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Sentenza — n. 25932/2025 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal claiming lack of Italian interpreter in plea bargain proceedings. Appeal rejected as plea bargain precludes nullity claims. Court upholds agreed sentence despite language issues.

Numero d'incarto Sentenza — n. 25932/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeal inadmissible, rejecting the claim that the lack of an Italian interpreter during the plea bargain rendered the proceedings null. The defendant argued that without an interpreter, they could not understand the proceedings, but the court held that entering the simplified plea bargain procedure implies a waiver of such nullity defenses. Consequently, the agreed sentence stands, and the appellant was ordered to pay court costs.

Regesto Legislator

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Art. 444 c.p.p.; Art. 616 cod. proc. pen.: The access to the simplified plea bargain procedure precludes the defendant from raising nullity claims arising from the lack of translation of procedural acts, as the agreement itself supersedes such defects.

Parole chiave

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plea bargain procedure nullity of acts interpreter requirement waiver of defenses simplified trial language rights court costs difficoltà linguistiche

Disposizioni normative citate

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Art. 444 c.p.p.
Merkja Indrit a mezzo del proprio difensore, ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza del GIP presso il Tribunale di Milano con cui, in accoglimento della richiesta di applicazione della pena ex art. 444 c.p.p.
Art. 616 cod. proc. pen.
2.Alla dichiarata inammissibilità del ricorso consegue, per il disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali nonché al versamento, in favore della Cassa delle ammende della somma ce stim ai equo determinare in euro tremila.
art. 444 c.p
Merkja Indrit a mezzo del proprio difensore, ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza del GIP presso il Tribunale di Milano con cui, in accoglimento della richiesta di applicazione della pena ex art. 444 c.p.p.
artt. 110 c.p
proposta dalle parti veniva applicata la pena concordata di anni quattro e mesi otto di reclusione ed euro diciottomila di multa per il reato di cui agli artt. 110 c.p.
art. 616 cod. proc. pen
2.Alla dichiarata inammissibilità del ricorso consegue, per il disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali nonché al versamento, in favore della Cassa delle ammende della somma ce stim ai equo determinare in euro tremila.

Giurisprudenza citata

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Cass. sez. 2 n. 6575 del 2/02/2016
"patteggiamento" preclude all'imputato alloglotta, che non conosca la lingua italiana, la possibilità di eccepire la nullità derivante dalla mancata traduzione di una parte degli atti del procedimento (Cass. sez. 2 n. 6575 del 2/02/2016).
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: MERKJA INDRIT (CUI 03BWPL4) nato il 22/03/1984 avverso la sentenza del 16/12/2024 del GIP TRIBUNALE di MILANOudita la relazione svolta dal Presidente FRANCESCO MARIA CIAMPI; lette/sentite le conclusioni del PG

RITENUTO IN FATTO

1. Merkja Indrit a mezzo del proprio difensore, ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza del GIP presso il Tribunale di Milano con cui, in accoglimento della richiesta di applicazione della pena ex art. 444 c.p.p. proposta dalle parti veniva applicata la pena concordata di anni quattro e mesi otto di reclusione ed euro diciottomila di multa per il reato di cui agli artt. 110 c.p. e 73 comma 1 e 80 comma 2 DPR n. 309/1990 2. Il ricorrente ha chiesto l'annullamento della sentenza impugnata non emergendo dagli atti la prova della conoscenza da parte dell'imputato della lingua italiana e sottolineando che in sede di convalida dell'arresto in flagranza era stata necessaria la nomina di un interprete.

CONSIDERATO IN DIRITTO

3. Il ricorso è manifestamente infondato e come tale va dichiarato inammissibile. Il collegio condivide, infatti, la giurisprudenza secondo cui l'accesso al rito semplificato del cd. "patteggiamento" preclude all'imputato alloglotta, che non conosca la lingua italiana, la possibilità di eccepire la nullità derivante dalla mancata traduzione di una parte degli atti del procedimento (Cass. sez. 2 n. 6575 del 2/02/2016). Ed invero l'applicazione concordata della pena postula la rinunzia a fare valere eventuali nullità, diverse da quelle attinenti alla richiesta di patteggiamento e al consenso ad essa prestato, e ciò perché le dette nullità se verificatesi, devono ritenersi superate dall'accordo intervenuto tra le parti.

Il giudizio di applicazione della pena deve infatti, ritenersi svincolato dalla specificità delle forme processuali nel corso delle quali esso si è innestato. Da ciò consegue, con specifico riferimento al caso in esame, che l'accesso al rito alternativo del c.d. "patteggiamento" preclude all'imputato alloglotta, che non conosca la lingua italiana, la possibilità di eccepire la nullità derivante dalla mancata traduzione di parte degli atti del procedimento, anche perché proprio la libera scelta del rito lascia presupporre la conoscenza effettiva del contenuto di tali atti da parte dell'imputato e il pieno rispetto, sotto tale profilo, del diritto di difesa. 2.Alla dichiarata inammissibilità del ricorso consegue, per il disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali nonché al versamento, in favore della Cassa delle ammende della somma ce stim ai equo determinare in euro tremila.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 1