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Sentenza — n. 38984/2025 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal against home detention due to lack of argumentative connection and insufficient risk assessment.

Numero d'incarto Sentenza — n. 38984/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible because it lacked a sufficient argumentative connection to the lower court's decision. The appellant argued that electronic home detention was inadequate, but the court found the trial court's reasoning regarding the high risk of drug trafficking and money laundering was logical and well-supported by facts. Consequently, the appeal was rejected as generic and unfounded, and the appellant was ordered to pay court costs.

Regesto Legislator

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Art. 310 cod. proc. pen.; Art. 444 cod. proc. pen.: An appeal to the Court of Cassation is inadmissible if it fails to establish a clear argumentative link between the reasons supporting the lower court's decision and the grounds of the appeal, particularly when the lower court has provided a detailed and logical assessment of the risk of recidivism.

Parole chiave

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inadmissible appeal lack of argumentative connection home detention measure drug trafficking risk electronic monitoring court costs procedural defect misure sostitutive della carcerazione

Disposizioni normative citate

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Art. 310 cod. proc. pen.
Con ordinanza del 08/05/2024, il Tribunale di Bologna ha rigettato l'appello, proposto nell'interesse di BYKU Leonard ai sensi dell'art. 310 cod.
Art. 444 cod. proc. pen.
309 del 1990 - con quella degli arresti domiciliari, formulata all'udienza con cui il BYKU aveva definito la propria posizione ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen.
Art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.
Non derivando dall'odierno provvedimento la rimessione in libertà del ricorrente, la Cancelleria provvederà agli adempimenti comunicativi di cui all'art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.
art. 310 cod. proc. pen
Con ordinanza del 08/05/2024, il Tribunale di Bologna ha rigettato l'appello, proposto nell'interesse di BYKU Leonard ai sensi dell'art. 310 cod.
art. 444 cod. proc. pen
309 del 1990 - con quella degli arresti domiciliari, formulata all'udienza con cui il BYKU aveva definito la propria posizione ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen.

Giurisprudenza citata

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Sez. 2, n. 11951 del 29/01/2014, Lavorato, Rv. 259425 - 01
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Testo completo

la seguente SENTENZA Sul ricorso proposto da: BYKU Leonard, nato in Albania il 16/05/1992 avverso la sentenza emessa il 08/05/2024 dal Tribunale di Bologna visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione'svolta dal consigliere Vittorio Pazienza; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Lidia Giorgio, che ha concluso chiedendo dichiararsi l'inammissibilità del ricorso

RITENUTO IN FATTO

1. Con ordinanza del 08/05/2024, il Tribunale di Bologna ha rigettato l'appello, proposto nell'interesse di BYKU Leonard ai sensi dell'art. 310 cod. proc. pen., avverso l'ordinanza reiettiva dell'istanza di sostituzione della misura cautelare della custodia in carcere - applicata al ricorrente in relazione al reato di cui all'art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990 - con quella degli arresti domiciliari, formulata all'udienza con cui il BYKU aveva definito la propria posizione ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen.

2. Ricorre per cassazione il BYKU, a mezzo del proprio difensore, deducendo violazione di legge e vizio di motivazione, ritenuta apparente, con riferimento alla ritenuta inadeguatezza degli arresti domiciliari con braccialetto elettronico.

3. Con requisitoria ritualmente trasmessa, il Procuratore Generale sollecita una declaratoria di inammissibilità del ricorso, attesa la genericità e manifesta infondatezza delle questioni proposte.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è inammissibile, perché privo di adeguato confronto con le ragioni poste a sostegno della decisione di rigetto dell'appello proposto nell'interesse del BYKU.

2. Lungi dal risultare apparente, la motivazione del Tribunale ha diffusamente e tutt'altro che illogicamente esposto la propria valutazione di inadeguatezza di misure gradate, ritenute concretamente inidonee a neutralizzare il rischio di contatti con fornitori ed acquirenti della sostanza stupefacente. Oltre ad evidenziare l'assenza di apprezzabili elementi di novità rispetto al momento in cui il BYKU era stato tratto in arresto per la illecita detenzione di tre panetti di cocaina per complessivi kg. 2,76 (il ricorrente ha definito la propria posizione ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen.), il Tribunale ha posto in rilievo le connotazioni di assoluto allarme della vicenda, dal momento che il BYKU, prima di essere fermato dagli operanti che ne stavano monitorando i movimenti, ha cambiato ben tre vetture intestate ad altrettanti soggetti, all'interno delle quali custodiva lo stupefacente, materiale per il confezionamento, ben 10.000 Euro in contanti (cfr. pag. 5 dell'ordinanza impugnata, in cui si precisa tra l'altro il rinvenimento, nell'abitazione, di due macchine per il sottovuoto).

In tale quadro, il Tribunale ha escluso che gli arresti domiciliari, anche se corredati dal braccialetto elettronico, potessero adeguatamente fronteggiare il pericolo di recidiva, ben potendo l'attività illecita proseguire anche in regime domiciliare, assicurando la custodia e l'occultamento della droga e dei profitti del narcotraffico: valutazione ulteriormente rafforzata dall'assenza di elementi idonei a ricostruire il contesto dell'attività illecita in cui il BYKU si trovava ad operare (cfr. pag. 6). Si tratta di un percorso argomentativo particolarmente accurato e del tutto privo di criticità deducibili in questa sede, che è rimasto privo di effettiva confutazione da parte della 'difesa ricorrente (cfr. sul punto Sez. 2, n. 11951 del 29/01/2014, Lavorato, Rv. 259425 - 01, secondo la quale «è inammissibile il ricorso per cassazione quando manchi l'indicazione della correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'atto d'impugnazione, atteso che quest'ultimo non può ignorare le affermazioni del provvedimento censurato»).

3. Le considerazioni fin qui svolte impongono una declaratoria di inammissibilità del ricorso, e la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Non derivando dall'odierno provvedimento la rimessione in libertà del ricorrente, la Cancelleria provvederà agli adempimenti comunicativi di cui all'art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma disp. att. cod. proc. pen.