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Sentenza — n. 24294/2025 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal regarding income tax year reference for state legal aid eligibility. Appeal failed due to lack of proof for 2022 tax declaration submission. Court upheld revocation based on 2021 income exceeding limits.

Numero d'incarto Sentenza — n. 24294/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation dismissed the appeal against the revocation of state legal aid for Tullio Paolo. The applicant argued that the 2022 tax year should be the reference point because he had submitted a tax declaration for that year, despite the deadline not yet being due. The court rejected this, noting no tax declaration for 2022 was attached to the aid request, only source deduction certificates which did not prove the 2022 declaration was filed. Consequently, the 2021 income figure remained valid, confirming the applicant's ineligibility.

Regesto Legislator

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Art. 76 d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115; In matters of state legal aid, the latest tax declaration determining relevant income is the one for which the filing deadline has expired at the time of the request, unless a new declaration with a matured but not yet expired deadline was submitted.

Parole chiave

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state legal aid eligibility income tax declaration reference patrocinio a spese dello Stato tax year determination filing deadline expiration reddito non dichiarato proventi esenti da imposta deduzione dal reddito

Disposizioni normative citate

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Art. 76 d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
Ilprincipio del quale si invoca l’applicazione, ormai consolidato nella giurisprudenza della Sezione, prevede che «in tema di patrocinio a spese dello Stato, l'ultima dichiarazione,cui si deve fare riferimento per l'individuazione del reddito rilevante ai fini dell'ammissione al beneficio ex art. 76 d.P.R.
Art. 4, commi 6-ter e 6-quater, d.P.R. 22 luglio 1998, n. 322
Nel caso concreto, tuttavia, contrariamente a quanto affermato nel ricorso, all’istanzadi ammissione non è allegata alcuna dichiarazione dei redditi per l’anno 2022, essendo in atti le sole Certificazioni di cui all’art. 4, commi 6-ter e 6-quater, d.P.R.
Art. 616 cod. proc. pen.
5.Tali ragioni inducono al rigetto del ricorso; segue, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen.,la condanna della parte ricorrente al pagamento delle spese processuali.
art. 4 d.P.R. n.322/1998
Ladiversa rilevanza probatoria da attribuire alla Certificazione di cui all’art. 4 d.P.R. n.322/1998 (CU) rispettoalla dichiarazione dei redditi (Mod.
art. 76 d.P.R. n.115/2002
Ilprincipio del quale si invoca l’applicazione, ormai consolidato nella giurisprudenza della Sezione, prevede che «in tema di patrocinio a spese dello Stato, l'ultima dichiarazione,cui si deve fare riferimento per l'individuazione del reddito rilevante ai fini dell'ammissione al beneficio ex art. 76 d.P.R.
art. 616 cod. proc. pen
5.Tali ragioni inducono al rigetto del ricorso; segue, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen.,la condanna della parte ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Giurisprudenza citata

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Sez. 4, n. 43738 del 06/11/2024, Ruggiero
Sez. 4, n. 39182 del 09/05/2024, Dal Ponte
Sez. 4, n. 39182 del 09/05/2024, Dal Ponte, Rv.
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Testo completo

onunciato la seguente SENTENZA sulricorso proposto da: TULLIOPAOLO nato a AVERSA il 29/06/1981 avversoil decreto del 07/03/2025 del GIP TRIBUNALE di AVEZZANOudita la relazione svolta dal Consigliere EUGENIA SERRAO; lettala requisitoria del Procuratore generale, che ha concluso per il rigetto del ricorso RITENUTOINFATTO E

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Con provvedimento del 25 agosto 2023 il Tribunale di Avezzano, Ufficio del Giudiceper le Indagini Preliminari, aveva ammesso Tullio Paolo al patrocinio a spese dello Stato ma tale beneficio è stato revocato, con il provvedimento indicato in epigrafe, emesso dal medesimo giudice su istanza dell’Agenzia delle Entrate in quanto, a seguito di accertamenti sui redditi dell’istante e del suo nucleo familiare, per l’anno di imposta 2021 (anno di riferimento dell’istanza depositata il 10 agosto 2023), è stato riscontrato un reddito complessivo eccedente i limiti di legge, pari ad euro 17.241,00.

