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Sentenza — n. 38833/2025 — snpen Generato dall'IA

Italian Supreme Court annuls appeal judgment for omitting vehicle confiscation accessory penalty despite clear ownership evidence.

Numero d'incarto Sentenza — n. 38833/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Accolto (Allowed)

Sintesi Legislator

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The Procuratore Generale successfully appealed the Bologna Court of Appeal's decision, which had omitted the accessory penalty of vehicle confiscation. The defense argued this violated the prohibition of *reformatio in peius* since the confiscation was not requested at the appellate stage. The Court ruled that while the general prohibition does not apply to new administrative penalties, the specific law mandates confiscation when the vehicle belongs to the offender, leading to the annulment.

Regesto Legislator

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Art. 186, comma 7, CdS; Art. 597, comma 3, cod. proc. pen.; Art. 620, lett. 1, cod. proc. pen.: The prohibition of aggravation in appeal does not bar the imposition of a new accessory administrative penalty mandated by law if the factual prerequisites, such as vehicle ownership, are established.

Parole chiave

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accessory penalty confiscation vehicle ownership evidence reformatio in peius prohibition administrative sanction application Italian criminal procedure code Supreme Court annulment procuratore generale appeal confisca del veicolo a motore

Disposizioni normative citate

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Art. 186, comma 7, CdS
all'art. 186, comma 7, CdS, applicando la sanzione accessoria della sospensione della patente di guida per la durata di un anno.
Art. 597, comma 3, cod. proc. pen.
Va premesso che, in base al consolidato orientamento di questa Corte, il divieto di cui all'art. 597, comma 3, cod.
Art. 620, lett. 1, cod. proc. pen.
Risultando dagli atti la proprietà del veicolo in capo all'imputata (cfr.verbale di sequestro allegato al ricorso) la sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio disponendosi, ai sensi dell'art. 620, lett.1, cod proc.

Giurisprudenza citata

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Sez. 4, n. 13860 del 13/02/2020, Bettegazzi
Sez. 4, n. 32248 del 28/06/2022, Cudalb
279138; Sez. 4, n. 32248 del 28/06/2022, Cudalb, Rv.
Sez. 3, n. 39511 del 15/09/2022
Sez. U, n. 23428 del 25/02/2010, Pg in proc. Caligo
186, comma 7, CdS (Sez. U, n. 23428 del 25/02/2010, Pg in proc. Caligo; Rv.
Sez. 4, n. 23968 del 08/06/2010, Pg in proc. Ceccarelli
247042 - 01; Sez. 4, n. 23968 del 08/06/2010, Pg in proc. Ceccarelli, Rv.
Sez. 4, n. 32427 del 03/11/2011
247909 - 01; Sez. 4, n. 32427 del 03/11/2011, Rv.
Sez. 4, n. 5013 del 15/01/2014, Vidili
253128 - 01; Sez. 4, n. 5013 del 15/01/2014, Vidili, non massimata).
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: Procuratore Generale presso Corte d'appello di Bologna nel procedimento a carico di: Pasecinic Natalia nato a BALTI (MOLDAVIA) il 20/08/1969 avverso la sentenza del 01/04/2025 della Corte d'appello di Bologna Visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere Loredana Micciche'; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore SABRINA PASSAFIUME che ha concluso chiedendo l'annullamento della sentenza impugnata

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza emessa il 1 aprile 2025 la Corte di Appello di Bologna ha confermato la sentenza del Tribunale di Reggio Emilia che aveva condannato Pasecinic Natalia alla pena di mesi sei di arresto ed euro mille di ammenda per il reato di cui all'art. all'art. 186, comma 7, CdS, applicando la sanzione accessoria della sospensione della patente di guida per la durata di un anno.

2. Ricorre per cassazione il Procuratore generale presso la Corte d'appello di Bologna.

3. Con unico motivo, lamenta vizio di cui all'art. 606, primo comma, lett. b). La Corte territoriale aveva omesso di applicare la sanzione accessoria della confisca del veicolo, ricorrendone i presupposti di legge, in quanto emergeva ampiamente dagli atti che si trattava di veicolo di proprietà dell'imputata. Rappresenta, al riguardo, che la circostanza era stata contestata nel capo di imputazione; che nelle conclusioni formulate in sede di giudizio di appello, la Procura generale aveva richiesto l'applicazione della sanzione accessoria della confisca, in quanto previsto dalla legge; che la proprietà del veicolo risultava documentalmente dimostrata dal verbale di sequestro amministrativo, allegato al ricorso, nel quale si attestava che l'autovettura veicolo Volkswagen Polo targata BZ403LA era sottoposta a vincolo in quanto di proprietà della conducente e, inoltre, la stessa imputata aveva confermato la circostanza in dibattimento.

4. Il Procuratore generale ha concluso per l'annullamento della sentenza impugnata.

5. Il difensore dell'imputata ha depositato memoria in cui ha insistito per l'inammissibilità del ricorso, sussistendo violazione del divieto di reformatio in peius. L'applicazione della sanzione accessoria della confisca, infatti, non era stata richiesta in fase di appello, ma soltanto con il ricorso in cassazione.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è fondato.

2. Va premesso che, in base al consolidato orientamento di questa Corte, il divieto di cui all'art. 597, comma 3, cod. proc. pen. riguarda i casi di aggravamento della pena, di applicazione di una più grave misura di sicurezza, di pronuncia di proscioglimento con formula meno favorevole o di revoca dei benefici e non quello di irrogazione di una nuova o più grave sanzione amministrativa accessoria, imposta dalla norma incriminatrice ( Sez. 4, n. 13860 del 13/02/2020, Bettegazzi, Rv. 279138; Sez. 4, n. 32248 del 28/06/2022, Cudalb, Rv. 283523, secondo cui, nel caso di appello proposto dal solo imputato, non integra violazione del divieto di reformatio in peius l'irrogazione, in relazione al reato di cui all'art. 186, comma 2, lett.

c) e comma 2-bis, C.d.S., della revoca della patente di guida in luogo della sua sospensione, disposta in primo grado; cfr. anche Sez. 3 - , n. 39511 del 15/09/2022, Rv. 283711 - 01).

3. Ciò posto, secondo giurisprudenza ormai pacifica, la confisca del veicolo riveste natura di sanzione amministrativa accessoria, che consegue ex lege alla commissione del reato di cui all'art. 186, comma 7, CdS (Sez. U, n. 23428 del 25/02/2010, Pg in proc. Caligo; Rv. 247042 - 01; Sez. 4, n. 23968 del 08/06/2010, Pg in proc. Ceccarelli, Rv. 247909 - 01; Sez. 4, n. 32427 del 03/11/2011, Rv. 253128 - 01; Sez. 4, n. 5013 del 15/01/2014, Vidili, non massimata).

4. Risultando dagli atti la proprietà del veicolo in capo all'imputata (cfr.verbale di sequestro allegato al ricorso) la sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio disponendosi, ai sensi dell'art. 620, lett.1, cod proc. pen., l'applicazione della sanzione amministrativa accessoria della confisca del veicolo di proprietà dell'imputata.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente alla omessa confisca del veicolo Volkswagen Polo tg.BZ403LA; sanzione accessoria che applica. Così è deciso, 11/11/2025