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Ordinanza — n. 32147/2025 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal as inadmissible due to unqualified lawyer and non-appealable fine penalty.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 32147/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeal inadmissible, ordering the transmission of files to the Supreme Court for potential requalification. The lower court rejected the appeal because the conviction involved only a fine or substituted penalty, which are legally non-appealable under Article 593 of the Code of Criminal Procedure. Furthermore, the appeal was filed by a defense attorney not enrolled in the Special Roll of the Court of Cassation, violating Article 591.

Regesto Legislator

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Art. 593, comma 3 cod. proc. pen.; Art. 591, comma 1 lett. a) cod. proc. pen.: Sentences imposing only a fine or substituted penalty are non-appealable, and appeals must be lodged by lawyers enrolled in the Special Roll of the Court of Cassation.

Parole chiave

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non-appealable fine penalty special roll of Cassation inadmissible appeal substituted custodial penalty unqualified defense attorney rinuncia al dibattimento orale facoltà di astenersi dal testimoniare oltraggio alla corte

Disposizioni normative citate

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Art. 593, comma 3, cod. proc. pen.
L’appello proposto contro la sentenza del Tribunale è stato dichiarato inammissibile osservando che,ai sensi dell’art. 593, comma 3, cod. proc. pen. come modificato dal d.lgs.
Art. 591, comma 1, lett. a), cod. proc. pen.
Robert Venturi del foro di Bologna, non iscritto nell’albo speciale della Corte di cassazione e, dunque, da persona non legittimata ai sensi dell ’ art. 591, comma1, lett.
Art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen.
d.lgs. 10 ottobre 2022 n. 150
come modificato dal d.lgs. 10 ottobre 2022 n. 150, «sono in ogni caso inappellabili le sentenze di condanna per le quali è stata applicata la sola pena dell’ammenda o la pena sostitutiva del lavoro di pubblica utilità».
Art. 34, comma 1, lett. a), d.lgs. 22 ottobre 2022 n. 150
( come novellato dall ’ art. 34, comma 1, lett.

Giurisprudenza citata

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Sez. 1, n. 13795 del 12/12/2024
689(Sez. 1, n. 13795 del 12/12/2024 , dep.
Sez. 3, n. 20573 del 13/03/2024
Sez. 1, n. 33605 del 09/05/2024
286360 ; Sez. 1, n. 33605 del 09/05/2024, non massimata; Sez.
Sez. 1, n. 26308 del 23/03/2023
33605 del 09/05/2024, non massimata; Sez. 1, n. 26308 del 23/03/2023 non massimata).
Sez. 4, n.17277 del 06/05/2025
Un potenziale contrasto che sembrava delinearsi su questo punto è stato progressivamente composto, tanto che anche la Quarta Sezione, inizialmente orientatasi in senso diverso, è giunta alle conclusioni sopra illustrate (Sez. 4, n.17277 del 06/05/2025, Rv.
Sez. 4, n. 24882 del 29/04/2025
Ordinanza n. 28154 del 26/06/2025
A ciò deve aggiungersi che, con ordinanza n. 28154 del 26/06/2025 la Prima Sezione penale ha rimesso alle Sezioni Unitela seguente questione:
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Testo completo

ato la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: Orlando Saverio nato a BOLOGNA il 31/01/1972 avverso la sentenza del 27/11/2023 del TRIBUNALE di Ravenna Visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; Udita la relazione svolta dal Consigliere Lucia Vignale;

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Con ordinanza in data 17 aprile 2025,la Corte di appello di Bologna ha dichiarato inammissibile l’appello proposto contro la sentenza, pronunciata dal Tribunale di Ravenna il 27 novembre 2023,con la quale Saverio Orlando è stato dichiarato responsabile del reato di cui all’art. 186, comma 2, lett.

c) d.lgs. 30 aprile 1992 n. 285 (commesso il 31 luglio 2022) e condannato alla pena di mesi cinque di arresto ed € 3.000 di ammenda, con sostituzione della pena detentiva nella pena pecuniaria di € 15.000 di ammenda (€ 100 per ciascun giorno di detenzione). Con la medesima sentenza è stata applicata all’imputato la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida per la durata di anni due.

