Cassation annuls acquittal due to trial court's failure to consider Guardia di Finanza evidence proving defendant's residence.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Procuratore della Repubblica successfully appealed the acquittal of Francesco Panciullo for theft of electricity, arguing the trial court misinterpreted witness testimony. The court found the lower tribunal erred by ignoring Guardia di Finanza documents confirming the defendant lived in the apartment with the tampered meter. Consequently, the cassation court annulled the acquittal and remanded the case for a new trial.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 595 c.p.; Art. 596 c.p.; Art. 600 c.p.: The conviction must be based on all relevant evidence; a trial court's failure to consider decisive proof establishing the defendant's residence at the crime scene constitutes a violation of the principle of motivation requiring annulment.
Parole chiave
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iato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Torre Annunziata nel procedimento a carico di: Panciullo Francesco nato a Torre del Greco il 17/08/1998 avverso la sentenza del 20/03/2025 del Tribunale di Torre Annunziata. Visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere Alessandro Ranaldi; lette le conclusioni del P.G.
RITENUTO IN FATTO
1.Il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Torre Annunziata ricorre avverso la sentenza resa daldetto Tribunale con cui Francesco Panciullo è stato assolto dal reato di furto di energia elettrica a lui ascritto per non aver commesso il fatto.
2. La parte pubblica ricorrente deduce vizio di motivazione, per travisamento della deposizione resa dal teste di p.g. Viola Nunzio, il quale, diversamente da quanto ritenuto dal Tribunale, ha dichiarato di avere accertato chi fossero gli effettivi utilizzatori della fornitura Enel oggetto di furto.
3. Il Procuratore Generalein sede, nella sua requisitoria scritta, ha concluso per l’annullamento con rinvio della sentenza impugnata.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1.Il ricorso è fondato.
2. Si deve convenire con il ricorrente in ordine alla carenza e illogicità della motivazione offerta dal Tribunale per assolvere l’imputato dal reato ascritto.
3. Il Tribunale ha ritenuto che non vi fosse certezza in ordine all’effettivo utilizzatore dell’immobile servito dall’allaccio abusivo, non potendosi ritenere prova sufficiente la mera intestazione del contatore. Tuttavia, il ricorrente ha fondatamente evidenziato che il giudice ha omesso di considerare che nell’informativa della Guardia di Finanza- acquisita agli atti e prodotta dal ricorrente, in ossequio al principio di autosufficienza del ricorso -si era dato atto che dagli accertamenti effettuati era emerso che l’imputato dimorava proprio nell’appartamento servito dal contatore manomesso, ubi cato al primo piano,lato destro, dell’immobile di V ia Rosselli n.
5. La circostanza è stata confermata dalle dichiarazioni rese dal teste di p.g. Viola Nunzio, la cui deposizione risulta pure allegata al ricorso.
4. Appare dunque configurabile il dedotto vizio di travisamento per omissione, stante la mancata valutazione di una prova decisiva ai fini dell’accertamento del fatto-reato.
5. Consegue l’annullamento della sentenza impugnata e il rinvio, per nuovo giudizio, al giudice di merito individuato in dispositivo. P.Q.M Annulla la sentenza impugnata e rinvia, per nuovo giudizio, al Tribunale di Torre Annunziata, in diversa persona fisica. Così deciso il 18 novembre 202