Italian Court dismisses appeal for inadmissibility due to improper timing of continuity claim in criminal proceedings.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the request to recognize criminal continuity was improperly raised during the hearing rather than in the written appeal act. The appellant argued for continuity with prior judgments, but the prosecution contended the timing violated procedural rules regarding devolutive effect and new grounds. The court ruled that such requests must be filed with the initial appeal document or as new grounds post-finality to ensure timely judicial review.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 585, comma 4, cod. proc. pen.; Art. 671, cod. proc. pen.: In appeal proceedings, requests for continuity must be filed with the appeal act or as new grounds after finality to comply with devolutive effect and timely review requirements.
Parole chiave
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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: RUVOLO FRANCESCO nato a MILAZZO il 01/03/1956 avverso la sentenza del 19/03/2025 della CORTE APPELLO di MESSINAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA TERESA ARENA; letta la requisitoria scritta del P.G., in persona del Sostituto Procuratore LUCA TAMPIERI, che ha concluso chiedendo dichiararsi inammissibile il ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. La Corte di appello, di Messina, in data 19 marzo 2024, ha confermato la sentenza emessa dal Tribunale di Barcellona P.G., nei confronti di Francesco Ruvolo in relazione al reato di cui all'art. 624 bis cod. pen., così riqualificato l'originario reato di cui all'art. 648 cod. pen.
2. Avverso la sentenza è stato proposto ricorso affidato ad un unico motivo con cui si deduce il vizio di motivazione in relazione alla richiesta di riconoscimento della continuazione tra il fatto oggetto del presente giudizio e quelli giudicati con la sentenza emessa nell'ambito del procedimento n. 1290/2017 R.G.N.R. definiti con sentenza n. 1614/2000 emessa dalla stessa Corte di appello, giusta richiesta formulata all'udienza e sentenza depositata in copia e del tutto disattesa dal giudice di secondo grado.
3. Il P.G., in persona del sostituto Luca Tampieri, ha depositato requisitoria scritta chiedendo dichiararsi inammissibile il ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è inammissibile. Come evidenziato dallo stesso ricorrente, la richiesta di riconoscimento della continuazione veniva inoltrata, non con l'atto di appello ma all'udienza celebrata dinanzi alla Corte di appello allorquando la difesa, depositata la copia della sentenza, della quale, invero è neppure specificato se divenuta irrevocabile e, se si, quando. Nel primo caso, invero, il ricorrente avrebbe dovuto confrontarsi con i principi sanciti da questa Corte secondo cui « È conforme all'effetto devolutivo dell'appello la sentenza che omette di pronunciare sulla richiesta di riconoscimento del vincolo della continuazione con altri reati oggetto di titoli pregressi formulata, anziché con l'atto introduttivo, solo in corso di procedimento unitamente alla produzione dei titoli stessi» (Sez. 2, n. 10470 del 12/02/2016, Rv. 266655 - 01;
Sez. 5, n. 51473 del 24/09/2019, Rv. 277745 - 01). Nel secondo caso, il ricorrente avrebbe dovuto attenersi al dictum di questa Corte secondo cui «in tema di giudizio di appello, la richiesta di applicazione della continuazione in relazione a un reato giudicato con sentenza di condanna divenuta irrevocabile dopo la scadenza del termine per proporre impugnazione è ammissibile solo se avanzata con i motivi nuovi ai sensi dell'art. 585, comma 4, cod. proc. pen., in quanto, ferma restando la sua proponibilità in sede di esecuzione ex art. 671 cod.proc. pen., la relativa questione può essere introdotta nel giudizio di cognizione solo con modalità tali da consentire al giudice di prenderne conoscenza tempestivamente e in maniera adeguata» (Sez. 1, n. 6348 del 14/10/2022, dep. 2023, Rv. 284409 - 01;
Sez. 2, n. 33098 del 01/07/2021, Rv. 281915 - 01). Da quanto detto discende la manifesta infondatezza del motivo di ricorso.
5. Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento in favore della Cassa delle ammende della somma di euro tremila.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Deciso il 13 novembre 2025 La Conyilira est. Il Pre 'i-nte Maria eJe Arena Salv