2. L’appello proposto contro la sentenza del Tribunale è stato dichiarato inammissibile osservando che,ai sensi dell’art. 593, comma 3, cod. proc. pen. come modificato dal d.lgs. 10 ottobre 2022 n. 150, «sono in ogni caso inappellabili le sentenze di condanna per le quali è stata applicata la sola pena dell’ammenda o la pena sostitutiva del lavoro di pubblica utilità». La Corte di appello ha osservato che, pur non essendo appellabile, la sentenza è tuttavia impugnabile con ricorso per Cassazione . Ha r itenuto pertanto che gli atti dovessero essere trasmessi a questa Corteai sensi dell’art. 568, comma 5, cod. proc. pen.

3. Si deve preliminarmente osservare che, nel dichiarare inammissibile l’impugnazionedisponendo la trasmissione degli atti a questa Corte ai fini della eventuale riqualificazione dell’appello in ricorso, la Corte territoriale ha fatto corretta applicazione dei principi di diritto che regolano la materia. Secondo un orientamento giurisprudenziale che si è progressivamente consolidato, infatti, le sentenze di condanna con le quali è stata inflitta la pena dell’ammenda, «anche se in sostituzione in tutto o in parte di quella dell’arresto» sono inappellabili, per effetto del disposto dell’art. 593, comma 3, cod. proc. pen. ( come novellato dall ’ art. 34, comma 1, lett. a), d.lgs. 22 ottobre 2022, n.150), e della contestuale introduzione delle pene sostitutive delle pene detentive brevi di cui agli artt.20 bis cod. pen. e 53 e ss. legge 24 novembre 1981, n. 689(Sez. 1, n. 13795 del 12/12/2024 , dep. 2025 , Rv. 287878 ;

Sez. 3 , n. 20573 del 13/03/2024, Rv. 286360 ; Sez. 1, n. 33605 del 09/05/2024, non massimata; Sez. 1, n. 26308 del 23/03/2023 non massimata). Un potenziale contrasto che sembrava delinearsi su questo punto è stato progressivamente composto, tanto che anche la Quarta Sezione, inizialmente orientatasi in senso diverso, è giunta alle conclusioni sopra illustrate (Sez. 4, n.17277 del 06/05/2025, Rv. 288073 ; Sez. 4, n. 24882 del 29/04/ 2025 non massimata). A ciò deve aggiungersi che, con ordinanza n. 28154 del 26/06/2025 la Prima Sezione penale ha rimesso alle Sezioni Unitela seguente questione:

«se, in tema di mezzi di impugnazione, a norma del disposto dell’art. 34, comma 1, lett.

a) d.lgs. 10 ottobre 2022 n. 150 e della contestuale introduzione delle pene sostitutive delle pene detentive brevi di cui agli artt.20 bis cod. pen. e 53 e ss. legge 24 novembre 1981, n. 689, la sentenza di condanna con la quale è stata inflitta la pena dell’ammenda, anche se in sostituzione – in tutto o in parte – di quella dell’arresto, sia ordinariamente impugnabile con l’appello o, viceversa, sia in ogni caso inappellabile»; ma,con provvedimento in data 4 settembre 2025, la Prima Presidente ha disposto la restituzione del ricorso alla sezione remittente sottolineando che la riflessione giurisprudenziale si è ormai orientata «nel senso di una convergenza sulla linea della sola ricorribilità per cassazione della sentenza con cui sia irrogata la pena dell’ammenda, anche se in sostituzione –in tutto o in parte –con quella dell’arresto».

4. Tanto premesso,si deve osservare che l ’ appello , qualificato come ricorso per cassazione, è inammissibile perché proposto da un difensore, l ’ avv. Robert Venturi del foro di Bologna, non iscritto nell’albo speciale della Corte di cassazione e, dunque, da persona non legittimata ai sensi dell ’ art. 591, comma1, lett. a), cod. proc. pen.

5. L’inammissibilità può essere dichiarata senza formalità di procedura a norma dell’art.610, comma 5-bis, cod. proc. pen. e comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. A carico del ricorrente deve essere posto, inoltre,l’onere del versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, determinata, in considerazione delle ragioni di inammissibilità del ricorso, nella misura di euro tremila. P.Q.M Dichiara inammissibile il ricorso e condanna ilricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il