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Sentenza — n. 30592/2025 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal for inadmissibility due to late filing exceeding fifteen-day deadline.

Numero d'incarto Sentenza — n. 30592/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the appeal inadmissible because it was filed on December 27, 2024, exceeding the fifteen-day deadline following notification on November 28, 2024. The appellant challenged a five-year access ban to sports facilities and a mandatory reporting requirement, arguing violations of defense rights and legal reasoning. The court rejected these substantive arguments, ruling that the procedural defect of late filing rendered the appeal invalid regardless of the merits.

Regesto Legislator

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Art. 360 n. 1 lett. a c.p.p.; Art. 360 n. 1 lett. b c.p.p.: An appeal to the Court of Cassation is inadmissible if filed after the expiration of the fifteen-day period following notification of the contested decision.

Parole chiave

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late appeal filing fifteen day deadline inadmissibility declaration procedural defect Court of Cassation estensione del diritto di visita termine di revisione decadenza legale

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 360 n. 1 lett. a c.p.p.
Art. 360 n. 1 lett. b c.p.p.
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Testo completo

a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: Pennacchi Massimo nato a ROMA il 26/02/1968 avverso l'ordinanza del 23/11/2024 del GIP TRIBUNALE di Roma Udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA BEATRICE MAGRO; lette le conclusioni del Sostituto Procuratore generale FRANCESCA COSTANTINI che ha chiesto l'annullamento senza rivio

RITENUTO IN FATTO

1.Pennacchi Massimo ricorre per cassazione avverso l'ordinanza emessa dalla GIP del Tribunale di Roma di convalida del provvedimento del Questore di Roma del 23/10/2024 con il quale veniva fatto divieto al ricorrente di accedere agli impianti sportivi del territorio nazionale e degli Stati membri dell'Unione Europea inerenti qualunque incontro di calcio disputato a qualunque livello con l'obbligo di presentazione presso gli uffici di pubblica sicurezza per la durata di 5 anni. 2.11 ricorrente affida al ricorso a tre motivi. 2.1.Con il primo motivo deduce violazione del diritto di difesa, non essendo stato rispettato il termine minimo di 48 ore tra la notifica del provvedimento del Questore, avvenuta alle in data 21/11/2024 alle 15:35, e il provvedimento di convalida emesso dal giudice in data 23/11/2024 alle ore 11, 41.

Rappresenta il ricorrente di aver tempestivamente depositato a mezzo del proprio difensore inviandole con pec in data 23/11/2024 alle 15:16 memoria difensive che pertanto non è stata vagliate ed esaminate dal giudice a quo. 2.2.Con il secondo motivo di ricorso lamenta violazione di legge e difetto di motivazione in ordine alle ragioni di necessità ed urgenza inerenti l'adozione dell'ulteriore misura dell'obbligo di presentazione presso gli uffici di pubblica sicurezza. 2.3. Con il terzo motivo di ricorso lamenta vizio di motivazione in ordine alla valutazione di pericolosità e alla richiesta di disapplicazione della recidiva, doglianza che era stata specificatamente formulata con la memoria difensiva.

3. Il Procuratore generale presso questa Corte, con requisitoria scritta, ha chiesto l'annullamento senza rinvio dell'ordinanza impugnata.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1.Preliminarimente, deve rilevarsi la tardività del ricorso per cassazione, in quanto depositatoin data 27/12/2024, oltre il termine di quindici giorni, essendo stata notificata l'ordinanza di convalida al Pennacchi in data 28/11/2024. 2.Consegue alla dichiarazione di inammissibilità la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila, determinata secondo equità, in favore della Cassa delle ammende. PQM Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso all'udienza del 07/04/2025 Il consigliere estensor