Cassation annuls lower court order denying crime extinction due to lack of victim acceptance, ruling judicial discretion is key.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation annulled the Rome Trial Court's order denying the extinction of the crime due to reparative conduct. The defendant argued that a 100 euro payment constituted sufficient restitution, while the lower court required explicit victim acceptance which was unproven. The Supreme Court held that under Article 162-ter of the Penal Code, the judge must independently assess the congruity of the payment without waiting for victim agreement, thus overturning the lower court's restrictive interpretation.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 162-ter cod. pen.; Art. 273, comma 2 cod. proc. pen.: The judge must independently evaluate the congruity of reparative conduct for crime extinction, without requiring explicit victim acceptance.
Parole chiave
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a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: COCIU NICOLETTA nata a NAPOLI il 02/08/2004 avverso l'ordinanza del 06/12/2024 del TRIB. LIBERTA' di ROMA Udita la relazione svolta dal Consigliere FRANCESCO CANANZI; lette la requisitoria e le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale GIUSEPPE RICCARDI che ha chiesto annullarsi con rinvio la sentenza impugnata.
RITENUTO IN FATTO
1. Con ordinanza del 6 dicembre 2024 il Tribunale di Roma — Sezione per il riesame annullava parzialmente, a seguito della istanza di riesame proposta da Nicoletta Cociu, l'ordinanza del Tribunale di Velletri che aveva applicato alla indagata l'obbligo di presentazione quotidiana alla polizia giudiziaria e il divieto di dimora in alcuni comuni del circondario. L'indagata era stata tratta in arresto per i delitti di furto commessi in danno del supermercato Deco e dell'esercizio commerciale Oviesse. t L'annullamento parziale disposto dall'ordinanza qui impugnata conseguiva alla pronosticata estinzione del reato commesso nel supermercato, a seguito delle condotte riparatorie ex art. 162 ter cod. pen. Diversamente, il Tribunale del riesame rilevava come non fosse comprovata l'accettazione della proposta risarcitoria da parte del rappresentante di Oviesse, necessaria a totale tacitazione di ogni pretesa e danno patito. Pertanto, sul punto veniva confermata la misura cautelare genetica.
2. Avverso tale ordinanza, a mezzo del difensore di fiducia, propone ricorso Nicoletta Cociu articolando un unico motivo, enunciato nei limiti strettamente necessari per la motivazione, secondo quanto disposto dall'art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
3. Il motivo denuncia violazione di legge penale e processuale quanto all'omesso riconoscimento dell'estinzione del reato, in conseguenza delle condotte riparatorie, lamentando come fosse stato documentato il versamento dell'importo di 100,00 euro a titolo di risarcimento, accettato da parte del difensore di Oviesse, con la trasmissione dell'iban per il bonifico e la richiesta di invio della ricevuta dello stesso, costituendo ciò un comportamento concludente.
4. Il ricorso è stato trattato senza l'intervento delle parti, ai sensi del rinnovato art. 611 cod. proc. pen., come modificato dal d.lgs. n. 150 del 2022 e successive integrazioni.
5. Il Pubblico ministero, nella persona del Sostituto Procuratore generale dott. Giuseppe Riccardi, ha depositato requisitoria e conclusioni scritte con le quali ha chiesto annullarsi con rinvio il ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è fondato.
2. Va premesso che l'art. 162 ter cod. pen. delinea una modalità di condotta riparativa che non implica l'accordo fra le parti. Infatti, è richiesto che prima della dichiarazione di apertura del dibattimento, costituente il termine ultimo previsto a pena di decadenza per l'operatività della condotta ciparatoria o dell'offerta reale, sia valutata, nel contraddittorio delle parti, ove tra le stesse non vi sia accordo, a fronte di una condotta di concreta disponibilità dell'imputato alla riparazione, la congruità della somma versata od offerta nelle forme di cui all'art. 1208 cod. civ.(Sez. 5, n. 7362 del 14/11/2023, dep. 19/02/2024, P., Rv. 286078 - 01;
Sez. 3, n. 16674 del 02/03/2021, V., Rv. 281204 - 01). D'altro canto, si è anche in modo condivisibile affermato che in tema di estinzione del reato per condotte riparatorie, la valutazione di congruità della condotta intervenuta prima dell'apertura del dibattimento ai sensi dell'art. 162- ter, comma primo, cod. pen., non è condizionata dalla opposizione delle parti e della persona offesa (Sez. 5, n. 41899 del 25/09/2024, Marini, Rv. 287171 - 01). In sostanza, quindi, spetta al Giudice valutare la congruità dell'offerta reale o dell'intervenuto risarcimento: nel caso di specie si tratta di un versamento già effettuato.
Tale circostanza non è contestata dall'ordinanza impugnata e per altro è risultante in atti, ma il Tribunale del riesame si limita a rilevare l'assenza della prova della accettazione da parte della persona offesa, requisito non richiesto dall'art. 162 ter cod. pen. Pertanto, l'ordinanza impugnata va annullàta, in quanto, come osserva anche la Procura generale, spetta al Tribunale del riesame valutare la congruità del risarcimento operando la prognosi in ordine alla estinzione del reato, ex art. 273, comma 2, cod. proc. pen.
3. Va, pertanto, annullata con rinvio l'ordinanza impugnata, spettando al Tribunale del riesame, in sede rescissoria, applicare i principi ora richiamati.
P.Q.M.
Annulla l'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale d