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Sentenza — n. 16378/2025 — snpen Generato dall'IA

Cassation annuls confiscation of money for drug possession due to lack of proven illicit origin under Art. 240-bis.

Numero d'incarto Sentenza — n. 16378/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation annulled the first-instance judgment regarding the confiscation of funds found in possession by the defendant, Rachid Chakraoui, for drug-related offenses. The lower court had confiscated money deemed proceeds of the crime based on a generic assertion of illicit origin without specific justification. The Court ruled that mere possession of drugs does not automatically justify confiscation of cash unless the defendant cannot explain the funds' source, a condition the lower court failed to properly examine.

Regesto Legislator

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Art. 240-bis cod. pen.; Art. 73, comma 5, D.P.R. n. 309/1990: Confiscation of money for mere drug possession requires proof of illicit origin or disproportionate value unexplained by the defendant, absent which the measure is invalid.

Parole chiave

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confiscation of proceeds drug possession offense provenance of funds disproportionate value Art. 240-bis code proceeds of crime annulment of judgment confisca dei proventi di reato

Disposizioni normative citate

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Art. 240-bis cod. pen.
309 del 1990 tra i delitti presupposto della confisca "per sproporzione" ex art. 240-bis cod. pen.; tale normativa è applicabile anche ai fatti commessi in epoca precedente all'entrata in vigore del D.L.
Art. 85-bis, D.P.R. n. 309/1990
Deve preliminarmente rilevarsi che, nel caso di specie, il fatto reato ascritto all'imputato è stato commesso in data successiva alla modifica introdotta all'art. 85-bis, D.P.R.
Art. 73, comma 5, D.P.R. n. 309/1990
159), che ha incluso la fattispecie di cui all'art. 73, comma 5, D.P.R.
D.L. 15 settembre 2023, n. 123
4, comma 3-bis del D.L. 15 settembre 2023, n. 123 (legge di conversione 13 novembre 2023, n.
art. 240-bis cod. pen
309 del 1990 tra i delitti presupposto della confisca "per sproporzione" ex art. 240-bis cod. pen.; tale normativa è applicabile anche ai fatti commessi in epoca precedente all'entrata in vigore del D.L.
art. 85-bis D.P.R. n. 309/90
pen., applicabile in ragione del rinvio operato dall'art. 85-bis D.P.R. n. 309/90 (Sez.
art. 240 cod. pen
283248), non essendo consentita, con riguardo a tale reato, la confisca del denaro né ai sensi dell'art. 240 cod. pen., né ai sensi dell'art.

Giurisprudenza citata

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Sez. 4, n. 14095 del 20/03/2024, Alvaro Aquino Hanry Balmore
Sez. 4, n. 14095 del 20/03/2024, Alvaro Aquino Hanry Balmore, Rv.
Sez. 6, n. 213 del 22/11/2023, Osawaru Matthew
Sez. 4, n. 20130 del 19/04/2022, Donato Carmelo
309/90 (Sez. 4, n. 20130 del 19/04/2022, Donato Carmelo, Rv.
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: CHAKRAOUI RACHID nato in MAROCCO il 01/10/1988 avverso la sentenza del 09/07/2024 del GIUDICE UDIENZA PRELIMINARE di Bergamo; udita la relazione della Consigliera Daniela Calafiore; lette le conclusioni della Procura generale, in persona del Sostituto Procuratore generale Marco Dall'Olio, con le quali si è chiesto l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata, limitatamente alla disposta confisca, con restituzione della somma all'avente diritto.

RITENUTO IN FATTO

1. Il Giudice delle indagini preliminari del Tribunale di Bergamo, con sentenza del 9 luglio 2024, ha applicato a Rachid Chakraoui la pena di mesi otto di reclusione ed euro 1.200 di multa, sostituita la pena detentiva con la multa di euro 12.000 e così complessivamente in euro 13.200, per il reato di cui agli artt. 110 cod.pen e 73, comma 5, D.P.R. n. 309/1990, commesso il 13 settembre 2023, perché, in concorso con altri, deteneva, al fine di cederla ad altri, sostanza stupefacente del tipo cocaina per gr. 11,10. Il giudice disponeva, altresì, la confisca della somma di euro 7.251,41, suddivisa in banconote di vario taglio, perché "provento della cessione", per come dimostrato dalle modalità di conservazione e dai bigliettini di carta riportanti cifre riferibili all'attività di spaccio.

