounds sentence increase reasoning procedural penalty fine differimento dell'esecuzione della pena remissione della pena riduzione della pena

Disposizioni normative citate

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Art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen.
2.1.Con il primo lamenta inosservanza ed erronea applicazione della legge penale ex art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen. in relazione agli artt.
Art. 129 cod. proc. pen.
Da tanto deriva l’inammissibilità tanto delle censure afferenti la violazione dell’art. 129 cod. proc. pen. quanto di quelle concernenti il percorso logico seguito dal giudice nella determinazione concreta del trattamento sanzionatorio.
Art. 599-bis cod. proc. pen.
1.Con la sentenza impugnata la Corte d’Appello di Lecce ha applicato al ricorrente, ai sensi dell’art. 599-bis cod.
Art. 81 cod. pen.
Mediante il secondo motivo assume la sussistenza dei medesimi vizi in relazione all’art. 81 cod. pen., per la carente motivazione in ordine all’aumento disposto a titolo di continuazione per il reato c.d.
Art. 616 cod. proc. pen.
All’inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ex art. 616 cod. proc. pen., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost.
art. 599-bis cod. pen
1.Con la sentenza impugnata la Corte d’Appello di Lecce ha applicato al ricorrente, ai sensi dell’art. 599-bis cod. pen., la pena concordata dallo stesso con il Pubblico Ministero nella misura di anni uno e mesi sei di reclusione.
art. 81 cod. pen
Mediante il secondo motivo assume la sussistenza dei medesimi vizi in relazione all’art. 81 cod. pen., per la carente motivazione in ordine all’aumento disposto a titolo di continuazione per il reato c.d.
art. 599-bis cod. proc. pen
Secondo la consolidata giurisprudenza di legittimità, infatti, in tema di concordato in appello, può essere proposto il ricorso in cassazione avverso la sentenza emessa ex art. 599-bis cod. proc. pen.
art. 129 cod. proc. pen
Da tanto deriva l’inammissibilità tanto delle censure afferenti la violazione dell’art. 129 cod. proc. pen.
art. 616 cod. proc. pen
All’inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ex art. 616 cod. proc. pen., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost.

Giurisprudenza citata

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Sez. 1, n. 944 del 23/10/2019
e, altresì, ai vizi attinenti alla determinazione della pena che non si siano trasfusi nella illegalità della sanzione inflitta, in quanto non rientrante nei limiti edittali ovvero diversa dalla quella prevista dalla legge (ex ceteris, Sez. 1, n. 944 del 23/10/2019, dep.
Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186
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Testo completo

la seguente ORDINANZA Sul ricorso proposto da: Toma Andrea nato a CASARANO il 29/07/1979 avverso la sentenza del 16/10/2024 della Corte d'appello di Lecce udita la relazione svolta dal Consigliere Rosaria Giordano;

RITENUTO IN FATTO

1.Con la sentenza impugnata la Corte d’Appello di Lecce ha applicato al ricorrente, ai sensi dell’art. 599-bis cod. pen., la pena concordata dallo stesso con il Pubblico Ministero nella misura di anni uno e mesi sei di reclusione.

2. Avverso tale sentenza il Toma propone ricorso per cassazione, mediante il difensore di fiducia avv. Simone Viva, deducendo due motivi, di seguito ripercorsi entro i limiti strettamente necessari per la decisione. 2.1.Con il primo lamenta inosservanza ed erronea applicazione della legge penale ex art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen. in relazione agli artt. 129 e 599-bis del medesimo codice e correlato vizio di motivazione, ponendo al riguardo in rilievo che il provvedimento non sarebbe congruamente argomentato circa le ragioni escludenti il ricorrere di una causa di proscioglimento. 2.2. Mediante il secondo motivo assume la sussistenza dei medesimi vizi in relazione all’art. 81 cod. pen., per la carente motivazione in ordine all’aumento disposto a titolo di continuazione per il reato c.d. satellite.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1.I motivi di ricorso, suscettibili di valutazione unitaria, sono inammissibili. Secondo la consolidata giurisprudenza di legittimità, infatti, in tema di concordato in appello, può essere proposto il ricorso in cassazione avverso la sentenza emessa ex art. 599-bis cod. proc. pen. esclusivamente ove esso faccia valere motivi relativi alla formazione della volontà della parte di accedere al concordato, al consenso del pubblico ministero sulla richiesta ed al contenuto difforme della pronuncia del giudice, mentre sono inammissibili le doglianze relative a motivi rinunciati, alla mancata valutazione delle condizioni di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen. e, altresì, ai vizi attinenti alla determinazione della pena che non si siano trasfusi nella illegalità della sanzione inflitta, in quanto non rientrante nei limiti edittali ovvero diversa dalla quella prevista dalla legge (ex ceteris, Sez. 1, n. 944 del 23/10/2019, dep. 2020, M., Rv. 278170).

Da tanto deriva l’inammissibilità tanto delle censure afferenti la violazione dell’art. 129 cod. proc. pen. quanto di quelle concernenti il percorso logico seguito dal giudice nella determinazione concreta del trattamento sanzionatorio. Sotto quest’ultimo profilo, va sottolineato che, del resto, la pena finale è stata individuata dal giudice nella stessa misura di anni uno e mesi sei di reclusione che era stata richiesta dalla parte, la quale non ha peraltro dedotto alcuna illegalità della stessa, limitandosi a dedurre la mancanza di una specifica motivazione per l’aumento di pena disposto per il reato c.d. satellite ex art. 81 cod. pen.

2. All’inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ex art. 616 cod. proc. pen., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende, che si ritiene equa considerando che il ricorso è stato esperito per ragioni non consentite dalla legge. P.Q.M Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in