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Sentenza — n. 23104/2025 — snpen Generato dall'IA

Italian court dismisses late request for time extension due to lack of force majeure proof.

Numero d'incarto Sentenza — n. 23104/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Italian Court of Cassation declared the defendant's request for a time extension inadmissible because it was filed too late. The defendant argued that he only learned of the proceedings' conclusion after realizing a suspended sentence benefit was denied, claiming this constituted force majeure. The court rejected this, finding that the defendant had already been aware of the case status and the judgment date through the arrest and immediate trial, thus failing to meet the strict ten-day deadline required for such requests.

Regesto Legislator

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Art. 175, comma 2 c.p.p.; Art. 444 c.p.p.: A request for time extension is inadmissible if the party had prior knowledge of the proceedings' conclusion, as force majeure must be proven by showing an inability to act that was not already apparent.

Parole chiave

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time extension request force majeure proof procedural deadline late filing inadmissibility suspended sentence benefit mantenimento della carcerazione preventiva liberazione condizionale remissione della pena

Disposizioni normative citate

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Art. 175, comma 2 c.p.p.
Art. 444 c.p.p.
d.l. 21 febbraio 2005, n. 260
art. 175 cod.proc.pen

Giurisprudenza citata

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Sentenza 13 giugno 2000, n. 186 della Corte costituzionale
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Testo completo

nciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: LIKSALA DRITAN nato il 16/04/1987 istanza di restituzione in termine relativa alla sentenza del 11/07/2016 del TRIBUNALE di MONZA Udita la relazione svolta dal Consigliere ATTILIO MARI; lette le conclusioni del PG, che ha chiesto di dichiarare inammissibile il ricorso. udito il difensore RITENUTOIN FATTO E

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Dritan Liksala ha presentato istanza di restituzione nel termine, per impugnare con ricorso per cassazione la sentenza emessa il 11/07/2016 dal Tribunale di Monza, con la quale era stata applicata, su richiesta delle parti ai sensi degli artt.444 e ss. cod.proc.pen., la pena di mesi otto di reclusione ed € 3.000,00 di multa, in relazione al reato previsto dall’art.73, comma 5, d.P.R. 9 ottobre 1990, n.309.

2. Il difensore dell’istante h a esposto che , dalle “informazioni in possesso” del Liksala, risultava che lo stesso avesse chiesto di definire il suddetto procedimento con applicazione di una pena condizionalmente sospesa, prendendo invece atto, da informazioni assunte successivamente, che il relativo beneficio non era stato concesso, ritenendo quindi che tale elemento fosse idoneo a giustificare la rimessione nel termine per impugnare la sentenza di patteggiamento.

3. Il Procuratore generaleha depositato requisitoria scritta nella quale ha concluso per la dichiarazione di inammissibilità del ricorso.

4. L’istanza di rimessione in terminiè inammissibile, in quanto tardiva.

5. La deduzione dell’odierno ricorrente deve essere valutatain relazione all’art.175, comma 2, cod.proc.pen.,come modificato dal d.l. 21 febbraio 2005, convertito nella l. 22 aprile 2005, n.260, ai sensi del quale «Il pubblico ministero, le parti private e i difensori sono restituiti nel termine stabilito a pena di decadenza, se provano di non averlo potuto osservare per caso fortuito o forza maggiore. La richiesta per la restituzione nel termine è presentata, a pena di decadenza, entro dieci giorni da quello nel quale è cessato il caso fortuito o la forza maggiore».

6. Va quindi ritenuto che, sulla scortadelle stesse deduzioni contenute nel ricorso, costituisce circostanza acquisita quella in base alla quale l’istante abbia avuto conoscenza tanto della pendenza del procedimento quanto della sua definizione, avvenuta all’udienza del 11/07/2016 –all’esito di giudizio direttissimo conseguente ad arresto in flagranza – mediante una sentenza di applicazione della pena, ai sensi dell’art.444 cod.proc.pen., nel cui ambito non era stato disposto il beneficio della sospensione condizionale della penamedesima. Avendo, quindi, lo stesso istantedato atto di avere avuto tempestiva ed effettiva conoscenza del provvedimento, ne consegue che il rimedio della richiesta di rimessione in termini è stato tardivamente proposto; essendo lo stesso da attivare, ai sensi del citato art. 175 cod.proc.pen., nel termine di dieci giorni dal momento in cui è cessata la dedotta situazione di caso fortuito o forza maggiore.

7. Alla declaratoria d'inammissibilità segue la condanna dell’istanteal pagamento delle spese processuali; ed inoltre, alla luce della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», l’istanteva condannato al pagamento di una somma che si stima equo determinare in euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M Dichiara inammissibile l’istanza e condanna l’istante al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso il 6 giugno 2025 Il Consigliere est