2. Con l'unico motivo di ricorso, il ricorrente denuncia violazione di legge (art.240 cod. pen.), con riferimento alla disposta confisca poiché, anche in caso di patteggiamento e di applicazione della misura della confisca facoltativa, il giudice è tenuto a motivare le ragioni della disposta ablazione, nel caso insussistenti, in presenza di mera detenzione a fini di spaccio sicché non ne è provata la provenienza dall'attività di spaccio. 3.La Procura generale, in persona del Sostituto Procuratore generale Marco Dall'Olio, ha depositato conclusioni scritte, chiedendo l'annullamento senza rinvio del provvedimento impugnato, limitatamente alla disposta confisca della somma di denaro, con restituzione della stessa all'avente diritto.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il motivo è fondato. Deve preliminarmente rilevarsi che, nel caso di specie, il fatto reato ascritto all'imputato è stato commesso in data successiva alla modifica introdotta all'art. 85-bis, D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 dall'art. 4, comma 3-bis del D.L. 15 settembre 2023, n. 123 (legge di conversione 13 novembre 2023, n. 159), che ha incluso la fattispecie di cui all'art. 73, comma 5, D.P.R. n. 309 del 1990 tra i delitti presupposto della confisca "per sproporzione" ex art. 240-bis cod. pen.; tale normativa è applicabile anche ai fatti commessi in epoca precedente all'entrata in vigore del D.L. n. 123 cit., come questa Corte ha affermato, ai fini della individuazione del regime applicabile alla confisca, in quanto misura di sicurezza, per cui deve aversi riguardo alla legge in vigore al momento in cui è stata emessa la sentenza di primo grado (cfr. Sez. 4, n. 14095 del 20/03/2024, Alvaro Aquino Hanry Balmore, Rv. 286103; Sez. 6, n. 213 del 22/11/2023, dep. 2024, Osawaru Matthew, Rv. 285602).

2. Tanto premesso, va riaffermato che, in relazione al reato di illecita detenzione di sostanze stupefacenti, contestato all'imputato, il denaro rinvenuto nella sua disponibilità può essere sottoposto a confisca solo nel caso in cui ricorrano le condizioni previste all'art. 240-bis cod. pen., applicabile in ragione del rinvio operato dall'art. 85-bis D.P.R. n. 309/90 (Sez. 4, n. 20130 del 19/04/2022, Donato Carmelo, Rv. 283248), non essendo consentita, con riguardo a tale reato, la confisca del denaro né ai sensi dell'art. 240 cod. pen., né ai sensi dell'art. 73, comma 7-bis, D.P.R. cit., applicabili invece all'ipotesi di cessione di sostanza stupefacente, non sussistendo il necessario nesso tra il denaro oggetto di ablazione e il reato di mera detenzione per cui è affermata la responsabilità. 3.Ne consegue che, in relazione al reato di (sola) detenzione di sostanza stupefacente, di cui all'anzidetto art. 73, può procedersi alla confisca del denaro, trovato in possesso dell'imputato, anche quando si tratti di ipotesi di "lieve entità", di cui al comma 5 del citato articolo, e ricorrano le condizioni per la confisca in casi particolari, prevista dall'art. 240-bis cod. pen., ovvero si tratti di denaro, beni o altre utilità di cui il condannato non possa giustificare la provenienza e di cui, anche per interposta persona, risulti essere titolare o avere la disponibilità a qualsiasi titolo in valore sproporzionato rispetto al proprio reddito. 4.Nel caso di specie, la motivazione a sostegno della disposta confisca disattende i principi sinora richiamati, nella parte in cui afferma che la confisca viene disposta in quanto la somma è provento del reato, con affermazione distonica rispetto alla contestazione che azeeZ121 la sola detenzione al fine di spaccio,,e che non esamina le condizioni necessarie per disporre la confisca di cui all'art. 240-bis cod. pen., ma lascia intendere, in termini peraltro del tutto generici, la sussistenza di un profitto, inconferente, per le ragioni sopra espresse, con il reato contestato.

5. In conclusione, la sentenza impugnata deve essere annullata, limitatamente alla confisca della somma di danaro in sequestro, con rinvio, per nuovo giudizio sul punto, al Tribunale di Bergamo, in diversa persona fisica.

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata limitatamente alla confisca della somma di denaro, con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di