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Ordinanza — n. 15240/2025 — snpen Generato dall'IA

Italian Supreme Court dismisses appeal against sentence reduction in plea bargain for waived acquittal grounds.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 15240/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay court costs. The appellant challenged a sentence reduction in a plea agreement, arguing the court failed to verify statutory acquittal grounds listed in Article 129 of the Code of Criminal Procedure. The court ruled that such waived grounds cannot be raised in a Supreme Court appeal against a plea bargain sentence.

Regesto Legislator

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Art. 610, comma 5-bis c.p.p.; Art. 599-bis c.p.p.; Art. 129 c.p.p. The Supreme Court holds that appeals against plea bargain sentences cannot raise acquittal grounds previously waived by the defendant, nor can they challenge the agreed sentence measure unless illegal.

Parole chiave

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plea bargain appeal waived acquittal grounds inadmissible appeal sentence reduction Italian criminal procedure documenti d'identità inchiesta per falsità atti uso di false generalità

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 610, comma 5-bis, c.p.p.
to la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: Iengo Cesare nato a NAPOLI il 11/10/1976 avverso la sentenza del 08/07/2024 della Corte d'appello di Lecce Udita la relazione svolta dal Consigliere Andreina Occhipinti; Si è proceduto ai sensi dell'art. 610, comma 5 bis, cod.
Art. 599-bis, c.p.p.
pen., trattandosi di ricorso avverso una sentenza proni nciata ai sensi dell'art. 599 bis cod.
Art. 129, c.p.p.
art. 497 bis cod.pen
articolo 129 cod. proc. pen
per la mancata verifica in ordine alla sussistenza delle ragioni di proscioglimento elencate dall'articolo 129 cod. proc. pen.
art. 129 cod. proc. pen
art. 599 bis cod.proc.pen
pen., trattandosi di ricorso avverso una sentenza proni nciata ai sensi dell'art. 599 bis cod.

Giurisprudenza citata

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Sez. 1, n. 944 del 23/10/2019
Sez. 5, n. 46850 del 11/11/2022
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Testo completo

to la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: Iengo Cesare nato a NAPOLI il 11/10/1976 avverso la sentenza del 08/07/2024 della Corte d'appello di Lecce Udita la relazione svolta dal Consigliere Andreina Occhipinti; Si è proceduto ai sensi dell'art. 610, comma 5 bis, cod. proc. pen Ritenuto in diritto 1.Con la sentenza impugnata la Corte di appello di Lecce, in rifor ria della sentenza del GUP del Tribunale di Lecce, ha ridotto la pena inflitta a Iengo Cesare nella misura, concordata fra le parti, di un anno e mesi quattro di reclusione per il delitto contestato di cui all'art. 497 bis cod.pen., previa rinuncia ai motivi inerenti alla responsabilità dell'imputato.

2. L'imputato ha proposto ricorso a mezzo del proprio difensore, dE ducendo violazione di norma processuale e mancanza di motivazione ai sensi de l'articolo 606 lettera e cod. proc. pen. per la mancata verifica in ordine alla sussistenza delle ragioni di proscioglimento elencate dall'articolo 129 cod. proc. pen. Considerato in diritto 1.11 ricorso è inammissibile. 1.In tema di concordato in appello, secondo l'insegnamento di legit irnità, è ammissibile il ricorso in Cassazione avverso la sentenza emessa ai sensi dell'art.599 bis cod. proc. pen. che deduca motivi relativi alla formazione dellE volontà della parte di accedere al concordato, al consenso del pubblico ministro sulla richiesta ed al contenuto di riforma della pronuncia del giudice, men :re sono inammissibili le doglianze relative a motivi rinunciati, alla mancata vai Jtazione delle condizioni di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen. ed, altre sì, a vizi attinenti alla determinazione della pena che non si siano trasfusi nella illegalità della sanzione inflitta, in quanto non rientrante nei limiti edittali ovver diversa da quella prevista dalla legge (Sez.1, n. 944 del 23/10/2019, dep.:: 020, Rv 278170).

E', ancora, inammissibile il ricorso per Cassazione proposto in ielazione alla misura della pena concordata, atteso che il negozio processuale liberamente stipulato dalle parti, una volta consacrato nella decisione del giudice, non può essere unilateralmente modificato, salva l'ipotesi di illegalità de la pena concordata e «non sono deducibili in sede di legittimità questioni, pur rilevabili d'ufficio, oggetto di motivi di appello rinunciati in funzione dell'accordo s illa pena ex art. 599 bis cod.proc.pen.»(Sez. 5, n.46850 del 11/11/2022, Rv 283i 78).

Se ne deduce l' inammissibilità del ricorso in esame, in relazione alla mancata verifica delle ipotesi previste dall'articolo 129 cod proc pen. L' inammissibilità deve essere dichiarata de plano, ai sensi dell'art. 610 comma 5 bis, cod. proc. pen., trattandosi di ricorso avverso una sentenza proni nciata ai sensi dell'art. 599 bis cod. proc.pen.

2. In conclusione il ricorso deve essere dichiarato inarnmissi bile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della .s D mma di euro quattromila nel dispositivo a favore della Cassa delle ammende, non potendosi escludere profili di colpa nella proposizione dello stesso.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamen io delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della cas ;a delle ammende. Così è