2. Paolo Tullio propone ricorso per cassazione censurando tale provvedimento per violazione ed errata applicazione degli artt. 76 e 77 d.P.R. 30 maggio 2002,n.115 nella partein cui afferma che il ricorrente non aveva i requisiti per l'ammissione al beneficio del patrocinio a spese dello Stato al momento della presentazione della domanda;nella parte in cui si ritiene che l'anno d'imposta 2021 sia l'anno di riferimento in merito all'istanza di ammissione depositata in data 10 agosto 2023. Secondo la difesa, applicando la più recente giurisprudenza di legittimità, il provvedimentodi revoca impugnato merita censura in quanto l'istanza di ammissione al patrocinioa spese dello Stato proposta dal ricorrente è stata presentata in data 10 agosto 2023 e, sebbene nel 2023 il termine per la presentazione della dichiarazione dei redditi relativi all'anno 2022 non fosse ancora scaduto, l'interessato aveva già comunque presentato una dichiarazione dei redditi (che, tra l'altro, è stata depositata a corredo dell'istanza).

Pertanto, si assume, il ricorrente era tenuto ad autocertificare il reddito percepito nell'anno d'imposta 2022. 3.Il Procuratore generale, con requisitoria scritta, ha concluso per il rigetto del ricorso. 4.Il ricorso è infondato. Ilprincipio del quale si invoca l’applicazione, ormai consolidato nella giurisprudenza della Sezione, prevede che «in tema di patrocinio a spese dello Stato, l'ultima dichiarazione,cui si deve fare riferimento per l'individuazione del reddito rilevante ai fini dell'ammissione al beneficio ex art. 76 d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, è quella rispetto allaquale, al momento del deposito dell'istanza, è scaduto il termine per la presentazione, salvo che il richiedente abbia presentato una nuova dichiarazione, il cui termine sia maturatoma non ancora scaduto, dovendo farsi riferimento, in tal caso, a quest'ultima» (Sez. 4, n. 43738 del 06/11/2024, Ruggiero, Rv. 287208 – 01;

Sez. 4, n. 39182 del 09/05/2024, Dal Ponte, Rv. 287073 -01). Nel caso concreto, tuttavia, contrariamente a quanto affermato nel ricorso, all’istanzadi ammissione non è allegata alcuna dichiarazione dei redditi per l’anno 2022, essendo in atti le sole Certificazioni di cui all’art. 4, commi 6-ter e 6-quater, d.P.R. 22 luglio1998, n.322 relative agli anni 2021 e 2022 concernenti i redditi soggetti a ritenuta alla fonte; non vi è, dunque, prova che, alla data del 10 agosto 2023, l’istante avesse presentato la dichiarazione dei redditi relativa all’anno 2022.

Ladiversa rilevanza probatoria da attribuire alla Certificazione di cui all’art. 4 d.P.R. n.322/1998 (CU) rispettoalla dichiarazione dei redditi (Mod. 730 o Mod. Unico) emerge conevidenza dal fatto che, per l’anno 2021, il CU allegato all’istanza indicava un reddito paria euro 5.197,68 mentre l’Agenzia delle Entrate ha accertato un reddito complessivo pari a euro 17.241,00, non potendosi dunque ritenere dimostrato che, con riferimento all’anno d’imposta 2022, non si sarebbe accertato il superamento della soglia prevista dall’art. 76 d.P.R. n.115/2002. 5.Tali ragioni inducono al rigetto del ricorso; segue, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen.,la condanna della parte ricorrente al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M Rigettail ricorso e condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese process