Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Sentenza — n. 24323/2025 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to incorrect calculation of finality dates under criminal code provisions.

Numero d'incarto Sentenza — n. 24323/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the appellant incorrectly calculated the dates of finality for two prior judgments. The defense argued that finality occurred upon the deposit of the cassation ruling's reasoning rather than its pronouncement, claiming this violated the five-year limitation period for suspending sentence revocation. The court rejected this, ruling that finality legally attaches to the pronouncement date, thereby confirming the lower court's decision to revoke the suspended sentence.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 648, secondo comma, cod. proc. pen.; Art. 168, primo comma, n. 2), cod. pen.: The finality of a judgment is legally established on the day of its pronouncement when a cassation appeal is declared inadmissible, not on the day the reasoning is deposited.

Parole chiave

Generato dall'IA
suspended sentence revocation finality of judgment cassation appeal inadmissibility criminal code provisions five year limitation period revoca della sospensione condizionale termine di revisione revisione della tassazione fiscale

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 648, secondo comma, cod. proc. pen.
In via preliminare, è opportuno sottolineare che il concetto di irrevocabilità, così come delineato dall'art. 648 cod.
Art. 168, primo comma, n. 2), cod. pen.
Avverso il provvedimento, l'interessato, tramite il difensore, ha proposto ricorso per cassazione, lamentando, con un unico motivo di doglianza, la violazione dell'art. 168, primo comma, n.
Art. 163 cod. pen.
Art. 616 cod. proc. pen.
186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che "la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità", alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod.
art. 168 cod. pen
Nello specifico, la Corte non avrebbe tenuto conto del fatto che la sentenza del Gup sopracitata sarebbe divenuta irrevocabile il 10/7/2019, data dalla quale avrebbe iniziato a decorrere il termine di 5 anni previsto dall'art. 168 cod. pen.
art. 648 cod. proc. pen
In via preliminare, è opportuno sottolineare che il concetto di irrevocabilità, così come delineato dall'art. 648 cod.
art. 616 cod. proc. pen
186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che "la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità", alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Cass. pen., Sez. 3, n. 29735 del 31/05/2024
pen., ha riportato un'altra condanna, con sentenza della Corte di appello di Firenze del 23 giugno 2022 (irrevocabile il 31 maggio 2024, a seguito di dichiarazione di inammissibilità del ricorso per cassazione con sentenza Cass. pen., Sez. 3, n. 29735 del 31/05/2024), per il delitto di cui al capo F (art.
Corte costituzionale, 13 giugno 2000, n. 186
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da Angeli Massimo, nato a Montecatini Terme il 24/07/1968 avverso l'ordinanza della Corte di appello di Firenze del 20/12/2024; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere Alessandro Maria Andronio; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Gaspare Sturzo, che ha concluso chiedendo che il ricorso sia dichiarato inammissibile.

RITENUTO IN FATTO

1. Con ordinanza del 20 dicembre 2024, la Corte di appello di Firenze, in funzione di giudice dell'esecuzione, ha revocato la sospensione condizionale della pena disposta con sentenza del Gup del Tribunale di Pistoia del 25 giugno 2019 (irrevocabile il 31 luglio 2019), di applicazione pena su richiesta delle parti, sul rilievo che il condannato, nei termini previsti dall'art. 168, secondo comma, cod. pen., ha riportato un'altra condanna, con sentenza della Corte di appello di Firenze del 23 giugno 2022 (irrevocabile il 31 maggio 2024, a seguito di dichiarazione di inammissibilità del ricorso per cassazione con sentenza Cass. pen., Sez. 3, n. 29735 del 31/05/2024), per il delitto di cui al capo F (art. 2 del d.lgs. n. 74 del 2000), anteriormente commesso in data 28 settembre 2015.

2. Avverso il provvedimento, l'interessato, tramite il difensore, ha proposto ricorso per cassazione, lamentando, con un unico motivo di doglianza, la violazione dell'art. 168, primo comma, n. 2), cod. pen. in relazione all'errata determinazione della data del passaggio in giudicato della sentenza del 25 giugno 2019 e della irrevocabilità della sentenza della Corte di Cassazione n. 29735/2024. Nello specifico, la Corte non avrebbe tenuto conto del fatto che la sentenza del Gup sopracitata sarebbe divenuta irrevocabile il 10/7/2019, data dalla quale avrebbe iniziato a decorrere il termine di 5 anni previsto dall'art. 168 cod. pen. Inoltre, la sentenza della Corte di cassazione, riferita al secondo procedimento, non sarebbe divenuta irrevocabile il 31 maggio 2024, giorno della pronuncia, bensì il giorno 22 luglio 2024, giorno del deposito della sentenza e, quindi, 12 giorni dopo il passaggio in giudicato della sentenza del GUP del Tribunale di Pistoia che aveva disposto la sospensione condizionale della pena.

3. La difesa ha depositato memoria difensiva con cui si ribadisce quanto già dedotto, replicando alle conclusioni scritte del Pubblico Ministero.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è manifestamente infondato. 1.1. In via preliminare, è opportuno sottolineare che il concetto di irrevocabilità, così come delineato dall'art. 648 cod. proc. pen., rappresenta una caratteristica essenziale delle decisioni giurisdizionali, attribuendo loro un valore di definitività e intangibilità una volta che siano stati esauriti tutti i mezzi di impugnazione previsti dall'ordinamento giuridico interno. Ebbene, il secondo comma, secondo periodo, di detta disposizione - riferito alla generalità delle sentenze di merito - prevede, letteralmente che, «se vi è stato ricorso per cassazione, la sentenza è irrevocabile dal giorno in cui è pronunciata l'ordinanza o la sentenza che dichiara inammissibile o rigetta il ricorso».

Dunque, dalla semplice lettura della norma emerge che l'irrevocabilità della sentenza è collegata alla pronuncia del provvedimento di inammissibilità o rigetto da parte della Corte di cassazione e non al deposito della motivazione di tale provvedimento. Alla luce di tali premesse, deve ritenersi manifestamente erronea l'affermazione del ricorrente secondo cui il passaggio in giudicato della sentenza Corte di appello di Firenze del 23 giugno 2022, oggetto di contestazione, sarebbe intervenuto in data 22 luglio 2024, data del deposito della motivazione sentenza Cass. pen., Sez. 3, n. 29735 del 31/05/2024, che ha dichiarato l'inammissibilità del ricorso avverso la sentenza della Corte di appello.

La manifesta erroneità della ricostruzione difensiva rende irrilevante l'ulteriore questione, se la sentenza emessa dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Pistoia n. 242/2019 sia divenuta irrevocabile il 10 luglio 2019, perché, anche a voler ritenere tale la data dell'irrevocabilità, la successiva sentenza della corte di appello è divenuto irrevocabile il 31 maggio 2024, ovvero entro i cinque anni. Del tutto correttamente, in conclusione, l'ordinanza impugnata ha rilevato la revoca di diritto della sospensione condizionale della pena, a norma dell'art. 168, primo comma, n. 2), cod. pen., perché il condannato, nel quinquennio dal giudicato per i delitti, ha riportato un'altra condanna per delitti anteriormente commessi a pena che, cumulata a quella precedentemente sospesa, supera i limiti di cui all'art.163 cod. pen.

2. Per questi motivi, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. Tenuto conto della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che "la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità", alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in C 3.000,00.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di C 3.000,00 in