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Sentenza — n. 37772/2025 — snpen Generato dall'IA

Italian Court of Cassation annuls appeal judgment for acquittal due to ineffective prescription waiver made after prescription period expired.

Numero d'incarto Sentenza — n. 37772/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation annulled the Second Instance Court's judgment of acquittal, which had declared the crime extinguished by prescription. The appellant argued the waiver of prescription was valid, but the Court found it ineffective because it was formally made after the statutory limitation period had already expired. Consequently, the case was remanded for a new trial to properly assess criminal liability.

Regesto Legislator

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Art. 159 c.p.; Art. 160 c.p.: A waiver of prescription is ineffective if declared after the limitation period has matured or after the judgment in the degree where it matured.

Parole chiave

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prescription limitation period waiver of prescription criminal acquittal remand for new trial statutory limitation ineffective waiver criminal procedure rinuncia all'espropriazione

Disposizioni normative citate

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Art. 159 c.p.
Art. 160 c.p.
Art. 129 cod. proc. pen.
Nel caso di specie, il giudice dell'appello ha erroneamente dichiarato estinto il reato, constatando l'impossibilità di pronunciare un proscioglimento nel merito, ai sensi dell'art. 129 cod. proc. pen.
Art. 1161 cod. nav.
Con sentenza del 27 gennaio 2025, la Corte d'appello di Catanzaro — in riforma della sentenza di condanna del Tribunale di Catanzaro del 16 marzo 2021 — ha dichiarato non doversi procedere nei confronti dell'imputata, in relazione al reato di cui all'art. 1161 cod.
art. 129 cod. proc. pen
Nel caso di specie, il giudice dell'appello ha erroneamente dichiarato estinto il reato, constatando l'impossibilità di pronunciare un proscioglimento nel merito, ai sensi dell'art. 129 cod. proc. pen.

Giurisprudenza citata

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Sez. 4, del 26/09/2017, n. 48272
Sez. 4, del 12/11/2010, n. 119
271292; Sez. 4, del 12/11/2010, n. 119, Rv.
Sez. 6, del 04/11/2010, n. 42028
249349; Sez. 6, del 04/11/2010, n. 42028, Rv.
Sez. 2, del 15/11/2005, n. 527
248739; Sez. 2, del 15/11/2005, n. 527, Rv.
Sez. 5, n. 11928 del 17/01/2020
Deve richiamarsi, inoltre, l'ulteriore principio, secondo cui deve considerarsi tardiva ed inefficace la dichiarazione di rinuncia alla prescrizione del reato formulata dopo che sia stata pronunciata sentenza nel grado di giudizio in cui è maturata (Sez. 5, n. 11928 del 17/01/2020, Rv.
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da Vigorita Gloria, nata a Roma il 14/01/1979 avverso la sentenza del 27/01/2025 della Corte di appello di Catanzaro; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere Alessandro Maria Andronio; letta la requisitoria del pubblico ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Valentina Manuali, che ha concluso chiedendo che la sentenza impugnata sia annullata con rinvio.

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza del 27 gennaio 2025, la Corte d'appello di Catanzaro — in riforma della sentenza di condanna del Tribunale di Catanzaro del 16 marzo 2021 — ha dichiarato non doversi procedere nei confronti dell'imputata, in relazione al reato di cui all'art. 1161 cod. nav., dichiarando estinto il reato per intervenuta prescrizione e confermando la sentenza di primo grado, quanto allo sgombero dell'area demaniale abusivamente occupata.

2. Avverso la sentenza l'imputata ha proposto, tramite il difensore, ricorso per cassazione, chiedendone l'annullamento. 2.1. Con un primo motivo di doglianza, si denuncia l'errata applicazione della legge penale, per aver il giudice dichiarato estinto il reato, nonostante la rinuncia alla prescrizione da parte dell'imputata, ritualmente formulata nell'atto di appello. 2.2. In secondo luogo, si lamentano vizi della motivazione quanto al mancato esame delle doglianze dell'imputata formulate nell'atto di appello, in relazione all'utilizzabilità del verbale di sopralluogo e all'accertamento della responsabilità penale in capo all'imputata, quale reale proprietaria dell'immobile. 2.3. In terzo luogo, si denuncia l'errata applicazione della legge penale, avendo il giudice del merito ecceduto la propria competenza, disponendo la demolizione del manufatto, sebbene tale competenza sia riservata alla pubblica amministrazione dall'art. 54 cod. nav.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è fondato.

2. È principio non controverso che l'imputato possa rinunciare alla prescrizione a patto che la rinuncia avvenga dopo che essa sia maturata: come più volte affermato, «la rinunzia dell'imputato alla prescrizione è inefficace se il termine di prescrizione non è ancora maturato al momento della rinunzia medesima» (Sez. 4, del 26/09/2017, n. 48272, Rv. 271292; Sez. 4, del 12/11/2010, n. 119, Rv. 249349; Sez. 6, del 04/11/2010, n. 42028, Rv. 248739; Sez. 2, del 15/11/2005, n. 527, Rv. 233145). Deve richiamarsi, inoltre, l'ulteriore principio, secondo cui deve considerarsi tardiva ed inefficace la dichiarazione di rinuncia alla prescrizione del reato formulata dopo che sia stata pronunciata sentenza nel grado di giudizio in cui è maturata (Sez. 5, n. 11928 del 17/01/2020, Rv. 278983). 2.1.

Venendo al caso in esame, deve rilevarsi preliminarmente che il giudice di appello ha ritenuto correttamente maturata la prescrizione. Il reato si prescrive nel termine minimo di 4 anni, essendo la fattispecie sanzionata con la pena dell'arresto e dell'ammenda, e termine massimo di 5, tenuto conto del tempo di interruzione. Il fatto è stato commesso in data 19 settembre 2018, e la prescrizione è stata interrotta, da ultimo, dalla sentenza di primo grado. Pertanto, il termine massimo di prescrizione è stato esattamente individuato in data 19 settembre 2023. 2.2.

Con riguardo alla rinuncia alla prescrizione, essa avrebbe dovuto essere considerata dal giudice dell'appello, in quanto espressa in data 8 ottobre 2024, all'interno dell'atto di appello; dunque, in un momento successivo al termine di maturazione, 19 settembre 2023, e alla pronuncia della sentenza di primo grado, 16 marzo 2021. La rinuncia era perciò pienamente ammissibile ed efficace. 2.3. Nel caso di specie, il giudice dell'appello ha erroneamente dichiarato estinto il reato, constatando l'impossibilità di pronunciare un proscioglimento nel merito, ai sensi dell'art. 129 cod. proc. pen.

Il giudizio è stato, conseguentemente, confinato alla sola verifica della mancanza di elementi, da soli sufficienti a mostrare in modo evidente ictu ocull la mancata commissione del fatto, fondata sull'adesione alla ricostruzione operata dal giudice di primo grado. 2.4. La doglianza difensiva relativa alla rinuncia alla prescrizione va perciò accolta, con conseguente annullamento della sentenza impugnata, con rinvio alla Corte di appello di Catanzaro - dovendosi nuovamente valutare la sussistenza dei presupposti della responsabilità penale, nonché dell'applicazione della misura accessoria - e assorbimento delle ulteriori doglianze.

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata, con rinvio, per nuovo giudizio, ad altra sezione della Co