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Sentenza — n. 22301/2025 — snpen Generato dall'IA

Italian court dismisses appeal on copyright infringement appeal, ruling facts were predictable and defense rights not violated.

Numero d'incarto Sentenza — n. 22301/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassazione declared the appeal inadmissible, upholding the appellate court's decision to acquit the defendant on one count due to prescription while reclassifying another count. The defendant argued that the reclassification violated the principle of correlation between accusation and judgment and infringed upon her right to defense. The court rejected these claims, stating that the specific nature of the alleged duplication was a predictable development in the trial and that the defendant had sufficient opportunity to defend herself against the specific facts.

Regesto Legislator

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Art. 171-ter, comma 1, lett. c) e d) legge n. 633 del 1941; Art. 616 cod. proc. pen.: The principle of correlation between accusation and judgment and the right to defense are not violated when the specific factual qualification is a predictable development of the proceedings, allowing the accused to defend themselves against the specific elements of the offense.

Parole chiave

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copyright infringement reclassification of offense right to defense principle of correlation inadmissible appeal prescription of crime legal certainty ricettazione

Disposizioni normative citate

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Art. 171-ter, comma 1, lett. c) e d) legge n. 633 del 1941
1.Con sentenza in data 4 novembre 2024 la Corte di appello dì Catania, in parziale riforma della sentenza in data 13 giugno 2019 del Tribunale di Catania, ha dichiarato di non doversi procedere in ordine al reato ascritto al capo A), riqualificato ai sensi dell'art. 171-ter, comma 1, lett.
Art. 578 cod. proc. pen.
La motivazione della sentenza impugnata resiste pertanto alle prime due censure nonché alla terza, perché corretta è anche la conferma delle statuizioni civili ai sensi dell'art. 578 cod. proc. pen., al cospetto di una pronuncia di proscioglimento per estinzione dei reato per prescrizione (Sez.
Art. 616 cod. proc. pen.
Sulla base delle considerazioni che precedono, la Corte ritiene pertanto che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con conseguente onere per la ricorrente, ai sensi dell'art. 616 cod.
Sentenza Corte Cost. n. 186 del 13 giugno 2000
art. 578 cod. proc. pen
La motivazione della sentenza impugnata resiste pertanto alle prime due censure nonché alla terza, perché corretta è anche la conferma delle statuizioni civili ai sensi dell'art. 578 cod. proc. pen., al cospetto di una pronuncia di proscioglimento per estinzione dei reato per prescrizione (Sez.

Giurisprudenza citata

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Sez. 5, n. 41534 del 09/10/2024
La lesione del contraddittorio e la violazione del principio di correlazione tra accusa e sentenza non operano quando l'imputato si sia potuto difendere rispetto a un fatto specifico la cui eventuale diversa qualificazione era prevedibile (tra le più recenti, Sez. 5, n. 41534 del 09/10/2024, G., Rv.
Sez. U, n. 36208 del 28/03/2024
Sez. 5, n. 14356 del 31/01/2018
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso di Messina Concetta, nata a Catania 11 16/04/1970, avverso la sentenza in data 04/11/2024 della Corte di appello di Catania, visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere Ubalda Macrì; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale, Pietro Molino, che ha concluso chiedendo l'inammissibilità del ricorso; letta per l'imputata la memoria dell'avv. Cristina Biancovíso, che ha concluso chiedendo l'accoglimento dei ricorso

RITENUTO IN FATTO

1.Con sentenza in data 4 novembre 2024 la Corte di appello dì Catania, in parziale riforma della sentenza in data 13 giugno 2019 del Tribunale di Catania, ha dichiarato di non doversi procedere in ordine al reato ascritto al capo A), riqualificato ai sensi dell'art. 171-ter, comma 1, lett. c), legge n. 633 del 1941 per essere estinto per prescrizione e ha rideterminato la pena in relazione al reato di ricettazione del capo B) con il beneficio della non menzione della condanna nel certificato del casellario spedite a richiesta dei privati, cor conferma nel resto.

2. Ricorre per cassazione l'imputata sulla base di quattro motivi: violazione del principio della correlazione tra accusa e sentenza in relazione al reato del capo A e lesione del contraddittorio in relazione alla riqualificazione del fatto (primo motivo); vizio di motivazione (secondo motivo); conferma delle statuizioni civili (terzo motivo); vizio di motivazione e conferma delle statuizioni civili per il reato del capo B (quarto motivo).

CONSIDERATO IN DIRITTO

3. Il ricorso è manifestamente infondato. La Corte di appello ha accertato che l'imputata ha commesso il reato dell'art. 171-ter, primo comma, lett. c), legge n. 633 del 1941, così riqualificato il fatto, perché i supporti sprovvisti del timbro SIAE non erano autentici - fattispecie sussumibile sotto la lettera d) -, bensì erano stati illecitamente duplicati o riprodotti - fattispecie sussumìbile quindi sotto la lettera c), secondo quanto precisato e ribadito da questa Sezione con sentenza n. 14356 del 31/01/2018, Maggio, Rv. 272586 - 01. La riqualificazione non ha determinato alcuna lesione del diritto di difesa perché l'accertamento dell'illiceità della duplicazione e riproduzione dei CD e delle opere cinematografiche è sviluppo prevedibile del processo in caso di detenzione per la vendita di supporti privi di contrassegno SIAE.

La lesione del contraddittorio e la violazione del principio di correlazione tra accusa e sentenza non operano quando l'imputato si sia potuto difendere rispetto a un fatto specifico la cui eventuale diversa qualificazione era prevedibile (tra le più recenti, Sez. 5, n. 41534 del 09/10/2024, G., Rv. 287231 - 01). La motivazione della sentenza impugnata resiste pertanto alle prime due censure nonché alla terza, perché corretta è anche la conferma delle statuizioni civili ai sensi dell'art. 578 cod. proc. pen., al cospetto di una pronuncia di proscioglimento per estinzione dei reato per prescrizione (Sez.

U, n. 36208 del 28/03/2024, Calpitano, Rv. 286880 -01), avendo accertato la Corte territoriale la responsabilità dell'imputata con ampia disamina (si veda il par. 3.2 della sentenza). Del pari manifestamente infondato è il quarto motivo sulla ricettazione. La Corte territoriale ha affermato che non erano emersi elementi per ritenere che l'imputata fosse l'autrice del reato presupposto, mentre era certamente consapevole dell'illecita provenienza della merce al momento della vendita. Il motivo si risolve in una generica contestazione del fatto, senza arrivare a scardinare il ragionamento logico- razionale che ha portato all'accertamento di responsabilità.

Valgono per !a conferma delle statuizioni civili le stesse considerazioni sopra svolte per il reato del capo A). Sulla base delle considerazioni che precedono, la Corte ritiene pertanto che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con conseguente onere per la ricorrente, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. peri., di sostenere le spese del procedimento. Tenuto, poi, conto della sentenza della Corte costituzionale in data 13 giugno 2000, n. 186, e considerato che non vi è ragione di ritenere che il ricorso sia stato presentato senza "versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità", si dispone che la ricorrente versi la somma, determinata, in ragione della consistenza della causa di inammissibilità del ricorso, in via equitativa, di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende Così deciso, il 27 marzo