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Sentenza — n. 41649/2025 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal against conviction for false declaration of family income and status in legal aid request.

Numero d'incarto Sentenza — n. 41649/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation rejected Francesco Giorgi's appeal against a second-instance ruling that convicted him of falsely declaring his family structure and income when applying for free legal aid. Giorgi argued he lacked intent due to his prison confinement and claimed the pension was not taxable income, while the prosecution argued family ties persist regardless of physical cohabitation. The court held that the crime of generic intent was established by his conscious omission of family income, dismissed the non-prosecution claim as procedurally precluded, and rejected the prescription defense due to interrupting acts extending the limitation period.

Regesto Legislator

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Art. 95 DPR 115/2002; Art. 131-bis cod. pen.; Art. 161 cod. pen.: False declaration of family income in legal aid applications constitutes a crime of generic intent regardless of physical cohabitation, and the non-prosecution cause is precluded in appeal if not raised at trial, while interruption of limitation periods applies upon recidivism.

Parole chiave

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false declaration of income legal aid eligibility generic criminal intent prescription interruption family status definition procedural preclusion recidivism effects false dichiarazioni senza giuramento

Disposizioni normative citate

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Art. 95 DPR 115/2002
202 4 , la Corte di appello di Perugia, in riforma della sentenza assolutoria emessa dal Tribunale di Spoleto, ha dichiarato Francesco Giorgi responsabile del reato di cui all’art. 95 d.P.R.
Art. 131-bis cod. pen.
II) Mancata applicazione della causa di non punibilità di cui all’art. 131-bis cod. pen., stante l’esiguità del danno.
Art. 161, comma 2 cod. pen.
Il motivo sub III) è infondato, visto che all’applicazione della contestata recidiva reiterata consegue , stante la pacifica presenza di atti interruttivi , un termine massimo di prescrizionedel reato in esame (commesso nel 2014) pari a sedici anni e otto mesi, ai sensi dell’art. 161, comma 2, cod.
art. 95 d.P.R. 115/2002
202 4 , la Corte di appello di Perugia, in riforma della sentenza assolutoria emessa dal Tribunale di Spoleto, ha dichiarato Francesco Giorgi responsabile del reato di cui all’art. 95 d.P.R.
art. 131-bis cod. pen
II) Mancata applicazione della causa di non punibilità di cui all’art. 131-bis cod. pen., stante l’esiguità del danno.

Giurisprudenza citata

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Sez. 4, n. 46853 del 12/10/2023, Mustacchio
Sez. 4, n. 46853 del 12/10/2023, Mustacchio, Rv.
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Testo completo

iato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: Giorgi Francesco nato a San Luca il 15/11/1941 avverso la sentenza del 12/07/2024 della Corte d'appello di Perugia. Visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere Alessandro Ranaldi; lette le conclusioni del P.G. RITENUTO IN FATTOE

CONSIDERATO IN DIRITTO

1.Con sentenza del 12.7 . 202 4 , la Corte di appello di Perugia, in riforma della sentenza assolutoria emessa dal Tribunale di Spoleto, ha dichiarato Francesco Giorgi responsabile del reato di cui all’art. 95 d.P.R. 115/2002, per avere falsamente dichiarato, relativamente alla domanda di ammissione al patrocinio gratuito presentata in data 1.10.2014, che la propria famiglia anagrafica era costituita dal solo istante e di aver percepito un reddito imponibile pari a 0,00 euro, mentre era risultato che lo stesso aveva un nucleo familiare compostoda moglie e figli percettori di redditi e lui stesso aveva percepito una indennità di euro 7.410,00 nell’anno 2013.

2. Avverso tale sentenza propone ricors o per cassazione l’imputato , per mezzo delsuo difensore, lamentando quanto segue. I) Violazione di legge, perinsussistenza del reato sotto il profilo del dolo, atteso che l’istanza era stata presentata quando il ricorrente si trovava ristretto in carcere da alcuni anni, per cui aveva perso l’originaria residenza anagrafica. Inoltre, l’istante aveva ritenuto che i l trattamento pensionistico percepito, di natura assistenziale e previdenziale, non potesse considerarsi come reddito da dichiarare. II) Mancata applicazione della causa di non punibilità di cui all’art. 131-bis cod. pen., stante l’esiguità del danno. III) Omessa dichiarazione di estinzione del reato per prescrizione, trattandosi di fatto risalente al 2014.

3. Il Procuratore generale, con requisitoria scritta, ha concluso per l’inammissibilità del ricorso.

4. Il ricorso è infondato e va, pertanto, rigettato. 4.1.Il motivo sub I) è stato formulato in termini meramente oppositivi rispetto ad una sentenza che ha motivatamente ritenuto la configurabilità del reato, anche sotto il profilo della sussistenza del dolo generico, per avere l’imputato consapevolmente taciuto il reddito dei familiari, a fronte dell’irrilevanza costituita dal suo trasferimento forzoso in stato di detenzione. Invero, in tema di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, il rapporto di convivenza familiare, essendo caratterizzato da continuativi rapporti di affetto, da costante comunanza di interessi, da comuni responsabilità e dunque da un legame stabile e duraturo, prescinde dalla coabitazione fisica e non può ritenersi escluso dallo stato di detenzione, pur protratto nel tempo, di uno dei componenti del nucleo familiare, il quale, anche in tale ipotesi, non può omettere di indicare nell'istanza di ammissione il reddito dei familiari conviventi (cfr.

Sez. 4, n. 46853 del 12/10/2023, Mustacchio, Rv. 285343 -01). 4.2. Il motivo sub II) è inammissibile , atteso che in sede di gravame di merito non risulta che la difesa dell’imputato abbia mai invocato l’applicazione della causa di non punibilità di cui all’art. 131-bis cod. pen.; ne discende che tale questione è ormai preclusa in questa sede. 4.3. Il motivo sub III) è infondato, visto che all’applicazione della contestata recidiva reiterata consegue , stante la pacifica presenza di atti interruttivi , un termine massimo di prescrizionedel reato in esame (commesso nel 2014) pari a sedici anni e otto mesi, ai sensi dell’art. 161, comma 2, cod. pen.

5. Al rigetto del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. P.Q.M Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso il 18 nov