Italian Court dismisses appeal against plea-bargain sentencing for inadmissible grounds under Article 448 of Criminal Procedure Code.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal against the plea-bargain sentencing decision inadmissible. The appellant argued for a violation of law regarding the aggravating circumstance, but the court held that appeals against plea-bargain sentences are strictly limited to specific statutory grounds. Since the appellant's complaint did not fall within these permitted categories, the appeal was rejected and the appellant was ordered to pay court costs.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.; Appeals against plea-bargain sentencing are admissible only for defects in the defendant's consent, lack of correlation between request and sentence, misclassification of facts, or illegality of the penalty, excluding general arguments on aggravating circumstances.
Parole chiave
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la seguente ORDINANZA ec,up sul ricorso proposto da: BALESTRA RICHARD nato a LUCCA il 01/11/2003 avverso la sentenza del 18/09/2024 del GIP TRIBUNALE di LUCCAudita la relazione svolta dal Consigliere EGLE PILLA;
RITENUTO IN FATTO
1.Con sentenza del 18 settembre 2024 il GIP del Tribunale di Lucca ha applicato, su richiesta delle parti, all'imputato Balestra Richard, la pena concordata per il reato di cui agli artt. 584, 61 n.5 cod. pen.
2. Avverso la decisione ha proposto ricorso il difensore e procuratore speciale articolando il seguente motivo di censura. 2.1. Con il motivo di ricorso è stata dedotta violazione di legge e vizio di motivazione in relazione al riconoscimento della circostanza aggravante di cui all'art. 61 n.5 cod. pen.
3. Il ricorso è stato deciso ai sensi dell'art.610 comma 5 bis cod. proc. pen.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è inammissibile.1.0ccorre premettere che, in base a quanto disposto dall'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen. — comma introdotto con la novellazione della legge 23 giugno 2017, n. 103 -, il pubblico ministero e l'imputato possono ricorrere per cassazione contro la sentenza di applicazione della pena su richiesta solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato stesso, al difetto di correlazione tra richiesta e sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza. 1.1.
Il motivo è manifestamente infondato non potendosi dedurre il vizio di motivazione in relazione ad una circostanza aggravante a seguito di accordo ex art.444 cod. proc. pen. a fronte, peraltro, di una motivazione della sentenza sul punto immune da vizi logici. 2.Alla inammissibilità del ricorso, consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. Consegue altresì, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen. l'onere del versamento di una somma, in favore della Cassa delle Ammende, determinata, in considerazione delle ragioni di inammissibilità del ricorso, nella misura di euro quattromila.
P.Q.M Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende Così deciso in Roma, 11 dicembre 2024 Il Consigliere estensore Il Pre